Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19417 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. II, 11/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 11/09/2010), n.19417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11357/2007 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI ORTI

GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCONI Riccardo, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9369/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito l’Avvocato Marconi Riccardo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si

riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.A. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Romane ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l’importo complessivo di Euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell’anno 2001.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

L’odierno ricorrente aveva dedotto con l’opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.

Il Giudice di Pace ha respinto l’eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.

Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., nonchè vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull’eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.

La censura è fondata.

Il motivo d’opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l’avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l’opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l’atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell’irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.

La legittimità di specificazione siffatta deriva dall’espressa previsione dell’art. 183 c.p.c., comma 5.

L’oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza indovuta specificazione dell’esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.

Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che “è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita … è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)”.

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

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