Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19417 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9843-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI,

25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ELIO TROMBETTA, UMBERTO MORELLI;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di AVELLINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 770/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

Rilevato

che:

Con citazione 26-2-2007 P.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la locale Amministrazione per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in esito ad incidente stradale accaduto il 20-5-2006, allorquando, mentre procedeva a velocità moderata a bordo della sua moto Kavasaki sulla (OMISSIS), aveva perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e riportando lesioni personali e danni al veicolo, a causa della cattiva manutenzione della strada, che presentava una serie di buche e dissesti del manto stradale posti a distanza ravvicinata, tali da rappresentare insidia o trabocchetto.

Con sentenza 35/2011 l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 41.315,00, oltre accessori e spese di lite.

Con sentenza 770/2017 del 20-2-2017 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’Amministrazione Provinciale, ha rigettato la domanda; in particolare la Corte, dopo avere ricondotto la dedotta responsabilità dell’Amministrazione nell’ambito dell’art. 2051 c.c. (in quanto la P.A., quale custode del bene, era in grado di esercitare sullo stesso un potere diretto ed immediato) ed avere quindi ritenuto sufficiente per il sorgere della detta responsabilità il solo nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, ha precisato che siffatto nesso poteva essere escluso solo dal caso fortuito, e cioè da un elemento esterno oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, che poteva essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato; quando, pertanto, la situazione di pericolo è superabile con l’adozione da parte del danneggiato di una condotta notinalmente prudente e cauta (alla quale il danneggiato stesso è tenuto allorchè entri in contatto con la cosa), il danno non può ritenersi causato dalla cosa, che in tal caso diviene mera occasione dell’evento; nel caso di specie non poteva ritenersi sussistente alcun nesso causale, atteso che dalle rappresentazioni fotografiche (che comportavano l’inattendibilità dei testi escussi) e dallo stesso verbale dei c.c. intervenuti sul posto, non era emersa alcuna buca di dimensioni tali da ipotizzare una “impuntatura” con la ruota anteriore del mezzo, così come descritto in citazione; la semplice presenza di asfalto sconnesso, invece, non era tale da determinare il blocco della ruota o la caduta dell’attore, nel caso di rispetto, da parte di questultimo, delle normali regole di cautela; regole, invece, non rispettate, essendo rimasto accertato che l’attore stava procedendo a velocità elevata, e per tale ragione (nonostante la visibilità, il tempo mite e le modeste dimensioni del dissesto del manto stradale) non si era potuto rendere conto dello stato dei luoghi.

Avverso detta sentenza P.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

L’Amministrazione Provinciale di Avellino non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

P.A. ha presentato ulteriore memoria.

Diritto

Rilevato

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte non abbia considerato che l’esistenza di una buca di grandi dimensioni era fatto non contestato e pacifico tra le parti.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia considerato non provata una dinamica (la impuntatura della ruota anteriore del mezzo con una singola buca) non dedotta dall’attore, che invece aveva riferito di una perdita di controllo del motociclo a causa di una serie ravvicinata di buche e dissesti; nel ricercare l’esistenza di una singola buca, la Corte non aveva considerato quanto riferito dai c.c., nonchè dai testi escussi e documentato dalle fotografie, in ordine alla sussistenza di un manto stradale sconnesso per alcuni metri subito dopo una curva destrorsa e di un ombreggiamento del tratto di strada in esame, tale da rendere non adeguatamente percepibile il dislivello. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2051, 2697 e 2727 c.p.c., nonchè -ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale, invertendo l’onere della prova, abbia affermato, in base a presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la velocità eccessiva tenuta dall’attore, quando invece i testi escussi avevano riferito di una velocità nei limiti di 50 Kmh, sicchè la Corte avrebbe dovuto verificare (anche al fine di apprezzare un possibile concorso di colpa) se, procedendo ad una velocità nei detti limiti, sarebbe stato possibile evitare la caduta pur in presenza di plurimi dissesti ravvicinati e su tratto di strada ombreggiato.

I motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono tutti inammissibili, in quanto tendono, sub specie di violazione di legge, ad una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità; il primo motivo è, inoltre, inammissibile anche perchè fa riferimento alla nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., non applicabile, ratione temporis, alla controversia in esame, introdotta con citazione 26-2-2007, e quindi instaurata precedentemente al 4-7-2009 (data di entrata in vigore della L. di modifica n. 69 del 2009).

I motivi, invero, tendono tutti a superare l’accertamento, in fatto, con cui la Corte territoriale, sulla base principalmente della documentazione fotografica e delle risultanze del verbale dei c.c., ha ritenuto che la sconnessione del manto stradale non fosse tale da potere determinare la perdita di controllo e la caduta di un mezzo viaggiante a velocità adeguata.

In particolare, comunque, i denunziati vizi motivazionali sono inammissibili, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare (anche sub specie di violazione di legge) la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla sconnessione del manto stradale ed alla velocità della moto.

In ogni modo, con riferimento alle denunziate violazioni di legge, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., ratione temporis vigente, che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Non è, inoltre, rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi i ricorrenti, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Non sussiste, infine, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, si configura se, e non è il caso di specie, il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.

In conclusione, pertanto, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Attesa l’inammissibilità del ricorso, non si ravvisano ragioni per esaminare la questione della notifica del ricorso ad un difensore della Provincia (avvocato Gennaro Galietta), diverso dai due difensori della stessa Provincia indicati nella sentenza impugnata

Non si provvede sulle spese di lite, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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