Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19416 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19416 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 7508-2011 proposto da:
DIETSMANN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato
CRISTINA ORGIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIORGIO PAOLO DE NEGRI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona
2018
2268

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Data pubblicazione: 20/07/2018

il;

– intimata –

avverso la sentenza n. 235/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Rilevato che:
§.1 La società Dietsmann s.p.a. impugnava la cartella di pagamento – notificatole
dalla concessionaria – per Iva, Ilor, Irpeg, Irpef, ritenute alla fonte e addizionale
regionale per gli anni di imposta 2000 e 2001, rilevando errori di conteggio.
Si costituiva l’Ufficio che dichiarava di aver provveduto a parziale sgravio in sede
di autotutela, con esclusione della sanzione per ritardato pagamento di un tributo e
relativi interessi ed alcuni minori importi pari ad euro 392,31. La società ricorrente

30% del tributo, non avendo essa ricevuto il prodromico avviso bonario, avendo
comunque proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della cartella, istanza di
autotutela.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della società con sentenza che
veniva impugnata dall’amministrazione finanziaria.
La C.T. R. del Lazio riformava la prima pronuncia, accogliendo il ricorso
dell’Ufficio sul rilievo che l’omesso pagamento della pretesa fiscale entro 30 giorni
dalla notifica della cartella„comportava la debenza delle sanzioni in misura integrale.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
3. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360
n. 5 c.p.c., fonda la critica alla sentenza impugnata sul rilievo che se, effettivamente,
essa contribuente, come statuito dai giudici regionali, avesse corrisposto le sanzioni
per intero entro 30 giorni dalla notifica della cartella, avrebbe pagato molto più di
quello che poi era stato determinato dall’agenzia delle entrate a seguito degli sgravi
disposti dopo la proposizione del ricorso avverso la cartella stessa. Nell’affermare che
la contribuente avrebbe potuto beneficiare dello sgravio parziale delle sanzioni solo se
avesse pagato entro 30 giorni dalla cartella, la CTR avrebbe fornito una motivazione
insufficiente ed intrinsecamente contraddittoria recependo le istanze dell’ufficio senza
soffermarsi sulle conseguenze logiche delle stesse.
4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 36
bis, comma 3, del d.p.r. 600/72, nonché vizio di motivazione per avere i giudici
territoriali affermato in modo contraddittorio che la comunicazione preventiva non
costituisce condizione dell’iscrizione a ruolo e, al contempo, che l’iscrizione non si può
eseguire se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
i

aderiva allo sgravio, ma deduceva l’illegittimità della entità delle sanzioni calcolate nel

§.5 Il primo motivo è inammissibile, prima che infondato.
Come è noto “i/ vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni
poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da
elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione
adottata” (14024/14; 10879/14; 10341/14). Esso presuppone cioè un contrasto di

argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, tale che non risulti possibile,

coerente il percorso razionale seguito dal giudice per addivenire alla decisione secondo
uno schema procedimentale che, non lasciando vuoti o operando impropri salti logici,
eviti pure, nella sequenza dialettica del discorso decisionale, e quindi anche nel
confronto con argomenti di opposto segno, di giustapporre enunciati che, influendo in
pari grado nella formazione delle ragioni della decisione, al vaglio critico mostrano
tuttavia di elidersi vicendevolmente. Ciò non ricorre nella sentenza in disamina, che
segue un itinerario argomentativo conseguente ed immune da vizi logici e che non
evidenzia, in particolare, il lamentato iato concettuale, atteso che essa perviene alla
conclusione della non riducibilità delle sanzioni perché la contribuente – la quale
aveva ammesso di essere tenuta al pagamento dell’Irpeg per l’anno 2000 -, al fine di
beneficiare della diminuzione delle sanzioni, avrebbe dovuto pagare nel termine di 30
giorni anche le sanzioni relative alle somme che sono state poi oggetto di sgravio ed
esigere successivamente il rimborso delle somme versate e non dovute.
Invece non avendo versato l’intimata pretesa tributaria nel termine consentito,
non poteva, ad avviso del decidente, giovarsi della riduzione delle sanzioni.
6. Il secondo motivo complesso, relativo alla violazione di legge e alla
contraddittoria motivazione, è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende
dare continuità, «in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in
tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre
necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica
un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in
dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse
voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante
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attraverso la lettura del compendio motivazionale, ricostruire in modo lineare e

dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la
condizione di cui al citato inciso». (Cass. 21/11/2017, n. 27716; Cass. 12/04/2017, n.
9463).
7.Nella stessa prospettiva, si è affermato che, «ai sensi degli artt. 36-bis del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della
comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire
la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici

un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una
mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di
corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento
non è prescritto, come nella fattispecie, in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi
in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art.
2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997». (Cass. Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759). Come
più volte ribadito da questa Corte, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente
ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito
dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’ennittenda
cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 6563 e n.20431 del 2014; n. 26361 del
2010; n. 8137 e n. 5329 del 2012). Pertanto,in difetto del presupposto della
sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o
dell’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella
dichiarazione sottoposta a controllo – che non emerge né dal contenuto della sentenza
impugnata né è stato dedotto dalla ricorrente – alcun invito preventivo a chiarimenti
doveva essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria.
L’insussistenza dei presupposti per la comunicazione d’irregolarità (consistenti in
“un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ed il fine di
“…evitare la reiterazione di errori e …consentire la regolarizzazione degli aspetti
formali”), essendosi nella specie al cospetto di omessi o tardivi versamenti di quanto
dovuto, rende giustizia anche della tesi di parte ricorrente secondo cui l’omessa
comunicazione d’irregolarità al contribuente le avrebbe impedito di ottenere la
riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997,
art. 2, comma 2, in quanto non le spettava.
E’, infatti, orientamento di questa Corte quello secondo cui non è ravvisabile un
pregiudizio indiretto – conseguente al mancato invio della previa comunicazione al
contribuente – incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della
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emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero

sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento della imposte dovute;
e ciò, da un lato, perché l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima
dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 462 del
1997, art. 2, comma 2, non determina – come si è detto sopra – la nullità di tale
iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere
sull’efficacia dell’atto, e dall’altro perché l’interessato può comunque pagare, per
estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la

12023 del 2015 che richiama Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366 secondo cui
l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione
della sanzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella nell’ipotesi, non
ricorrente nella fattispecie, in cui, pur sussistendo i presupposti per la comunicazione
d’irregolarità, essa non sia stata inviata alla contribuente, al fine di consentirle di
fruire della riduzione).
8.Pertanto, alcuna violazione del disposto di cui al citato d.lgs. n. 462 del 1997
risulta commessa dal giudice di appello giacché, diversamente da quanto sostenuto
dalla ricorrente nel motivo in esame, tale disposizione non attribuisce affatto al
contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della
dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, prevista invece solo nel caso, nella specie
non sussistente, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella dichiarazione” (art. 36 bis e 54 bis citati), cosicché neanche è
sussistente la dedotta contraddittorietà della motivazione del giudice d’appello, nel
senso prospettato dalla ricorrente (Cassazione, sentenza 3366/2013, n. 1531172014;
n. 12023/2015;n. 8154/2015 nn. 8342/2012 e 26316/2010).
Da quanto osservato consegue che, vertendosi in tema di fattispecie di omesso
versamento delle somme dovute sulla base dei dati forniti direttamente dalla
contribuente con la propria dichiarazione, l’Ufficio non era obbligato ad inviare alla
stessa alcuna comunicazione di irregolarità né di effettuare gli adempimenti di cui
all’art. 6 della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 12690/2018).
9.11 ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza

P.Q. M
La Corte
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notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (in termini, Cass.

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Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rkfusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia

che liquida in euro 5.250,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 21.06.2018

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