Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19419 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 17/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24849/2013 proposto da:

Italfondiario S.p.a, nella qualità di procuratrice di Castello

Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Martiri di Belfiore n. 2,

presso l’avvocato Carsillo Teodoro, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fininc S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Savorelli n. 11, presso

l’avvocato Chiozza Anna, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Giaimo Federico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine rigetto;

udito, per la ricorrente, l’avvocato Teodoro Carsillo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Federico Giaimo che ne ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. Italfondiario, nella veste di procuratore della s.r.l. Castello Finance, ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Fininc, svolgendo due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 9 maggio 2013, n. 957.

Con tale decisione, la Corte piemontese ha confermato la pronuncia adottata in primo grado dal Tribunale di Torino il 5 aprile 2011 (salvo che per le spese, lì compensate), che aveva accolto l’opposizione presentata da Fininc a un decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale dietro ricorso dell’attuale ricorrente e basato su due lettere di patronage, a suo tempo rilasciate della detta Fininc in relazione a debiti della propria partecipata Morteo Industrie s.p.a. In proposito la Corte territoriale ha rilevato, in modo segnato, che tali lettere di patronage contenevano un impegno di pagamento condizionato al verificarsi di due distinte circostanze – una, la variazione in diminuzione della partecipazione della patronnant Fininc in Morteo; l’altra, la soggezione della debitrice Morteo alla procedura di amministrazione straordinaria – e che la prima di queste circostanze non si era nei fatti verificata.

Nei confronti del ricorso proposto da Italfondiario resiste Fininc, depositando apposito ricorso e pure presentando memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, in specie, lamenta “ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1333,1374,1375 e 1362 ss. c.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il secondo motivo, a sua volta, assume “ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1358-1359 c.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.; ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.- Più in particolare, il primo motivo di ricorso intende contestare l’affermazione della Corte territoriale per cui l’impegno di Fininc, fondato dalle ridette lettere di patronage, rimaneva subordinato al verificarsi di due distinte condizioni.

Tale affermazione – assume il ricorrente – “appare in assoluto e ineludibile contrasto non solo con la… ricostruzione ermeneutica delle lettere di patronage, ma soprattutto con tutti i… principi in tema di correttezza e buona fede”. “Una lettura doverosamente orientata verso il criterio di reciproca lealtà a cui devono ispirarsi le relazioni sociali inibiva, ex artt. 1333,1374,1375 e 1362 ss. c.c., al Giudice del gravame di affermare l’esistenza, in seno alle lettere della Fininc s.p.a., di due “distinti e concorrenti” eventi condizionanti gli obblighi della medesima società resistente”.

In definitiva, secondo il ricorrente, le lettere in discorso avrebbero dovuto “essere lette nel senso che la tenutezza al pagamento della… società resistente sorgesse immediatamente in occasione della liquidazione ovvero della messa in procedura concorsuale della Morteo”.

3.- Il motivo non merita accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come l’interpretazione e ricostruzione delle lettere di patronage, e in specie del loro effettivo contenuto di “garanzia”, si sostanzia in un “accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivato” (cfr. Cass., 9 maggio 1985, n. 2879; Cass., 9 febbraio 2016, n. 2539, ove la frase trascritta).

D’altra parte, l’ampia e articolata motivazione svolta in proposito dalla Corte territoriale appare immune da censure. La stessa si manifesta senz’altro adeguata, in particolare, rispetto ai punti nodali che la variegata pratica di queste lettere viene a sollecitare: il punto del contenuto specifico, e proprio, della lettera in concreto interesse risulta affrontato in termini compiutamente approfonditi, funditus, dalla Corte; la quale pure correttamente distingue tra “tipo” dell’impegno assunto (qui espressamente qualificato come “forte”, in quanto avente a oggetto il debito della partecipata) e condizioni d’operatività del medesimo (nel concreto individuate nelle due distinte circostanze sopra richiamate).

4.- Con il secondo motivo il ricorrente afferma in via segnata che “Fininc era perfettamente edotta, già agli inizi del 1995, e cioè pochi mesi dopo il rilascio delle lettere (come avvenuto nel corso del 1994), della situazione di difficoltà in cui versava… Morteo; che in esito a tale situazione aveva tentato… di cedere le azioni o, in alternativa, di liquidarne l’azienda; che in esito all’impossibilità di “fuggire” da Morteo… aveva deciso di non ricapitalizzarla… e, quindi, di sottoporla ad amministrazione straordinaria”.

Posta questa catena di circostanze – prosegue il motivo – il “Giudice avrebbe dovuto ritenere che si fosse verificata anche la condizione da Lui prospettata come elemento principe dell’attivazione delle garanzie prestate”: per contro, così si conclude, “sul punto la Corte di Appello di Torino ha completamente taciuto”.

5.- Anche questo motivo non merita accoglimento.

In realtà, la Corte territoriale si è ben data carico dell’ordine di rilievi appena sopra riportati. Tant’è che ha svolto, in proposito, una motivazione composta da più e distinte rationes decidendi.

Così come quella data dalla constatazione per cui risulta “assolutamente estranea” alle lettere in discorso una “supposta preordinata privazione della… posizione indiretta di controllo” di Fininc. Come pure quella data dal confronto tra il testo delle dette lettere e il ben più immediato e rigido tenore di altre lettere che la Banca pretese da altri patronnants in relazione alla prestazione di sostegno finanziario accordato a Morteo. E ancora quella portata dalla “evidente distinzione tra sostituzione gestoria degli organi della procedura… ed assetto proprietario della società ad essa (Fininc) soggetta e conseguente titolarità di diritti”.

A parte questo, il motivo si risolve nella richiesta di un riesame del merito, evocando una serie di circostanze di fatto, peraltro assunte anche in termini del tutto generici.

6.- In conclusione, il ricorso proposto da Italfondiario dev’essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2004, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Italfondiario, nella qualità, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 13.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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