Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19418 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 18430-2010 proposto da:
COSMET ARREDAMENTI S.R.L. 03740090109, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAVINO FEDERICO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1454

DE RUVO MASSIMO DRVMSM74P14D969Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo

t

studio

dell’avvocato

EPIFANI

BIANCA

MARIA,

Data pubblicazione: 22/08/2013

-

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

BERTUCCIO

SALVATORE, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 193/2010 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 79/2009;

udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

1
/O

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza del 22 aprile 2013 — Aula A
n. 11 del ruolo — RG n. 18430/10
Presidente: De Renzis – Relatore: Tria

FATTO E DIRITTO

1.—La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello della COSMET ARREDAMENTI
s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1787 del 27 dicembre 2008, di rigetto della
domanda della suindicata società volta a: 1) far dichiarare la incompatibilità dello stato morboso di
Massimo De Ruvo con le mansioni di assunzione; 2) ottenere l’annullamento del rapporto di lavoro
tra le parti, con conseguente dichiarazione di non debenza di alcunché da parte della società a causa
del suddetto rapporto.
2.—Il ricorso della COSMET ARREDAMENTI s.r.l. domanda la cassazione della sentenza
per quattro motivi; resiste, con controricorso, Massimo De Ruvo.
3.—In data odierna (22 aprile 2013) la società ricorrente ha depositato nella cancelleria della
Corte una dichiarazione di rinunzia al giudizio sottoscritta personalmente dal proprio legale
rappresentante e dal sunnominato difensore della società stessa, recante in calce l’accettazione del
controricorrente firmata dallo stesso e dal suo difensore avvocato Salvatore Bertuccio.
4.— La rinuncia al ricorso presenta i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ., dal
momento che la parte intimata l’ha accettata regolarmente. Giusti motivi inducono a compensare
interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso, e compensa, tra le
parti, le spese del giudizio stesso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 aprile 2013.

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

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