Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19419 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 18456-2010 proposto da:
SOCIETA’ BETACOM S.R.L. 08482740019, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 103, presso
lo studio dell’avvocato SEGNALINI MASSIMO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

ODDENINO OLAF, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1455
contro

CAVALIERE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GROENLANDIA 31 (polo professionale), presso lo

Data pubblicazione: 22/08/2013

studio dell’avvocato MORABITO DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LA SALA MATTEO, giusta procura
speciale in atti;
– resistente con procura

avverso la sentenza n. 1325/2009 della CORTE

419/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato TRINCIA FULVIA per delega SEGNALINI
MASSIMO;
udito l’Avvocato LA SALA MATTEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2010 R.G.N.

Udienza del 22 aprile 2013 — Aula A
n.12 del ruolo — RG 11. 18456/10
Presidente: De Renzis – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata — in accoglimento dell’appello proposto da Massimo
Cavaliere avverso la sentenza dl Tribunale di Torino n. 1347/08 del 22 aprile 2008 — respinge la
domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla BETACOM s.r.l. e pone integralmente a
carico della suindicata società le spese dei due gradi di merito del giudizio.
La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa, precisa che:
a) deve essere rigettata l’eccezione di genericità dei motivi di appello proposta dalla società,
in quanto dal ricorso si desume, in modo chiaro, che il Cavaliere contesta la sentenza di primo
grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la propria responsabilità per i danni lamentati dalla
BETACOM sulla base una asseritamente non corretta lettura delle risultanze istruttorie e formula al
riguardo articolati profili di censura, fondati sull’analisi degli accertamenti effettuati dal Tribunale;
b) quanto al merito, deve essere precisato che, nel presente giudizio, non si discute del capo
della sentenza di primo grado contenente la condanna della società alla corresponsione in favore del
Cavaliere del compenso per l’attività prestata come collaboratore della società stessa, ma si dibatte
solo del capo della sentenza nel quale il Tribunale ha accolto, sia pure parzialmente, la domanda
riconvenzionale della BETACOM;
c) è pacifico — e comunque è emerso dagli atti — che il Cavaliere, in seguito alla stipulazione
di due contratti consecutivi di collaborazione — rispettivamente per il periodo 23 marzo 2005-31
dicembre 2005 e per il periodo 2 gennaio 2006-12 gennaio 2006 — è stato mandato dalla
BETACOM alla società SEAT PAGINE GIALLE per operarvi come analista programmatore,
presso le tre sedi di Torino di tale ultima società, nell’ambito del progetto denominato “Costumer
table”, essendo inserito in un gruppo di lavoro composto di quattro persone più un responsabile;
d) con la domanda riconvenzionale in oggetto la BETACOM ha sostenuto che il Cavaliere sia
stato inadempiente per aver commesso disattenzioni e superficialità nella soluzione delle
problematiche propostegli, tanto da non raggiungere l’obiettivo affidatogli e da non riuscire a
provvedere alla correlata gestione dei sistemi operativi utilizzati dalla società REPLY
CONSULTING s.r.1., alla quale la BETACOM forniva i collaboratori e che era, a sua volta, cliente
della SEAT PAGINE GIALLE;
e) il primo Giudice, pur avendo respinto l’eccezione di inadempimento ed avendo
riconosciuto al Cavaliere i compensi pretesi, ha tuttavia ritenuto parzialmente fondata la domanda
riconvenzionale, condannando il collaboratore al risarcimento della metà della danno emergente
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CONSULTING, in conseguenza della mancata realizzazione del suddetto progetto per SEAT
PAGINE GIALLE, a partire da settembre 2005;
O peraltro il Tribunale ha anche accertato che il contratto di collaborazione non prevedeva che
il Cavaliere dovesse raggiungere un determinato risultato o un obiettivo e che ci si limitava a
richiedere di eseguire l’attività pattuita, secondo i canoni della diligenza e della buona pratica
professionale;

