Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19416 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19416 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 6372-2010 proposto da:
FERRIERI ANGELO FRRNGL5OPO5H976A, MANDARANO GIUSEPPE
MNDGPP54D101945E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato
FLORITA ANTONELLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato FLORITA MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1445

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI

PER

AZIONI),

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 22/08/2013

rappresentante pro tempore, elettivaménte domiciliata
in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio
dell’avvocato MOLAIOLI CARLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

controricorrente

di CATANZARO, depositata il 09/03/2009 R.G.N.
523/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato MOLAIOLI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 194/2009 della CORTE D’APPELLO

Udienza 22.4.2013, causa n. 2
n.6372/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29.1.2009 riformava la sentenza emessa dal Tribunale
di Paola il 14.7.2005 che aveva riconosciuto il diritto di Ferrieri Angelo e di Mandarano Giuseppe nei
confronti della spa Rete Ferroviaria italiana al superiore inquadramento come operatori di ufficio Area II,
profilo operai specializzati, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, e
accogliendo l’appello della società Ferrovie dello Stato rigettava la domanda. Secondo il Giudice di prime
l’istruttoria espletata aveva dimostrato che i due dipendenti avevano in realtà svolto non solo mansioni
di pulizie presso il Ferrotel di Lamezia Terme ove erano addetti, ma anche e prevalentemente mansioni
di amministrazione, in particolare nelle ore notturne e pomeridiane alla “guardiola del dormitorio”,
incassando le somme dovute, registrando le presenze in arrivo, facendo l’inventario della biancheria. La
Corte di appello, invece, osservava che nella declaratoria di appartenenza per il settore uffici era
contemplato lo svolgimento di attività di natura meramente esecutiva come erano quelle quali
effettuare la sveglia, rilasciare ricevute, registrare le presenze che gli appellati avevano svolto presso la ”
guardiola” del Ferrotel di Lamezia Terme, prive di particolare qualificazione professionale e di
autonomia esecutiva. Inoltre la prova espletata e le dichiarazioni in particolare rese dai testi Cupiraggi,
Coletalla, Pirrotta, Famà, Scalise, Puntoriero nel complesso portavano ad escludere che le mansioni
assolte quali addetti alla ” guardiola”, anche ammesso che fossero inquadrabili nel profilo superiore
rivendicato, non erano state svolte con prevalenza a quelle relative ai servizi di pulizia.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso il Ferrieri ed il Mandarino con sette motivi; resiste
la rete Ferroveiaria spa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa / insufficiente motivazione su fatti decisivi per il
giudizio. La Corte territoriale si era soffermata- nell’ambito dei compiti svolti dai ricorrentinella “guardiola” solo su quelli di minor impegno e responsabilità come la registrazione delle
presenze, l’inventario della biancheria, l’incasso delle somme, senza, invece, considerare le
mansioni eseguite di maggiore professionalità come la custodia del denaro e la gestione dei
rapporti di fornitura con la lavanderia che implicava un’attività di controllo e verifica
dell’operato delle ditte esterne. Non si era specificato per quale ragione fosse stata
privilegiata solo una parte delle mansioni esercitate nel pomeriggio o nell’ultimo turno; inoltre
non era stato attribuito il dovuto rilievo al fatto che tali mansioni venivano effettuate dai
lavoratori da soli, senza seguire le istruzioni di superiori.
Il motivo appare infondato. Le stesse parti ricorrenti ( pag. 12 del ricorso) hanno ricordato che
ai sensi della contrattazione collettiva sono annoverati nell’area I ( “operatori”) ” i dipendenti

R.G.

che svolgono attività manuali ed esecutive per le quali sono richieste cognizioni tecnicopratiche e specifiche esperienze di lavoro” e al settore Uffici ( area I) quanti siano preposti ad”
attività manuali esecutive e di accudienza anche di natura complementare ed accessoria ai
servizi di impianto”. Nell’area Il ( operatori specializzati) sono invece inquadrati i “dipendenti
che svolgono sulla base di conoscenze teoriche e pratiche, attività esecutive, tecniche ed
amministrative che richiedono qualificazione professionale, specializzazione ed autonomia
esecutiva nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonché operazioni
manuali “. Si aggiunge che nel settore Uffici sono annoverati i lavoratori “che svolgono attività
professionale”. Ora la Corte di appello ha osservato come le mansioni esecutive dedotte
concernenti i pagamenti, le registrazione delle presenze, l’inventario della biancheria, peraltro
svolte congiuntamente a quelle di mera pulizia dei locali, rientrassero nella declaratoria di
appartenenza ( area I) in quanto molto modesta appare la qualificazione necessaria allo
svolgimento di questi compiti ed il grado implicato di autonomia esecutiva: la Corte ha
specificamente esaminato il compito affidato di incasso delle somme escludendo che la
circostanza potesse invalidare il citato giudizio in quanto si tratta di un’attività priva di una
specifica qualificazione. Circa le deduzioni svolte al motivo non sembra davvero che siano stati
non considerati adeguatamente i compiti professionalmente più impegnativi come la custodia
delle somme incassate e il rapporto con le ditte esterne relativamente alla biancheria in
quanto si tratta di attività elementari in sostanza già esaminate dalla Corte di appello che ha
accertato che i ricorrenti incassavano le somme ( e quindi le custodivano sino al versamento)
e si occupavano della biancheria da lavare, il che non sembra implicare quella più ampia
professionalità e quel grado di autonomia esecutiva richiesta dal livello rivendicato. Pertanto la
motivazione della sentenza impugnata appare congrua e logicamente coerente ed offre una
interpretazione corretta delle declaratorie contrattuali applicabili. La Corte di appello ha
individuato limpidamente gli elementi distintivi tra il livello di appartenenza e quello
rivendicato ed ha spiegato con preciso riferimento alle risultanze istruttorie per quali ragioni i
compiti svolti dai ricorrenti rientrassero nel livello di inquadramento goduto.
Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla
valutazione solo parziale delle prove testimoniali. Non si erano esaminate le mansioni svolte di
rapporti di fornitura con la lavanderia e di custodia de denaro.

