Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22534-2014 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA,

MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDIVI

14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1636/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2014 R.G.N. 4827/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16/07/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con P.S. il (OMISSIS) ed aveva accertato la sussistenza fra le parti di un unico rapporto a tempo indeterminato decorrente dalla data sopra indicata;

2. la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, ed ha evidenziato che nel regime privatistico introdotto dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22, i rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico – sinfoniche sono assoggettati alla disciplina generale, perchè la normativa speciale prevede specifiche deroghe solo in tema di proroga e rinnovo del contratto nonchè di limiti quantitativi;

3. il giudice d’appello ha ritenuto generica la clausola di durata per non avere la Fondazione precisato quale fosse la concreta esigenza che attraverso la prestazione si intendeva assicurare;

4. ha sottolineato al riguardo che il datore aveva indicato un’opera specifica (“preparazione ed esecuzione dell’opera I Racconti di Hoffmann”), ma aveva anche aggiunto che poteva essere chiesto al prestatore di “prendere parte ad ulteriori diverse manifestazioni al momento non previste nella programmazione ufficiale in aggiunta o in sostituzione di quella specificata”;

5. in tal modo erano stati inseriti nella causale elementi di genericità che impedivano ogni verifica circa la reale sussistenza delle esigenze dichiarate;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ai quali P.S. ha replicato con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma denuncia la “violazione e falsa applicazione della L. n. 426 del 1977, art. 3, del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6 (conv. nella L. n. 100 del 2010), in relazione all’art. 113 c.p.c. – rilevanza dello ius superveniens (L. n. 69 del 2013, art. 40 comma 1 bis)” e addebita alla Corte territoriale di non avere considerato la specifica normativa di settore applicabile alle fondazioni lirico sinfoniche;

1.1. la ricorrente sostiene, in sintesi, che gli enti lirici, anche all’esito della trasformazione in fondazioni di diritto privato, hanno conservato forti connotati pubblicistici, perchè inseriti nel comparto della finanza pubblica, con la conseguenza che non si possono applicare agli stessi le norme generali che disciplinano i rapporti a termine con datori di lavoro privati;

1.2. fa leva sul disposto delle leggi finanziarie del 2006 e del 2007, con le quali è stato fatto divieto alle fondazioni lirico sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2006/2010, nonchè sul D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, che ha inteso fare chiarezza in merito alla sopravvivenza, anche per il periodo successivo alla trasformazione in senso privatistico degli enti lirici, del divieto di assunzioni incontrollate nelle strutture organiche delle fondazioni;

1.3. invoca il D.L. n. 6 del 2013, art. 40, comma 1 bis, ed evidenzia che il legislatore con la norma di interpretazione autentica ha eliminato ogni incertezza in merito all’applicabilità della L. n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la trasformazione degli enti in soggetti di diritto privato;

2. con la seconda censura la Fondazione si duole della “violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595 (Legge Finanziaria 2006) ed alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 392 (Legge Finanziaria 2008) e al D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5 convertito in legge dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1” e sostiene che l’impossibilità della conversione discende dal divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato imposto dalle disposizioni normative richiamate in rubrica;

3. la terza critica addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del c.c.n.l. per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che consente l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato solo previo espletamento di una pubblica selezione concorsuale;

4. infine con il quarto motivo la Fondazione denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 -motivazione contraddittoria ed insufficiente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e censura il capo della sentenza gravata relativo alla mancanza di specificità della causale, che andava invece ritenuta sussistente perchè nel contratto individuale erano state individuate qualifica, categoria e mansioni ed era stata indicata l’opera, “I racconti di Hoffmann”, per la preparazione ed esecuzione della quale l’assunzione si era resa necessaria;

4.1. la ricorrente sostiene che in materia di lavoro nel settore dello spettacolo la causale è da ritenere specifica nei casi in cui venga individuata la rappresentazione che giustifica l’assunzione perchè il D.Lgs. n. 368 del 2001, non richiede il requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro;

5. sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del controricorrente;

5.1. la procura rilasciata dal Presidente della Fondazione risulta apposta a margine della prima pagina, sicchè non rileva che la stessa sia priva di data e contenga, quanto ai poteri conferiti, espressioni generiche non specificamente riferibili al giudizio di cassazione;

5.2. questa Corte, infatti, da tempo ha affermato che, qualora la procura venga apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, “l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c., ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità” (Cass. n. 26233/2005; Cass. n. 25725/2014; Cass. n. 14437/2019);

