Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Salviati Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale conferita in calce al ricorso, dall’Avv.to Nerio Zuccaccia

del Foro di Perugia, congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv.to

Carla Rizzo, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via Anapo

n. 20 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 178, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale di Umbria il 16.12.2014 e pubblicata il 10.3.2015;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale, con instaurazione del contraddittorio precontenzioso, e della redazione di processo verbale di costatazione ((OMISSIS)) da parte dell’Amministrazione finanziaria, regolarmente notificato, la SrI Salviati costruzione, in relazione a vendite di immobili siti nel complesso “(OMISSIS)”, sorgente in (OMISSIS), riceveva la notificazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente ad Ires, Iva ed Irap 2008.

L’accertamento invocava a proprio fondamento documentazione contabile ed extracontabile acquisita dalla società, e pure le dichiarazioni rese da esponenti della stessa. L’originaria valutazione operata dall’Amministrazione finanziaria aveva portato alla contestazione di un maggior valore, relativo alla produzione netta, pari ad Euro 731.597,00 (ric., p. 3). La società domandava ed otteneva l’istaurazione di una procedura di accertamento con adesione. L’Ente impositore riconosceva la fondatezza di alcuni dei rilievi proposti dalla contribuente e riduceva il valore accertato, in relazione alla produzione netta, ad Euro 525.055,31. La società sottoscriveva l’accertamento con adesione come concluso, ma lo stesso non sortiva effetto, perché la parte non provvedeva ai conseguenti versamenti. L’Agenzia delle entrate notificava perciò alla società, il 20.9.2013, l’avviso di accertamento di cui innanzi, indicando comunque i medesimi valori, come ridotti, conseguenti al confronto delle parti avvenuto in sede di accertamento con adesione.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, affermando innanzitutto che gli elementi addotti dall’Ente impositore non assurgevano al rango di indizi gravi, precisi e concordanti, con la conseguenza che non avrebbero potuto essere posti a fondamento di un accertamento fiscale. La Ctp riteneva invece corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, e respingeva il ricorso della società.

3. La contribuente gravava di appello la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, rinnovando le proprie contestazioni. La Ctr confermava la decisione di primo grado, rigettando le censure proposte dalla società.

4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla Commissione tributaria regionale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione la SrI Salviati costruzioni, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate. La società ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamenta la violazione, da parte dell’impugnato giudice dell’appello, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, e dell’art. 2729 c.c., comma 1, per avere l’impugnata Ctr confermato che gli scarni elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria a suo carico potessero assurgere al rango di indizi gravi, precisi e concordanti.

2. Mediante il suo secondo strumento d’impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contesta la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 (rettificato in art. 5, cfr. memoria ric.) e art. 12, per avere la criticata Ctr ritenuto di poter valorizzare in suo pregiudizio le conseguenze del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione stipulato tra le parti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente censura l’impugnata Ctr per non aver “dato alcuna autonoma motivazione su nessuno dei plurimi fatti su cui le parti hanno controvertito” (ric., p. 18).

4. Mediante il suo primo motivo di impugnazione la contribuente censura la decisione adottata dalla Ctr per aver ritenuto che gli scarni elementi, raccolti dall’Amministrazione finanziaria per affermare che la società sarebbe incorsa in un’evasione fiscale, potessero ritenersi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.

Con il secondo mezzo di ricorso la società contesta la decisione adottata dalla Ctr che ha ritenuto di poter valorizzare in suo danno le conseguenze del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione stipulato tra le parti. Per ragioni di chiarezza espositiva i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Nella sua pur sintetica motivazione, la Ctr ha richiamato, a proposito degli elementi raccolti nei confronti dell’odierna ricorrente, il Pvc del 29.10.2012, la documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta in sede di accesso, e le stesse dichiarazioni rese dalla parte (sent. Ctr, p. III). Ha quindi evidenziato che i maggiori ricavi accertati sono stati significativamente ridotti dall’Amministrazione finanziaria, come si è evidenziato in premessa, in considerazione dei rilievi proposti dalla contribuente, “la maggior parte dei quali sono stati riproposti in sede d’appello, nonostante fossero già stati considerati e corretti in sede di contraddittorio nell’all’accertamento per adesione, e quindi non più oggetto di contestazione” (ibidem).

Sembra quindi opportuno ricordare come questa Corte di legittimità abbia ripetutamente affermato che “la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente”, Cass. sez. V, 24.8.2018, n. 21138 (evidenza aggiunta, conf., tra le altre, Cass. sez. V, 8.9.2006, n. 19329; e Cass. sez. V, 1.12.2006, n. 2217). Ricordato che la documentazione extracontabile in parola consiste, nel caso di specie, nel listino – o prospetto, come preferisce denominarlo la ricorrente – dei prezzi di vendita degli appartamenti, ed in un appunto relativo alla vendita a tal F., occorre concludere che tale documentazione assume legittima valenza indiziaria.

4.1. Deve quindi osservarsi che la ricorrente non si confronta con la decisione assunta dalla Ctr, non ne confuta gli argomenti, e si limita riproporre le proprie tesi. La sua critica, come evidenziato, risulta infondata in relazione alla documentazione extracontabile, ma risulta pure incompleta, avendo la Ctr motivato la propria valutazione anche in considerazione di elementi ulteriori. Il giudice dell’appello fonda il proprio giudizio anche sulle dichiarazioni fornite dalla parte, e la contribuente non contesta questo argomento. La Ctr riscontra che la maggior parte dei rilievi proposti dalla contribuente sono stati in realtà accolti dall’Amministrazione finanziaria, e non sono pertanto più in contestazione. La parte non contesta tale affermazione, ma neppure indica quali rilievi, tra quelli non accolti, avrebbero dovuto fondare un diverso esito dell’accertamento. Le censure mosse dalla parte risultano pertanto in parte inammissibili, in conseguenza del difetto di specificità delle contestazioni, e sono per il resto infondate.

4.2. Così come irrilevante, in conseguenza di quanto osservato, è la critica, peraltro infondata, secondo cui la Ctr avrebbe erroneamente valorizzato a suo danno l’esito del procedimento di accertamento con adesione, a cui la contribuente aveva prestato la propria condivisione, sottoscrivendo l’accordo senza, però, provvedere successivamente ad onorarlo. Scrive la Ctr che può essere tenuto conto anche “dell’ulteriore circostanza che il contribuente aveva già aderito alla somma come accertata in contraddittorio in esito alla procedura di accertamento con adesione” (ibidem). Si tratta pertanto di una osservazione fornita dal giudice dell’appello ad abundantiam, che non integra un’autonoma ratio decidendi, e se anche potesse essere interpretata in tal senso, rimarrebbe il dato di fatto che la contribuente non ha contestato alcune delle ulteriori ragioni della decisione, e le sue censure rivolte a quelle ragioni della decisione che effettivamente ha criticato, sono da ritenersi infondate.

I primi due motivi di ricorso devono pertanto essere respinti.

5. Mediante il terzo motivo di impugnazione la società contesta il vizio della motivazione in cui sarebbe incorsa l’impugnata Ctr, per aver omesso la motivazione sui “plurimi fatti su cui le parti hanno controvertito” (ric., p. 18).

Il motivo di ricorso risulta inammissibile, in relazione a più di profili.

In primo luogo deve osservarsi che nella misura in cui la contribuente, in presenza di una decisione conforme dei giudici di merito in primo e secondo grado, ipotesi della c.d. “doppia conforme”, contesta, già nella descrittiva del motivo, la motivazione addotta dalla Ctr per respingere il suo ricorso, l’impugnazione introdotta deve considerarsi inammissibile, essendo stato il giudizio di appello introdotto il 22.7.2014 (sent. Ctr, intest.).

Il motivo di ricorso è pure inammissibile per grave vizio di specificità. La contribuente lamenta alla Ctr di aver omesso di pronunciare circa “plurimi fatti su cui le parti hanno controvertito”, ma non ha cura di indicare analiticamente quali siano i fatti controversi su cui il giudice dell’appello non avrebbe pronunciato, segnalando pure come gli stessi fossero stati tempestivamente introdotti nel giudizio, e non mancando di evidenziare come le questioni proposte in relazione agli stessi fossero state diligentemente coltivate da essa ricorrente.

Il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Deve inoltre darsi atto che risultano integrate le condizioni di legge perché sia dovuto dalla ricorrente il versamento degli oneri relativi al raddoppio del contributo unificato.

La Corte.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dalla Salviati Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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