Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10085-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE

ROCCIOSE 31, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CELLETTI che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI N. 12, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6195/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 44.637,00, a titolo di risarcimento per i danni patiti a seguito dell’allagamento del proprio appartamento, verificatosi a causa dell’ostruzione delle condotte condominiali avvenuta il 18-7-2007.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

Con sentenza 6195/2017 del 3-10-2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dall’ A.; in particolare la Corte ha ribadito che il CTU, poichè nelle more l’appartamento era stato interamente ristrutturato ed i beni asseritamente interessati dall’allagamento erano stati riparati o sostituiti, non era stato in grado di accertare nè i fatti nella loro materialità nè la sussistenza del nesso causale tra l’allagamento ed i dedotti danni all’appartamento nè infine i riportati danni; nello specifico, secondo la Corte, dalla documentazione fotografica fornita dall’attrice nonchè dal rapporto dei Vigili del Fuoco e dalle fatture prodotte dall’attrice stessa, poteva desumersi solo che vi era stato un allagamento di acque luride originatosi dal lavandino della cucina e riguardante alcuni ambienti ed arredi dell’appartamento, ma non anche che il contatto con l’acqua avesse in concreto arrecato ai suddetti beni danni tali da giustificare gli interventi e gli esborsi di cui alle fatture poste a fondamento della domanda risarcitoria (sui quali il CTU aveva solo espresso un parere di congruità); la Corte, in ogni modo, ha anche precisato, in primo luogo, che la stessa documentazione fotografica era stata correttamente ritenuta irrilevante dal primo Giudice, in quanto contestata dal Condominio per mancanza di ora e data certa e per non essere stata scattata in contraddittorio, e, in secondo luogo, che alcune fatture erano intestate al marito dell’attrice ( Z.M.) e non vi era alcuna prova del pagamento delle stesse da parte dell’attrice.

Avverso detta sentenza A.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

La ricorrente ha presentato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c…

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha, tra l’altro, anche eccepito la nullità della costituzione in giudizio del Condominio per difetto di procura; al riguardo ha evidenziato che non risultava depositata in atti nè la delibera assembleare con la quale il Condominio aveva autorizzato l’amministratore T.E. a resistere al giudizio nè la delibera assembleare con la quale eventualmente era stato ratificato l’operato di quest’ultimo.

Siffatta eccezione è infondata.

L’art. 131 c.c., comma 1, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, che infatti è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio, senza alcuna autorizzazione dell’assemblea, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.(quando cioè si tratta di compiere le attività ivi specificamente indicate) o dai maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio.

Alla stregua di tale norma, quindi, è ben possibile che il regolamento di condominio conferisca maggiori poteri all’amministratore, ampliando in tal modo le ipotesi in cui lo stesso possa agire (o resistere) in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea.

Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a sollevare la detta eccezione senza rilevare che, nella specie, il regolamento condominiale, ampliando i poteri dell’amministratore, non prevedeva eccezioni alla necessità che lo stesso fosse autorizzato dall’assemblea, e senza quindi dedurre, come invece suo onere, che la controversia esulava da quelle per le quali l’amministratore era autonomamente legittimato ad agire ex art. 1331 c-c., comma 1.

Venendo, quindi, al ricorso, con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla prova della verificazione del sinistro, dei danni subiti e della loro riconducibilità all’allagamento, si duole che i giudici di merito non abbiano ritenuto provata la fuoriuscita d’acqua dal lavello dell’appartamento dell’attrice sol perchè” nel verbale dei Vigili del Fuoco era stato riportato che l’allagamento era avvenuto nell’appartamento dello Z., marito dell’attrice; siffatto appartamento, invero, formalmente intestato al solo marito, era quello in cui in effetti risiedevano invece entrambi i coniugi e di cui era “intestataria” anche l’attrice (v. preventivo per ristrutturazione d’interni del 22-9-2006, intestato all’attrice, e fatture intestate al coniuge riportanti l’indicazione dell’utenza telefonica dell’attrice per eventuali contatti); la verificazione del sinistro, e la riconducibilità dello stesso alla responsabilità del Condominio, erano state accertate dal CTU, che aveva anche ribadito la congruità delle spese.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 5-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte non abbia esaminato nè il fatto che l’appartamento era quello ove risiedeva anche l’attrice nè il fatto che i Vigili del Fuoco avevano accertato la fuoriuscita d’acqua dal lavello della cucina del predetto appartamento ed i relativi danni; nè la sussistenza agli atti del preventivo per ristrutturazione d’interni del 229-2006.

Il primo motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 2697 c.c., come ribadito da ultimo da Cass. S.U. 16598/2016, si configura se, e non è il caso di specie, il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.

Il motivo si risolve allora in una contestazione nel merito della valutazione della Corte sulle risultanze istruttorie e sulle conclusioni della CTU, tendendo pertanto ad una diversa ricostruzione del fatto, insindacabile in sede di legittimità.

ll secondo motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie i fatti indicati in ricorso o sono stati esaminati dalla Corte territoriale (contenuto del verbale dei Vigili del Fuoco e sussistenza del preventivo di ristrutturazione) o comunque non sono decisivi (residenza dell’attrice nell’appartamento), non avendo la Corte fondato la sua decisione sulla detta circostanza.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In considerazione della novità della questione concernente l’ammissibilità e la validità del controricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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