5.3. non determina inammissibilità dell’atto l’errore materiale che compare nelle conclusioni del ricorso, riferite ad altra parte e ad altra sentenza, perchè la Fondazione nelle prime due pagine ha correttamente indicato le parti e la decisione impugnata e questa indicazione non è resa incerta dal diverso tenore delle conclusioni, che non sono inserite fra gli elementi del ricorso per cassazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., con la conseguenza che il loro contenuto, anche se in ipotesi erroneo, è del tutto ininfluente ai fini della validità e dell’esame del ricorso stesso (Cass. n. 3291/2016 e Cass. S.U. n. 9658/2009);

5.4. infine non si ravvisa l’asserita carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, perchè il ricorso, che deve essere formato nel rispetto del principio della sinteticità degli atti processuali, fornisce alla Corte tutti i dati necessari per comprendere lo sviluppo della vicenda processuale ed il significato delle censure mosse alla sentenza gravata;

6. i primi due motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico giuridica, sono infondati perchè, per contrastare l’affermata convertibilità in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità, fanno leva, da un lato, sul D.L. n. 69 del 2013, art. 40, comma 1 bis, dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 260/2015, dall’altro sulla normativa speciale emanata a partire dalla L. n. 266 del 2005, priva di retroattività e, quindi, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie, nella quale si discute della legittimità del rapporto a termine instaurato per il periodo febbraio/aprile 2002;

6.1. da tempo questa Corte ha evidenziato che, in caso di successione di leggi non espressamente dichiarate retroattive, trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 11 preleggi e, pertanto, quanto alla disciplina del contratto a termine con clausola di durata affetta da nullità, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia che dichiara la nullità, perchè la conversione del rapporto è la conseguenza del vizio attinente all’apposizione del termine e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità della clausola sia in relazione agli effetti che dall’illegittimità derivano, l’actum al quale occorre fare riferimento per individuare la legge applicabile è quello posto in essere dalle parti (Cass. n. 24330/2009);

6.2. nella fattispecie, pertanto, l’unica normativa che direttamente rileva è quella dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, che all’art. 11, comma 4, esclude l’applicazione al personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico sinfoniche delle sole disposizioni dettate dagli artt. 4 e 5 dello stesso decreto in tema di proroghe e rinnovi;

6.3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento alla stregua del quale la richiamata esclusione, in quanto espressamente circoscritta, non si estende all’anomalia genetica del primo contratto e, quindi, non comporta l’inapplicabilità delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, sicchè la violazione di dette disposizioni va valutata alla luce della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato e comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato (Cass. nn. 11573/2011, 18263/2013, 5748/2014 e, fra le tante successive all’intervento del Giudice delle leggi, Cass. nn. 32150/2019, 31345/2019, 6680/2019);

6.4. il principio di diritto, enunciato all’esito della ricostruzione del quadro normativo alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stato valorizzato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 260/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, art. 40, comma 1 bis, perchè il legislatore, nel sancire il divieto di conversione in ogni ipotesi di “violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”, non aveva emendato

un’imperfezione del testo originario nè enucleato una plausibile variante di senso della normativa asseritamente interpretata, bensì aveva innovato la disciplina previgente, con lesione della funzione giurisdizionale e del principio di affidamento, pregiudicando un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall’ordinamento ai rapporti di lavoro;

6.5. l’evoluzione della normativa, sulla quale ha fatto leva la ricorrente anche nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha indubbiamente accentuato il carattere di specialità, rispetto all’impiego privato, della disciplina dettata per i rapporti di lavoro instaurati con le fondazioni lirico sinfoniche ed i successivi interventi, sfociati nella riformulazione del D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 2 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 29, ad opera della L. n. 81 del 2019 (che ha dettato per il reclutamento del personale una disciplina non dissimile da quella prevista per le società a controllo pubblico, stabilendo anche la nullità dei contratti stipulati in assenza di procedure selettive pubbliche, ed ha previsto per i rapporti a tempo determinato il divieto di conversione, limitando la sanzione al solo risarcimento del danno), si giustificano in ragione della marcata impronta pubblicistica che gli enti lirici, pur dopo l’acquisizione della veste giuridica di fondazioni di diritto privato, hanno conservato, impronta resa evidente dagli indici valorizzati dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 153/2011, ai quali anche questa Corte ha fatto riferimento in altri contesti (Cass. n. 12108/2018; Cass. n. 30118/2018);

