Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19419 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 17126-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BERTI GIUSEPPE LUIGI, elettivamente domiciliato in
2018
2273

ROMA VIA QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAN GASTONE DI
BERARDINO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2010 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 20/07/2018

FIRENZE, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

L

MONDINI.

Premesso che,
1. con due contestuali contratti in data 3 marzo 1998, registrati il 6 agosto
1998, Giuseppe Luigi Berti donava alla moglie e alle figlie un terreno edificabile
e le donatarie vendevano il terreno, per valore “similare” a quello dichiarato
nel contratto di donazione, alla società edile Bertelli S.r.l.;
2. l’Agenzia delle Entrate, sulla base della concatenazione temporale dei

del prezzo sui conti correnti delle donatarie, del fatto che il Berti, la moglie e le
figlie, richiesti di giustificare la loro condotta negoziale avevano prodotto solo
due fatture emesse dalla società Bertelli a fronte del pagamento, da parte delle
figlie, di caparre confirmatorie per l’acquisto di due unità immobiliari,
presumendo che il Berti fosse l’effettivo venditore e che la donazione fosse
stata simulata allo scopo di consentire l’elusione della norma di cui all’articolo
67 del Tuir, notificava al Berti un avviso di accertamento con cui, ai sensi
dell’art.37 bis, del d.P.R.600/73, riprendeva a tassazione la plusvalenza
derivante dalla cessione di terreno;
3.

il ricorso del contribuente avverso tale avviso veniva accolto dalla

commissione tributaria provinciale di Pistoia;
4. la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 10 maggio
2010, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che gli elementi
individuati dall’ufficio non erano sufficienti per giustificare la presunzione della
sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti: la contestualità tra
donazione e compravendita era piuttosto indicativa della effettività
dell’operazione posto che le parti, qualora avessero voluto realizzare quanto
ipotizzato dall’ufficio, avrebbero meglio potuto dissimulare il loro accordo
differendo la vendita rispetto alla donazione; le indagini bancarie
confermavano che il contribuente non aveva percepito somme per interposta
persona; le due fatture per caparre confirmatorie per l’acquisto da parte delle
figlie del Berti di due unità immobiliari dalla società Bertelli, acquirente del
terreno, confermavano l’effettività dell’atto di donazione;
5. avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso

contratti, della assenza di registrazioni di accrediti indicativi della riscossione

per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;
6. il contribuente si è costituito il controricorso;
7. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione
di legge in relazione all’articolo 37 bis del d.p.r. 600/73, sostenendo che la
commissione tributaria regionale di Firenze ha errato nel negare che i negozi di
donazione e di vendita non potevano essere giustificati altrimenti che con la

contrario da parte del contribuente;
8. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia vizio di
motivazione per avere i giudici di appello, da un lato, omesso di valorizzare
come idoneo a fondare la presunzione posta a base dell’avviso impugnato, il
fatto che, dall’esame dei conti correnti bancari delle donatarie-venditrici, non
era emerso alcun movimento che indicasse la riscossione del corrispettivo
pattuito, dall’altro lato, valorizzato come confermative della effettività
dell’operazione le due fatture emesse dalla società acquirente nei confronti
delle figlie del Berti;
9. i due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro
stretta connessione logica, sono infondati: merita premettere che, in tema di
applicazione dell’art. 37 bis d.P.R. 600/73 (a mente del quale sono inopponibili
all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra
loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o
rimborsi, altrimenti indebiti), questa Corte ha precisato che “costituisce
condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento
predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di
siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con
il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che
incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che
delle modalità di manipolazione e di alterazione degii schemi negoziali classici,
considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti
solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n.4603 del 26/02/2014); la
commissione tributaria regionale delle Toscana ha affermato che “l’esito

finalità di consentire al Berti un vantaggio fiscale, in mancanza di prova del

negativo delle indagini bancarie induce a confermare che il contribuente, con
gli atti in questione, non ha inteso percepire redditi per interposta persona”;
rispetto a questa affermazione, che è sufficiente a giustificare l’annullamento
dell’avviso di accertamento, perché mette in -ilievo, nella prospettiva
dell’intento del contribuente, il dato obiettivo della mancanza di prova di

//

vantaggi economici e fiscali pervenuti al Berti, l’Agenzia non muove alcuna/

10. il ricorso deve essere quindi rigettato;
11. le spese devono seguire la soccombenza;
pqm
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a Giuseppe Luigi Berti le spese
del giudizio, liquidate in C 5200,00, oltre accessori e spese forfettarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2018.

censura;

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