Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19416 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.F., domiciliato in Roma, via Mondragone 10, presso

l’avv. Piera Mastrangeli, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea De

Cesaris, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAC Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa,

domiciliata in Roma, via di Ripetta 70, presso l’avv. Massimo Lotti,

che la rappresenta e difende con l’avv. Salvatore Florio, come da

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza n. 889/2013 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 1 marzo 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.F. impugna per cassazione l’ordinanza n. 889/2013 della Corte d’appello di Milano che ne ha dichiarato inammissibile a norma dell’art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto contro la sentenza di rigetto della sua domanda di insinuazione nel passivo della SIAC Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, di un credito per provvigioni.

I giudici del merito hanno ritenuto che l’impugnazione di F.F. non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, in quanto il credito da lui vantato era stato già escluso con effetti di giudicato dalla sentenza n. 387/2009 della Corte d’appello di Firenze.

Il ricorrente propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la SIAC Assicurazioni s.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, oltre memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente lamenta che erroneamente la sua domanda è stata ritenuta preclusa dal giudicato.

Il ricorso è inammissibile, perchè, secondo la giurisprudenza di questa corte, è inoppugnabile l’ordinanza pronunciata a norma dell’art. 348 bis c.p.c. in ragione di un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame (Cass., sez. un., 2/2/2016, n. 1914).

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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