Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15026/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, CALIULO LUIGI, CORRERA’ FABRIZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CO.GE.A.S. COOP. A.R.L., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 15/05/2006 R.G.N. 350/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza, depositata il 15 maggio 2006, emessa dalla Corte d’appello di Campobasso, con cui veniva dichiarato il diritto della CO.GE.A.S. s.r.l. alle agevolazioni contributive di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9.

Resiste con controricorso la società, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta inammissibile, risultando la sentenza impugnata ritualmente notificata in data 26 giugno 2006 mentre l’I.N.P.S. ha notificato l’odierno ricorso solo il 12 maggio 2007, oltre il termine c.d. breve per impugnare.

Le alterne vicende del giudizio di merito e la complessità della questione ivi trattata, consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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