h) per il resto, gli addebiti della BETACOM al collaboratore risultano poco comprensibili e
generici e sono smentiti anche dalle risultanze istruttorie, a parte un episodio di aprile 2005, che pur
essendo specifico è da escludere che abbia recato pregiudizio alla società, visto che è stato accertato
che si è trattato di un fatto che non ha inciso sulla regolare prosecuzione dei rapporti tra i diversi
soggetti in esso coinvolti.
2.— Il ricorso della BETACOM s.r.l. domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
Massimo Cavaliere si limita a depositare procura speciale notarile, in base alla quale il sunnominato
difensore ha partecipato alla discussione orale della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 370,
primo comma, cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass. 16 ottobre 2006, n. 22144; Cass. 7 settembre
2007,n. 18906).
MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sostiene sostanzialmente che la decisione della Corte torinese, di rigetto della domanda
riconvenzionale proposta dalla società BETACOM in primo grado, sia il frutto di una errata e
parziale valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie assunte dal Tribunale. E, in
particolare, si rileva che le deposizioni testimoniali — riprodotte in ricorso — non sono state valutate
in modo globale, ma “in maniera alquanto parziale e slegata”, omettendo di considerare elementi
decisivi per dimostrare la fondatezza delle censure della società.
1.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito
dall’eccezione preliminare, svolta dalla società nella comparsa di costituzione in sede di gravame,
in ordine alla genericità dei motivi di appello del Cavaliere.
Si assume che tale decisione sia stata assunta con motivazione superficiale e contraddittoria,
senza alcun riferimento specifico ai motivi di gravame di cui si è esclusa l’inammissibilità.
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g) tali deduzioni negano in radice l’assunto su cui si basa la domanda riconvenzionale e non
risultano contestate nella comparsa in appello della BETACOM;

Esame delle censure

2.- I motivi di ricorso — da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione — sono
inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza
giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze
probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito
(vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.
18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al
processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza
impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al
principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26
marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12
febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18
settembre 2009, n. 20112).
Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono
congruamente motivate e l’iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato, in modo chiaro, che, nel giudizio di primo grado,
era stato accertato che il contratto di collaborazione in oggetto non prevedeva che il Cavaliere
dovesse raggiungere un determinato risultato o un obiettivo, ma si limitava a richiedere al
collaboratore di eseguire l’attività pattuita, secondo i canoni della diligenza e della buona pratica
professionale.
Conseguentemente, la Corte torinese ha ritenuto — con un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accade
nella specie — che tali deduzioni comportassero la negazione, in radice, dell’assunto su cui si basava
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2.1.- In linea generale, va rilevato che tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di
motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai
fini della ricostruzione dei fatti.

la domanda riconvenzionale della società, rilevando anche che esse non risultavano contestate nella
comparsa in appello della BETACOM, rilevo che non viene messo in discussione nel presente
ricorso.

E, anche tale statuizione, non risulta contestata nel ricorso in oggetto.
Nella descritta situazione le doglianze mosse dalla società ricorrente, non attenendo all’iter
logico-argomentativo che sorregge la decisione — che, peraltro, risulta congruo e chiaramente
individuabile — ma risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento
delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso
contrario alle aspettative della medesima ricorrente, si traducono nella richiesta di una nuova
valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
2.2.- A ciò va aggiunto, per completezza, che la contestazione (di cui al secondo motivo) della
statuizione di rigetto dell’eccezione di genericità dei motivi di appello proposta dalla società — oltre
ad essere impropriamente riferita all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., anziché alla violazione dell’art.
342 cod. proc. civ. e, quindi, all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. — è anche formulata in modo non
conforme al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione — da intendere alla luce del
canone generale “della strumentalità delle forme processuali” — che trova la propria ragion d’essere
nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso
senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte e che vale anche in relazione ai
motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice del merito, sicché ove il
ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla
mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel
ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (vedi, per tutte:
Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 10 settembre 2012, n. 15071e Cass. SU 22 maggio 2012, n.
8077, ivi richiamata).

III — Conclusioni
3.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di
cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo
conto del fatto che la parte intimata non si è costituita in giudizio, ma si è limitata a conferire
procura al proprio difensore, il quale è comparso in udienza e ha discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro
2000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Co deciso i oma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 aprile 2013.
Il Presidente
siglie etensore
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01191:

La Corte territoriale ha anche aggiunto che gli ulteriori addebiti mossi dalla BETACOM al
collaboratore risultavano poco comprensibili e generici ed erano sostanzialmente smentiti dalle
risultanze istruttorie, a parte un episodio di aprile 2005 che, pur essendo specifico, non ha recato
pregiudizio alla società, visto che è stato accertato che si è trattato di un fatto che non ha inciso sulla
regolare prosecuzione dei rapporti tra i diversi soggetti in esso coinvolti.

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