Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1942 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14197/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO FALCO ed ERNESTO

PROCACCINI (quest’ultimo deceduto) giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2328/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/02/2015, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ed esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b (T.U.I.R.); omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto e di fatto decisivo della controversia; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 3” – P.A., titolare dell’usufrutto di terreno ceduto in data (OMISSIS), censura la sentenza n. 1728/15 con cui la C.T.R. Campania, nel confermare la pronuncia della C.T.P. (la quale aveva rilevato che “dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Ortona dell’8.10.2007, allegato all’atto di compravendita, risulta che l’area individuata in catasto al foglio (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), rientra nella sottozona “Zona ex FM4″ normata secondo una zona B, a concessione diretta, con indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 3”, indice di fabbricabilità “confermato dal certificato di destinazione urbanistica del 28.10.2013, prodotto dal ricorrente, pur in presenza di vincoli idrogeologici e paesaggistici”), ha ritenuto che “l’art. 67 T.U.I.R., parla di suscettibilità edificatoria non già di concreta utilizzabilità edificatoria” e che, “nel caso di un PRG adottato, come nella fattispecie, in quanto i certificati di destinazione urbanistica allegati derivano dalle Varianti al PRG adottate con Delib. Consiglio Comunale n. 37 del 1992, si è in presenza di un atto amministrativo dotato di efficacia vincolante, il quale, se prevede la edificabilità dell’area, non è derogabile da perizie di parte”.

2. Parte ricorrente assume, al contrario, che i vincoli idrogeologici, ambientali ed urbanistici gravanti sul terreno de quo ne comporterebbero l’inedificabilità assoluta e che, comunque, ai fini della tassazione della plusvalenza non potrebbe prescindersi “dall’accertamento dell’effettiva e concreta edificabilità del terreno”.

3. Con la relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato proposto il rigetto del ricorso per profili di inammissibilità e di infondatezza, mediante richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di tassazione delle plusvalenze, con particolare riguardo al concetto di edificabilità (Cass. S.U., n. 25505/06; sez. 5, nn. 24691/2014, 15282/08; sez. 6-5 nn. 16936/16, 2270/16, 4116/14) ed alla presenza di vincoli (Cass. sez. 5, nn. 5161/14, 4499/12, 9510/08).

4. Tuttavia, non apparendo la causa di immediata evidenza decisoria, risulta opportuna la trasmissione del giudizio alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Sezione Quinta Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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