Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19417 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19251/2007 proposto da:

D.M., C.A., D.E.,

domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, presso lo studio dell’avvocato SANTANGELO Francesco, che

li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.G., nella qualità di erede di Q.A.,

domiciliata in ROMA, VIA POMA 2, presso lo studio dell’avvocato

FALZETTI Carlo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4675/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2007 R.G.N. 6581/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato FRANCESCO SANTANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.6.05, depositata il 21.3.07, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza 15.5.01 del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta, da Q. A. nei confronti di C.A. e di M. ed D.E. (in proprio e quali eredi di D. D.), condannava queste ultime a pagare a B.G. (che aveva proseguito il giudizio quale erede del Q.) la complessiva somma di Euro 173.262,49 per crediti retributivi vari.

A tal fine la Corte territoriale qualificava come subordinato il lavoro ininterrottamente espletato dal Q. alle dipendenze dapprima di D.D. e, alla sua morte, delle suddette sue eredi e ciò a prescindere dalla formale qualità, rivestita dal Q. medesimo, di amministratore di società riconducibili alla famiglia D..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la C. e le D. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la B..

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2475 e 2380 bis c.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza ha qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello intercorso fra le ricorrenti (e, prima ancora, il loro dante causa) e il Q., nonostante che i compiti da quest’ultimo espletati, così come individuati dalla Corte territoriale (recarsi in banca e negli uffici postali, effettuare versamenti, pagare titoli in scadenza etc.), fossero propri di un amministratore di società facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale.

Il motivo è infondato.

Premesso il noto insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. – cui va data continuità – in virtù del quale ogni attività umana economicamente rilevante può, astrattamente e in linea di principio, svolgersi in via di lavoro autonomo o subordinato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 2728 dell’8.2.10), si noti che nel caso di specie la gravata pronuncia ha dato atto che, ad onta della formale qualità di amministratore di alcune società facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale, in realtà il Q. non aveva alcuna autonomia decisionale, ma svolgeva compiti meramente esecutivi e di modesto tenore professionale (come, appunto, il recarsi in banca e negli uffici postali, effettuare versamenti, pagare titoli in scadenza e curare altri analoghi adempimenti, come “factotum di fiducia”), mansioni espletate sotto le direttive e nell’interesse delle D. (e, prima, del padre) e sotto relativo vincolo gerarchico, al di fuori delle strutture sociali e nella cornice di una gestione personale e familiare di un’unica attività economica sia pure ripartita in diversi contenitori societari.

In tal modo la Corte capitolina ha ravvisato indici propri della subordinazione come l’assoggettamento all’altrui potere decisionale, direttivo e gerarchico, la continuità della prestazione (protrattasi ininterrottamente per circa un quindicennio), lo svolgimento del lavoro in un ufficio vicino a quello di D.M. (da cui il Q. riceveva ordini), il vincolo di orario (ancorchè non accompagnato dalla timbratura di cartellini).

In altre parole, l’estraneità delle mansioni summenzionate al ruolo di amministratore sociale è stata affermata non perchè si trattasse di compiti di per sè incompatibili con detta qualità, ma perchè erano espletati in condizioni di totale assenza di autonomia.

Nella parte in cui, poi, censura un cattivo governo delle risultanze processuali, il motivo esorbita dall’area dell’art. 360 c.p.c., perchè sostanzialmente sollecita una nuova lettura in punto di fatto del materiale probatorio, operazione ovviamente preclusa in questa sede.

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha rigettato l’eccezione di prescrizione sull’erroneo presupposto della continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dapprima di D.D. e, alla sua morte, delle odierne ricorrenti, nonostante la dimostrazione documentale del contrario.

Il motivo è inammissibile in quanto, in sostanza, denuncia un travisamento del fatto, vale a dire un vizio che può farsi valere in via di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3^ n. 213 del 9.1.07).

Nè possono accogliersi le ulteriori considerazioni svolte nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., dalle ricorrenti, perchè l’impugnata sentenza ha statuito che esse sono subentrate senza soluzione di continuità, alla morte di D.D., nella titolarità del rapporto di lavoro con il Q., di guisa che rispondono iure hereditatis per l’arco di tempo protrattosi sino al decesso del loro dante causa e, iure proprio, per quello successivo.

Quanto all’assunto che esse sarebbero state convenute in giudizio solo quali eredi (di D.D.) e non in proprio, basti osservare che – anche tacer d’altro – si tratta di motivo nuovo, non più spendibile in sede di memoria ex art. 378 c.p.c..

3- Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 229 c.p.c. e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la gravata pronuncia non ha detratto dai crediti retributivi del Q. quanto da lui percepito, a titolo di emolumenti vari, nel corso del rapporto, malgrado la spontanea confessione che in tal senso si leggeva nell’atto introduttivo del giudizio.

Il motivo è inammissibile – nella parte in cui denuncia una violazione di legge – per il preliminare ed assorbente rilievo dell’omessa formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, atteso che l’impugnata sentenza risulta essere stata depositata il 21.3.07) e – laddove lamenta un vizio di motivazione – perchè in pratica censura in punto di fatto i conteggi elaborati dal c.t.u. e fatti propri dalla Corte territoriale.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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