Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15256/2007 proposto da:

SOCIETA’ ASATUR AGENZIA SARDA TURISMO RICCIARDI MARIO DI RICCIARDI

LUCIANO & C. in a.s. – già A.SA.TUR. AGENZIA SARDA TURISMO

RICCIARDI

MARIO DI MARRAS PAOLO & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO RENI 56, presso lo studio dell’avvocato IMBERGAMO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GARAU Antonello, CASSANELLO

SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SARDEGNA RISCOSSIONE S.P.A. (già BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A.);

S.C.C.I. – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI I.N.P.S.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso L’Ufficio Legale I.N.P.S.,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 284/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/05/2006 R.G.N. 457/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CASSANELLO SERGIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari depositati il 25 luglio 2001 ed il 16 maggio 2002, successivamente riuniti, la A.SA.TUR. Agenzia Sarda di Turismo Ricciardi Mario di Marras Paolo & C. S.a.s.

propose opposizione avverso le cartelle esattoriali n. (OMISSIS) con le quali le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’I.N.P.S., rispettivamente della complessiva somma di Euro 35.981,78 e di quella di Euro 8.949,05 per contributi omessi per i mesi di settembre 1994, novembre e dicembre 1997, gennaio, febbraio, aprile 1998, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 1998, oltre somme aggiuntive -la prima- e per i mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre 1999 (oltre somme aggiuntive) -la seconda.

Dedusse la illegittimità delle cartelle opposte anzitutto perchè tutte le partite contributive richieste attenevano a somme portate a conguaglio dall’azienda nelle denunce periodiche mensili al fine di recuperare la quota di contributi versati in eccedenza nel periodo dal 1 marzo 1989 al 31 luglio 1997 a causa della mancata applicazione degli sgravi contributivi spettanti quale impresa esercente attività di organizzazione di viaggi (ossia del beneficio riconosciutole dall’I.N.P.S., ai sensi della L. 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18 e successive modificazioni, con provvedimento del 22 luglio 1997).

L’I.N.P.S. infatti, proseguiva la opponente, in seguito al predetto riconoscimento non solo non aveva adempiuto alla richiesta della società di rimborso della somma di L. 211.681.000, quale contribuzione versata in eccedenza nel periodo dal 1 marzo 1989 al 31 luglio 1997, ma con provvedimento del 25 giugno 1999 aveva disposto la revoca dell’inquadramento in precedenza operato, sul presupposto che l’attività svolta, in via prevalente, dalla società fosse quella di vendita di biglietti e viaggi organizzati da terzi, piuttosto che quella di organizzazione diretta di viaggi e pacchetti turistici.

Tutto ciò premesso, la A.SA.TUR. concludeva in via principale affinchè – previa declaratoria del diritto a godere degli sgravi contributivi quale impresa industriale esercente attività di organizzazione di viaggi in proprio – fossero disposti, per un verso, l’annullamento delle cartelle esattoriali opposte e, per l’altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, la condanna dell’I.N.P.S. alla restituzione della somma residua e non compensata di L. 82.686.000; in subordine che venisse accertato il diritto al godimento degli sgravi limitatamente all’attività di “organizzazione di viaggi” da calcolarsi sul monte retribuzioni del personale impiegato in via esclusiva in tale attività.

L’I.N.P.S. contestò il fondamento delle opposizioni, salvo con riferimento alla contribuzione relativa all’anno 1994 (inadempienza n. 503) per il quale la compensazione richiesta era stata concessa ed era in corso il provvedimento di sgravio.

Concluse pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla inadempienza n. 503 e, nel resto, per la condanna della società opponente al pagamento del debito residuo, con vittoria di spese ed onorari.

La Bipiesse Riscossioni S.p.A. eccepì pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè le contestazioni sul merito della pretesa creditoria azionata andavano rivolte esclusivamente contro l’I.N.P.S., e concluse in ogni caso per la infondatezza dell’opposizione.

Il Tribunale, istruita la causa mediante produzioni documentali e c.t.u., con sentenza del 5 gennaio 2005, annullò talune delle cartelle opposte, dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento all’inadempienza n. 503 e condannò la società opponente al pagamento degli altri contributi risultanti dalle residue cartelle opposte, con le somme aggiuntive di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, nonchè al rimborso delle spese di causa.

Proponeva appello la Asatur. Radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 29 maggio 2006, in parziale accoglimento del gravame, compensava per metà le spese di causa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società A.SA.TUR, affidato ad unico articolato motivo.

L’I.N.P.S. depositava delega in calce al ricorso notificato, mentre la S.C.CI. e la Sardegna Riscossioni s.p.a. restavano intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico, articolato motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), sia sotto il profilo della mancata ammissione delle prove per testi dedotte, sia sotto quello, più generale, della erronea valutazione delle risultanze di causa, ed in particolare delle conclusioni cui era giunto il c.t.u., anche in relazione alle prove documentali dispiegate nelle fasi di merito.

Il ricorso, contenente essenzialmente un’ampia ricostruzione dei fatti di causa di cui si chiede a questa Corte, inammissibilmente, un riesame, risulta in ogni caso inammissibile per non contenere affatto il prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze 18 giugno 2008 n. 16528 e 1 ottobre 2007 n. 20603), in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (2 marzo 2006) ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo dei quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680; Cass. 7 aprile 2008 n. 8897;

Cass. 18 luglio 2007 n. 16002).

Il ricorso è pertanto inammissibile, anche – ed infine – per l’ulteriore considerazione che il motivo risulta contenere implicitamente anche censure di norme processuali (ad esempio in tema di ammissione delle prove per testi), parimenti prive del prescritto quesito di diritto.

Le spese di causa, ad eccezione di quelle inerenti le parti rimaste intimate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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