Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1942 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11793/2008 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCONE Pietro, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ERCOLANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2007 TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA di PORTICI, depositata il 02/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Napoli Portici rigettava l’opposizione proposta da D.T. per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) di infrazione al codice della strada. Rilevava che il proprio ufficio con sentenza n. 1482/02 aveva rigettato l’opposizione al verbale, ditalchè la pretesa poteva essere azionata esecutivamente con la cartella notificata. Il Tribunale di Napoli, contumaci il Comune di Ercolano e la Gest Line spa, il 2 novembre 2007 respingeva l’appello proposto dalla D.. Rilevava che il ricorso originario era stato impropriamente qualificato come opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23; che la sentenza, decisa il 13 marzo 2006, era appellabile, in quanto soggetta al D.Lgs. n. 40 del 2006; che l’istante aveva fatto valere un motivo di opposizione all’esecuzione;

che infondatamente l’opponente negava l’efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, il quale aveva la natura esecutiva sancita dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, ed era stato confermato dalla sentenza del giudice di pace, la quale aveva travolto il provvedimento di sospensione temporaneamente adottato dal giudicante.

La D. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 e 22 aprile 2008. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Con i due motivi di ricorso l’opponente denuncia rispettivamente violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 18, 22 e 23, in relazione agli artt. 203 e 205 C.d.S., e violazione degli artt. 324 e 474 c.p.c.. Sostiene che l’esecutorietà del provvedimento, in quanto sospesa con decreto del giudice di pace, è interdetta fino al passaggio in giudicato della decisione sull’opposizione, ancora non avvenuto, a causa della pendenza di impugnazione avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione emessa dal giudice di pace.

Il ricorso è infondato. Il tribunale di Napoli ha fatto buon governo della normativa vigente, nel chiarire che secondo la L. n. 689 del 1981, art. 18, u.c. (ora settimo e non sesto) l’ordinanza- ingiunzione costituisce titolo esecutivo; altrettanto vale, si badi, in materia di violazioni del codice della strada, per il verbale non opposto, che, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., u.c., costituisce parimenti titolo esecutivo. L’art. 22, u.c., ribadisce poi che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

L’art. 18 chiaramente deroga alla regola generale con riguardo all’ordinanza di confisca, per la quale vige la regola della esecutività solo dopo il decorso del termine per proporre esecuzione o con il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto (o inammissibilità) dell’eventuale opposizione. Questa previsione, proprio perchè limitata al caso dell’ordinanza che dispone la confisca, vale a confermare implicitamente l’infondatezza della pretesa del ricorrente. Nei casi di ordinanze che irrogano sanzioni pecuniarie senza disporre la confisca e che siano state impugnate, la sospensione del provvedimento può essere infatti disposta solo dal giudice procedente, concorrendo gravi motivi, come vuole l’ultimo inciso dell’art. 22.

La concessione di tale sospensione è però condizionata dall’esito del giudizio di primo grado: l’accoglimento dell’opposizione annulla il provvedimento sanzionatorio e ne esclude ogni esecuzione. Il rigetto comporta che la sospensione interinalmente disposta viene travolta, ditalchè viene meno ogni ostacolo alla esecuzione dell’atto amministrativo, confermato dal giudizio di merito (cfr. per analogo meccanismo con riferimento alla sospensione del decreto ingiuntivo, Cass 905/05; Cass 20925/08). Il ricorso per cassazione o comunque il gravame proposto avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione non vale infatti a togliere il valore di titolo esecutivo al provvedimento amministrativo, che ne è dotato, come si è visto, per forza di legge e che non trova più ostacolo in un valido provvedimento giurisdizionale.

Discende da quanto esposto la manifesta infondatezza del ricorso, atteso che l’amministrazione, dopo il rigetto dell’opposizione e pendente l’impugnazione per cassazione, poteva procedere esecutivamente emettendo la cartella qui impugnata.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA