Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19415 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12922-2013 proposto da:

F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Ugo Bartolomei 23, presso lo studio dell’avv. STEFANIA SARACENI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI GRECO, GABRIELLA GRECO

giusta procura a margine del ricorso;

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale Dott.

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 182/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale, verificatosi il (OMISSIS), in cui F.A., terzo trasportato sull’autovettura condotta da D.A., di proprietà di A.G., riportò ferite, al braccio e all’emitorace destro, da cui erano derivati un periodo di malattia e postumi invalidanti di carattere estetico. Pertanto, il F. convenne in giudizio il conducente, il proprietario dell’auto e la Zurigo assicurazioni al fine di sentirli condannare, previa dichiarazione della responsabilità esclusiva del conducente, al risarcimento dei danni subiti.

Si costituì la Zurigo assicurazioni S.p.A. contestando le domande e deducendo che con transazione, del 25 settembre 1998 sottoscritta dall’attore, era stata definita ogni sua pretesa risarcitoria relativa al sinistro in oggetto.

Il Tribunale di Oristano rigettò la domanda di risarcimento rilevando che con transazione del 25 settembre 1998 la compagnia assicuratrice aveva provveduto, in via totale e definitiva, al risarcimento di tutti danni riportati dal F., con espressa rinuncia dello stesso ad azioni contro tutti i responsabili del danno ed obbligati al risarcimento

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 182 del 5 aprile 2012.

3. Avverso tale decisione, F.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la Zurich insurance PLC.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Con i primi due motivi lamenta, sotto profili diversi, che la Corte d’appello di Cagliari ha erroneamente interpretato il modulo prestampato predisposto dalla Zurigo assicurazioni, anche perchè non ha attribuito valore al significato letterale contenuto nella prima parte del predetto modulo, ove risultava barrata la casella relativa alla voce di pagamento parziale.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si duole il F. della violazione da parte della Corte d’Appello di Cagliari della normativa predisposta dal legislatore in tema di contratti conclusi mediante l’apposizione di moduli o formulari. In particolare in base all’art. 1370 c.c. le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano nel dubbio a favore dell’altro.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi in quanto lamentano l’interpretazione effettuata dal giudice del merito della transazione, e sono tutti infondati.

Nel caso di specie, la Corte con esauriente e logicamente coerente disamina della documentazione prodotta in atti, ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici del documento denominato atto di transazione e quietanza, giungendo alla conclusione che la compagnia assicuratrice, sulla base dell’atto firmato dal ricorrente, ha provveduto in via totale e definitiva al risarcimento del danno.

Argomentazioni fondate sulla individuazione dell’oggetto della scrittura, del contenuto testuale e del significato che si desume dal senso letterale e logico delle clausole e sulla volontà delle parti.

Pertanto il giudice del merito ha, con motivazione ampia e scevra di vizi logico-giuridici, dichiarato che si era in presenza di una transazione che definiva in modo totale la controversia e che tale interpretazione era rafforzata anche dal comportamento tenuto successivamente dalle parti.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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