Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. II, 11/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 11/09/2010), n.19419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20338/2008 proposto da:

COGEPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOIA Giulio, che la rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso del 16/07/2003;

– ricorrente –

contro

UTG UNITA’ TERRITORIALE GOVERNATIVA DI SAVONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10834/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 13/12/07, depositata il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTTMJ;

udito l’Avvocato Festa Emilio (delega avvocato Di Gioia Giulio),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si

riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

COGEPA srl propone ricorso per correzione d’errore materiale della sentenza n. 10834 del 2008 della seconda sezione CIVILE della Corte di cassazione, che, decidendo sul ricorso proposto dalla stessa società nei confronti dell’Unità (rectius Ufficio) Territoriale del Governo di Savona per l’annullamento della decisione del Giudice di Pace di Varazze n. 32 del 2003, che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa il 28 novembre 2001, relativa a verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada, dopo aver esposto nella motivazione tutti motivi a favore dell’accoglimento del ricorso, nel dispositivo utilizzava la formula “rigetta il ricorso”.

Nessuna attività in questa sede ha svolto l’Ufficio del governo intimato.

Introdotto procedimento ex art. 375 c.p.c., il Consigliere designato ha redatto relazione con la quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni:

“In primo luogo il ricorso è presentato da difensore non munito di procura speciale, come richiesto dall’art. 365 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.. Il ricorso è presentato, come risulta dalla relativa epigrafe, sulla base della procura speciale del 16 luglio 2003 rilasciata a margine del ricorso promosso contro l’Unità territoriale governativa di Savona per l’impugnazione della sentenza il Giudice di Pace di Varazze.

E’ inammissibile altresì perchè il motivo dedotto non integra ipotesi di correzione materiale. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato (e di recente con Cass. Ordinanza n. 29490 del 17/12/2008) che: Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 (precedenti conformi: Cass. 2008 n. 7698; Cass. 2007 n. 22661)”.

Ritiene il Collegio di non poter condividere la surriportata opinione.

Quanto al primo punto, devesi considerare che la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione, a differenza del giudizio per revocazione, non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l’effettiva volontà del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata (Cass. 7.9.06 n. 19228 alla quale si ritiene di prestare adesione considerati i precedenti conformi 13083/05 e 30/95, isolato e non condivisibile il difforme 18343/05).

Quanto al secondo punto, devesi considerare che il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza è configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale: una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Cass. 30.8.04 n. 17392).

Nella specie, attese le ragioni della decisione totalmente favorevoli alla parte ricorrente, è del tutto evidente il lapsus calami contenuto nel dispositivo con il quale il ricorso viene rigettato, sì che, per il sopra riportato principio, tale errore va corretto come da dispositivo.

La natura del giudizio e la mancata resistenza della controparte giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, e dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte 29.4.2008 n. 10834 nel senso che, laddove è scritto “Rigetta il ricorso” venga invece scritto “Accoglie il ricorso”. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

 

 

 

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