Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19417 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19417 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 16633-2011 proposto da:
PONTIGGIA MARIA REGINELLA, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO COZZI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2271

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 28/05/2010;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI.

Premesso che,
1. Maria Reginella Pontiggia, con atti del 5 marzo e 14 marzo 2001, donava ai
figli un terreno edificabile che veniva ceduto, il 23 aprile 2001, dai donatari alla
società C.G.T. srl per il prezzo di lire 1 miliardo, di cui 250 milioni incassati dai
venditori con assegni circolari ed i restanti 750 milioni compensati con il valore
di due appartamenti con relative pertinenze che erano trasferiti dalla C.G.T. srl

2. l’Agenzia delle entrate notificava alla Pontiggia avvisi di accertamento, con
cui, in forza dell’art. 37 del d.P.R. 600/73, riprendeva a tassazione ai fini Irpef
la plusvalenza da cessione di terreno edificabile sul presupposto che la vera
volontà della Pontiggia era stata quella di cedere il terreno alla C.G.T. srl in
cambio dei due appartamenti e che l’atto di donazione del terreno ai figli era
stato simulato allo scopo di consentire alla effettiva venditrice l’elusione della
norma di cui all’articolo 67 del Tuir;
3. la commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva in parte i ricorsi
riuniti proposti dalla Pontiggia ritenendo non dovute le sanzioni e riducendo
l’imposta nella misura del 25%, tenuto conto del fatto che i donatari, che
avevano proceduto alla vendita del terreno, avevano incassato essi stessi
assegni circolari per lire 250 milioni sicché, limitatamente a tale somma, che
costituiva il 25% del totale, la donazione dalla madre ai figli doveva essere
ritenuta effettiva;
4. la commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 72/42/10
del 28 maggio 2010, rigettava l’appello della contribuente;
5. la Pontiggia ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base
di due motivi, illustrati con memoria;
6. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
considerato che,
1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360
connma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 37, comma 3,
d.p.r.600/73, sostenendo che la norma si riferisce a fattispecie di interposizione
fittizia di persona, che la figura della interposizione fittizia presuppone la
partecipazione del terzo contraente all’accordo tra interponente e interposto,
che né l’ufficio né la commissione tributaria regionale avevano ipotizzato la

a favore della donante;

partecipazione della C.G.T. srl all’ipotetico accordo tra essa ricorrente e i figli,
che, inoltre, anche ritenendo, da un lato, la norma di cui all’articolo 37, comma
3, del d.P.R. 600/73 applicabile alla fattispecie della interposizione reale di
persona, dall’altro, ipotizzabile tale fattispecie nel caso concreto, l’ufficio e la
commissione avevano comunque fatto cattivo uso della norma riferendo ad
essa ricorrente non il reddito pari alla differenza tra prezzo conseguito dai
donatari mediante la vendita del terreno e valore del terreno dichiarato

conseguito dai donatari e il costo di acquisto dell’area da parte di essa
ricorrente;
2. con il secondo motivo la Pontiggia lamenta, in relazione all’art.360 comma
1, n.5, c.p.c., che la sentenza impugnata manca di una sufficiente motivazione
avendo la commissione errato, innanzi tutto, nel ritenere la “concatenazione
logica e cronologica … della donazione del terreno seguita, a breve distanza di
tempo, dalla vendita dello stesso terreno dai donatari ad una impresa
costruttrice verso un corrispettivo pagato in parte attraverso la cessione in
permuta alla donante di varie unità immobiliari”, come elementi idonei a
fondare la presunzione a base dell’atto di accertamento impugnato, laddove
invece tali elementi avrebbero dovuto essere considerati inidonei allo scopo in
quanto, in realtà, consistenti nella sola, non significativa circostanza per cui
l’intestazione degli immobili dati dalla società C.G.T. in contropartita del
terreno, era avvenuta a favore di essa ricorrente, ed avendo la commissione
ulteriormente errato nell’affermare che essa ricorrente non aveva offerto alcun
riscontro alla propria allegazione per cui gli immobili non erano stati intestati
ad uno dei figli in quanto questi era, all’epoca della cessione, soggetto a
procedimento penale per bancarotta fraudolenta sicché sarebbe stato
inopportuno intestare gli appartamenti a suo nome;
3. il primo motivo di ricorso, nell’intera sua articolazione, è infondato: in primo
luogo va evidenziato che la commissione tributaria regionale, ha applicato
l’art.37, comma 3, d.P.R. 600/73 (“In sede di rettifica o di accertamento
d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri
soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona) in

nell’atto di donazione, ma il maggior reddito pari alla differenza tra prezzo

modo che, alla luce di quanto precisato da questa Corte in controversie del
tutto assimilabili a quella che occupa (“In tema di accertamento rettificativo dei
redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone
necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente,
essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo
strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale

simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione
fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben
potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali”;
così Cass. n.21794 de115/10/2014; v. altresì, Cass. n. 25671 del 15/11/2013),
è corretto; il secondo luogo, in ragione di quanto appena detto, la commissione
correttamente ha avallato il recupero a tassazione della differenza tra prezzo
conseguito dai donatari ma imputabile alla ricorrente e costo di acquisto del
terreno da parte di quest’ultima;
4. il secondo motivo di ricorso è infondato poiché, tenuto conto dell’esatto
significato della norma di cui all’art.37 cit., la sentenza, con il passaggio
motivazionale riportato al superiore punto 2, è motivata in modo congruo e
senza che, in senso contrario, possa darsi alcun peso alla doglianza per cui la
commissione non avrebbe tenuto conto delle vicende giudiziarie di uno dei
donatari posto che la commissione ha, in realtà, tenuto conto di tali vicende
dicendo però che non ve era prova;
5. il ricorso deve essere rigettato;
6. le spese devono seguire la soccombenza;
pqm
la Corte rigetta il ricorso e condanna Maria Reginella Pontiggia a rifondere alla
Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in C 7200,00, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21 giugno 2018.

che costituisce il presupposto d’imposta; ne deriva che il fenomeno della

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