Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIEVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4221-2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMINO MAURO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., G.D., P., M.B.M.,

elettivamente in ROMA, VIA M. CLEMENTI 42, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentate e difese dall’avvocato

FABIO PIERDOMINICI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

G.E., G.P., G.D., EREDI

GI.PI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/2013 del TRIBUNALE di CAMERINO, depositata

il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella;

udito l’Avvocato FABIO PIERDOMINICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2006, M.B.M., E., P. e G.D. tutte eredi di G.P., convennero in giudizio S.F. per ottenere il pagamento del corrispettivo pari a 2.500,00 Euro per il trasporto del gregge di ovini di proprietà di quest’ultimo ed effettuato dal G. che svolgeva attività di autotrasportatore.

Il Giudice di pace di Camerino accolse la domanda attorea.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Camerino, con sentenza n. 135 del 26 giugno 2013. La Corte ha ritenuto, nel merito, provato il trasporto effettuato dal G..

3. Avverso tale decisione, S.F. propone ricorso in Cassazione stilla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso le eredi di G.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, artt. 246, 157 e 189 c.p.c. e art. 2721 c.c. – Travisamento del fatto omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Lamenta la violazione di norme relative l’ammissione della prova testimoniale, sia con riferimento all’incapacità di alcuni testi, sia sulla correttezza procedimentale della relativa questione ai fini dell’invocata revoca dell’ordinanza. Il giudice dell’appello ha errato perchè ha ritenuto che l’ordinanza con la quale i testi indicati dal ricorrente sono stati reputati incapaci doveva essere oggetto di richiesta di revoca da parte dello stesso in sede di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato.

Il giudice dell’appello si è espresso secondo i principi consolidati espressi da questa corte secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (Cass. 2093/2013; Cass. n. 10748/2012). Quindi ha correttamente motivato che l’odierno ricorrente non ha chiesto nelle precisazione delle conclusioni la revoca dell’ordinanza che aveva accolto l’eccezione di cui all’art. 246 c.p.c..

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 1988 e ss., 2721 e 2967 c.p.c., – Travisamento del fatto omessa o insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5”.

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito ha travisato le prove testimoniali ed in ogni caso non ha motivato le ragioni del proprio convincimento.

Anche tale motivo è infondato.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). Come, appunto, fa nel caso di specie.

Ed in ogni caso, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudi7io di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

4.3. Con il terzo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 2967 c.p.c. – Travisamento del fatto, omessa o insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5)”.

Il ricorrente addebita al giudice del merito la violazione della norma relativa all’onere della prova perchè ha attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata. Infatti, difetta di prova il conferimento dell’incarico del trasporto e che tale prova spettava alle attrici.

Tale motivo è infondato laddove non è inammissibile per la sua genericità.

Come correttamente enunciato dal giudice del merito, è principio di questa Corte che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007). Nel caso di specie la parte attrice ha provato la fonte del suo diritto (pag. 6 sentenza) e il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato il proprio debito (pag. 7 sentenza).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile de a Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA