Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19418 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 10/05/2017, dep.03/08/2017),  n. 19418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DECISORIA

sul ricorso 7443/2013 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre,

n. 3, presso l’avvocato Sassani Bruno, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Luiso Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– controricorrente –

avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Livorno in data 6/8

febbraio 2013 in sede di opposizione L. Fall., ex art. 98

nell’ambito del procedimento 2320/2011 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dal cons. Aldo Angelo Dolmetta (est.).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il notaio M.M. ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per crediti derivanti da prestazioni di natura professionale. I crediti non sono stati ammessi perchè eccepita la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..

Nell’atto di opposizione all’esclusione, il notaio ha deferito al curatore il giuramento ex art. 2960 c.c.. Il curatore ha dichiarato di “non conoscere se i debiti erano stati estinti oppure no, dato che in contabilità non risultavano gli avvisi di notula, nè il relativo pagamento” (così il resoconto del decreto).

Il Tribunale livornese ha ritenuto che il giuramento decisorio deferito al curatore – per fatti dei quali questi abbia “conoscenza in tale sua veste” – non sia de veritate, bensì de notitia; e ha affermato che allora “la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplicemente giuramento in senso favorevole al giurante”. Con la conseguenza di confermare l’esclusione per i relativi crediti professionali.

Avverso tale provvedimento il notaio ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo con unico motivo che il Tribunale ha fatto falsa applicazione dell’art. 2960 c.c., con riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

In particolare, il ricorrente ha rilevato che “qualora eccezionalmente la parte sia chiamata a giurare su un fatto altrui, che però essa stessa ha allegato in giudizio, la dichiarazione di non sapere deve essere considerata come rifiuto di prestare giuramento”. Questo perchè è “contraddittorio e contrario a buona fede da un lato affermare che il credito è stato presuntivamente adempiuto e dall’altro sostenere che non si ha notizia dell’avvenuto adempimento”. Se “il curatore non è in grado di giurare che il credito sia stato adempiuto, non può neppure trincerarsi dietro la prescrizione presuntiva”; “prescrizione presuntiva e giuramento ex art. 2960 sono inscindibilmente legati: se non è possibile l’uno, non è possibile neppure l’altra”.

Nei confronti del motivo, che così è stato svolto, il Collegio ritiene di osservare quanto segue.

E’ orientamento ormai consolidato di questa Corte che al curatore non possa essere deferito il giuramento decisorio, perchè lo stesso – in quanto terzo – non ha la disponibilità del diritto controverso; così come, del resto, al curatore non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti. Cfr., in specie, Cass., 24 luglio 2015, n. 15570; Cass., 18 ottobre 2016, n. 23427; Cass., 11 novembre 2013, n. 25286; Cass., 14 febbraio 2011, n. 3573.

La detta circostanza – rileva altresì il Collegio – non potrebbe peraltro valere a rendere inapplicabile l’istituto della prescrizione presuntiva nell’ambito del procedimento di ammissione al passivo fallimentare. Chè ciò significherebbe – si osserva a questo proposito – mettere il curatore fallimentare in una posizione deteriore rispetto a quella dei comuni debitori.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Non vi è luogo per la liquidazione delle spese, dato che il Fallimento resistente non ha svolto attività difensive.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per ((applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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