6.6. peraltro, come già evidenziato, detta normativa non può essere utilmente invocata in questa sede, nella quale non rilevano neppure i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione ai contratti a termine stipulati dalle aziende municipalizzate (Cass. S.U. n. 26939/2014) e dagli enti pubblici economici (Cass. S.U. n. 4685/2015) perchè in quei casi la conversione è stata esclusa, non valorizzando la sola natura sostanzialmente pubblica del datore di lavoro, bensì in ragione della presenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale, incidente, direttamente o indirettamente, sulla giuridica possibilità di limitare la pronuncia di nullità alla sola clausola di durata senza estenderla all’intero contratto, disciplina che, per quanto sopra detto, difetta, ratione temporis, nella fattispecie;

6.7. analoghe considerazioni vanno espresse in merito all’incidenza della normativa dettata dalle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007, perchè il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato si riferisce ad un arco temporale successivo all’annualità in cui è stato stipulato il contratto della cui legittimità qui si discute, sicchè non è rilevante ai fini della decisione la questione, prospettata dalla ricorrente, della compatibilità della disposta conversione con la norma imperativa che impedisce (per gli anni 2006 e 2007) o subordina alla ricorrenza di specifiche condizioni (per gli anni dal 2008 al 2010) l’instaurazione di nuovi rapporti;

7. il terzo motivo è ammissibile, perchè la ricorrente ha trascritto il CCNL nelle parti che rilevano, ha prodotto il contratto ed ha specificamente indicato il luogo della produzione;

7.1. la censura, peraltro, è infondata in quanto dalla previsione, contenuta nel contratto collettivo, del concorso pubblico come forma preferenziale di reclutamento non si possono trarre le medesime conseguenze che la Corte Costituzionale e questa Corte, in relazione ad altri enti, non solo pubblici ma anche formalmente privati, hanno tratto in tema di conversione del rapporto a termine affetto da nullità, nei casi in cui la regola concorsuale risulta imposta per legge;

7.2. come è noto il Giudice delle leggi ha individuato proprio nel principio del concorso pubblico il principale, seppure non unico, fondamento costituzionale del divieto di conversione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ritenuto norma attuativa dell’art. 97 Cost., (Corte Cost. n. 89/2003 e più di recente Corte Cost. n. 248/2018);

7.3. sulla base dei medesimi principi questa Corte ha ravvisato nella mancanza della procedura concorsuale, come pure nella conclusione del contratto con soggetto che non doveva essere destinatario della proposta di assunzione, un vizio genetico del rapporto, riconducibile alla nullità virtuale, che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, è configurabile qualora la violazione si riferisca a norme inderogabili che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto” (Cass. S.U. n. 26724/2007);

7.4. in quei casi, peraltro, venivano in rilievo norme imperative, alle quali non può essere assimilata una disposizione dettata dalla contrattazione collettiva di diritto privato, priva di quella particolare efficacia vincolante che il D.Lgs. n. 165 del 2001, attribuisce alla contrattazione pubblica di comparto;

7.5. in tema di reclutamento del personale il legislatore solo a partire dal D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19, ha imposto alle fondazioni lirico sinfoniche di stipulare i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato “esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”, e la disposizione, successiva alla conclusione del contratto a termine della cui legittimità qui si discute, non può essere invocata, per quanto sopra detto, al fine di sostenere la non convertibilità del rapporto instaurato con il P.;

8. il quarto motivo è inammissibile, innanzitutto perchè trascrive solo parzialmente il contenuto della clausola di durata, inserendo un “omissis” che rende il testo trascritto non sovrapponibile a quello indicato nella sentenza impugnata, nella quale si dà atto che il contratto era stato stipulato in relazione alla preparazione ed esecuzione dell’opera I racconti di Hoffman, ma con la precisazione che “nell’ambito del periodo di impegno potrà esserle richiesto di prendere parte ad ulteriori e diverse manifestazioni al momento non previste nella programmazione ufficiale in aggiunta o in sostituzione di quella sopra specificata…”;

8.1. è proprio quest’ultimo inciso che la Corte territoriale ha valorizzato per escludere, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, la necessaria specificità della causale, rilevando che il contratto, soprattutto nella parte in cui consente di esigere la prestazione per lo svolgimento di attività non programmate in aggiunta o in sostituzione di quella espressamente pattuita, rende non trasparenti le esigenze dichiarate e ne impedisce la verifica;

8.2. il motivo di ricorso, tutto incentrato sulla sufficienza, ai fini della specificità, dell’indicazione del titolo dell’opera da realizzare, non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia e, pertanto, va dichiarato inammissibile, giacchè nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

9. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020 occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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