Il motivo appare infondato per quanto detto supra ; non solo la Corte di appello ha accertato
che i ricorrenti incassavo le somme ricevute ( e quindi le custodivano), ma anche che si
occupavano delle biancheria. I compiti dedotti al motivo non appaiono idonei ad incrinare la
correttezza della motivazione della sentenza impugnata ed a dimostrare il grado di
professionalità e di autonomia richiesto dal livello rivendicato, per quanto già esposto nella
detta motivazione trattandosi di attività elementare ed accessoria ad altri compiti
assolutamente compatibile con l’inquadramento in atto dei ricorrenti.
Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’allegato 4 del
CCNL 1990-92 ( e connessa valutazione degli art. 1362 e 1363 c.c. in materia di ermeneutica
contrattuale ). La custodia di somme, la fatturazione delle prestazioni etc. erano svolte dai
lavoratori da soli senza ricevere istruzioni di sorta e non erano accessori ad altri compiti.
Inoltre tali attività erano svolte in prevalenza rispetto a quelle di pulizia dei locali.
2

d’ordine che richiedono cognizione tecnico-pratica amministrativa e specializzazione

Il motivo appare infondato per quanto già esposto: come si indica nello stesso ricorso a pag.
18 rientrano nell’area I , settori uffici, coloro che svolgono ” attività manuali esecutive e di
accudienza anche di natura complementare ed accessoria ai servizi di impianto”: le mansioni
indicate al motivo possono essere riportate a tali elementari compiti che non implicano alcun
significativo grado di autonomia neppure esecutivo o una apprezzabile ulteriore
professionalità rispetto a quella prevista dal livello di inquadramento essendo in gran parte
intuitivi e del tutto prestabiliti. Certamente si tratta di attività complementare ed accessoria ai
servizi di impianto. La motivazione della sentenza appare pertanto congrua e logicamente

Con il quarto motivo si allega l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti
decisivi per il giudizio. Era stata in realtà dimostrata la prevalenza dello svolgimento di
mansioni di area II rispetto alle mansioni di assunzione.
Il motivo non appare fondato. La Corte di appello ha offerto una ricostruzione minuziosa delle
deposizioni testimoniali alla luce delle quali si deve ritenere che le mansioni svolte ” nella
guardiola” il pomeriggio o nel turno di notte non avessero carattere di prevalenza rispetto alle
altre posto che non erano emerse significative indicazioni circa i turni effettuati dai ricorrenti.
Le censure pertanto appaiono di merito e dirette ad una ” rivalutazione del fatto”,
inammissibile in questa sede. In ogni caso il motivo appare non determinante in quanto per
quanto detto supra anche se tali mansioni fossero state svolte con carattere di prevalenza le
stesse, in quanto prive del grado di professionalità e di autonomia richiesto, non erano idonee
al riconoscimento del superiore inquadramento.
Con il quinto motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla
valutazione solo parziale delle prove testimoniali in ordine alla prevalenza temporale delle
mansioni di area II rispetto alle mansioni di assunzione.
Il motivo appare infondato per quanto osservato in relazione al precedente motivo. Non solo si
tratta di censure di merito, inammissibili in questa sede, ma appaiono non determinanti in
quanto, anche a dare per ammessa la contestata ” prevalenza ” delle mansioni svolte ” in
guardiola”, le stesse appaiono rientrare nella declaratoria di appartenenza.
Con il sesto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. L’attività
svolta aveva comunque carattere promiscuo e quindi la Corte di appello doveva valutare sul
piano quantitativo e qualitativo se le mansioni svolte nel pomeriggio e la sera alla “guardiola”.
Il motivo appare infondato per quanto già detto supra. Le mansioni svolte alla guardiola siano
state prevalenti o meno non legittimano il superiore inquadramento in quanto ben possono
essere ricomprese nel livello di appartenenza. Il giudizio di prevalenza delle mansioni svolte la
mattina peraltro attiene al merito ed è stato congruamente e logicamente motivato.
Infine con il settimo motivo si allega l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sulla
pretesa adibizione del sig. Mandarano a mansioni superiori per sostituire dipendenti con
diritto alla conservazione del posto.

3

coerente e rispettosa dei canoni ermeneutici dei negozi contrattuali.

Il motivo appare inammissibile in quanto privo del cosidetto “quesito riassuntivo” ex art.366
bis c.p.c. In ogni caso la lacuna motivazionale che sembra denunciata, avendo attinenza al
problema della prevalenza o meno dell’attività svolta dai ricorrenti ” alla guardiola”, appare
irrilevante per quanto già esposto. Infine l’accertamento sulla prevalenza delle mansioni di
pulizie rispetto alle altri è riservato al Giudice del merito ed appare congruamente e
logicamente motivato.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante il giudizio diverso nei gradi di merito

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese dl giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 4 / 1 (
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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