Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIEVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7378-2014 proposto da:
F.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIERPAOLO MOTTOLA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. C.P.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
FO.MA., GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 257/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;
udito l’Avvocato MARIA LETIZIA SPASARI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale tra l’autovettura, assicurata con la Ras s.p.a., di Fo.Ma. e la moto, assicurata con la Toro s.p.a., condotta da F.A. che cadendo riportava gravi danni. Instaurato il giudizio innanzi il giudice di pace, quest’ultimo dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti innanzi il Tribunale. Il F. riassunse il processo citando sia il Fo., sia le società assicuratrici, chiedendo la condanna risarcimento dei danni. Il Fo. costituitosi rappresentò che la Toro spa, nelle more, aveva integralmente risarcito i danni per cui chiese il rigetto della domanda attorea. Le due assicurazioni, la Ras s.p.a. e la Toro s.p.a., rimasero contumaci.
Il Tribunale di Isernia accolse la domanda dell’attore e condannò il Fo. e la Ras Assicurazioni in solido a pagare al F. la somma di Euro 159.340,91.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 257 del 17 ottobre 2013. La Corte ha ritenuto improponibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dal F. per la mancata produzione da parte di quest’ultimo della richiesta pregiudiziale di risarcimento all’allora Ras L. n. 990 del 1969, ex art. 22.
3. Avverso tale decisione, F.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1^ motivo.
3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria la Allianz Spa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il “vizio di motivazione. Errata valutazione delle risultanze di causa. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5”.
Sostiene che la Corte d’Appello ha posto in essere una erronea ricognizione e ricostruzione della fattispecie concreta, rispetto alle risultanze di causa ed al decisum del Tribunale che viziano, nella motivazione, la sentenza resa in secondo grado. Non ha considerato che il Tribunale di Isernia nell’affrontare la questione preliminare relativa alla procedibilità della domanda L. n. 990 del 1969, ex art. 22, ha svolto i propri rilievi sulla documentazione in atti “rinvenendo” varia e cospicua documentazione riguardante il F. seppur contenuta in un foglio protocollo. Tale documentazione, afferma il Tribunale, non risulta ritualmente prodotta nei termini di rito, essendo priva di depositato, nè risultando produzione nei termini dai verbali, nè ancora essendo menzionata nell’indice del fascicolo dell’attore. In altre parole, il Tribunale nella presa d’atto che nella documentazione riguardante l’odierno ricorrente, agli atti del fascicolo di ufficio si rinvenivano anche le missive dirette alle assicurazioni e la messa in mora rivolta alla Ras s.p.a., pur tuttavia non ne ha tenuto conto sul piano, non della loro inesistenza e del mancato deposito agli atti di causa, bensì della loro irritualità e/o intempestività nella produzione in giudizio e della prova documentale.
Il motivo è infondato.
L’art. 22, della legge sopra menzionata, pone una condizione di procedibilità. E tale condizione il giudice del merito ha il potere/dovere di rilevare anche d’ufficio. Del resto tale condizione di procedibilità persegue lo scopo di informare l’assicuratore del sinistro della pretesa del danneggiato, affinchè possa disporre di uno spatium deliberandi tale da consentirgli di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato ed evitare dispendi economici. Infatti, pur essendo consentite forme di comunicazione equipollenti alla racomandata a.r., non può ritenersi sufficiente la mera conoscenza di fatto dell’assicuratore per le trattative di composizione nè le generiche offerte a titolo di indennizzo, non avvalorate da una idonea documentazione della richiesta di risarcimento del danno. Orbene, nel caso di specie il giudice del merito ha accertato il mancato esperimento della procedura con un accertamento di fatto.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016