Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19415 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8998-2018 proposto da:

D.G., n.q. di legale rappresentante della omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 20, presso

lo studio dell’avvocato MANLIO LENTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO;

– ricorrente –

contro

SEATER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 18-1-2005 D.G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la SE.A.TER. srl per sentirla dichiarare responsabile ex art. 2236 c.c. per non avere provveduto ad attivare l’iter per ottenere la concessione del contributo, spettante L.R. n. 27 del 1991, ex art. 9, per l’assunzione di C.F. (assunto a tempo indeterminato il 21-1-1997), e per l’effetto condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 21.815,75, pari ai contributi non percepiti.

L’adito Tribunale rigettò la domanda.

Con sentenza 147/2017 la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto dal D.; in particolare la Corte ha precisato che, come evidenziato anche dallo stesso Tribunale, dal tenore letterale della convenzione stipulata tra le parti risultava in modo incontestabile che l’incarico conferito alla società aveva ad oggetto una serie di specifiche attività di natura contabile, ma non quella di istruzione di pratiche amministrative, quali richieste di agevolazioni fiscali e di contributi dalla Regione; nè le risultanze probatorie avevano dimostrato che il D. avesse affidato alla società incarichi di natura diversa da quelli contabili; correttamente, invero, il Tribunale aveva, al riguardo, ritenuto inattendibile l’unico teste che aveva riferito che la società era stata incaricata verbalmente dal D. di effettuare le pratiche necessarie per ottenere il contributo della Regione Sicilia ex L.R. n. 27 del 1991, atteso che dette dichiarazioni erano in conflitto con quanto dichiarato nel corso dell’interrogatorio formale dallo stesso D., e cioè che era stata la stessa società ad impegnarsi spontaneamente in tal senso.

Avverso detta sentenza D.G. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

La SE.A.TER. srl, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sostiene che la Corte non abbia sufficientemente motivato il suo assunto, omettendo di considerare il fatto che verbalmente vi era stata un’estensione dell’incarico anche ai compiti di consulenza fiscale, al di là di quanto previsto nella lettera di convenzione.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “erronea e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”, sostiene che la Corte si sia sottratta all’obbligo di valutare i mezzi forniti dalle parti, non considerando la richiesta di contribuzione per l’anno 1996 ed erroneamente valutando l’espletata prova per testi.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando “errata, falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.”, sostiene che la società, contrattualmente tenuta ad operare (quale professionista) secondo la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, aveva invece tenuto una condotta imperita, imprudente e negligente, senza che possa configurarsi alcun esimente di cui all’art. 2236 cc..

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente presentato.

La sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 30 gennaio 2017, è stata impugnata con ricorso, notificato il 14 marzo 2018, e quindi oltre il termine lungo di un anno ex art. 327 coc, cui vanno aggiunti 31 gg per la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto); ed invero, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente (essendo stato instaurato il giudizio in primo grado con citazione 18-12005, e quindi in epoca precedente al 4 luglio 2009) il termine lungo per l’impugnazione è di un anno, cui va aggiunto il periodo di sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, che, in base alla previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito in L. n. 162 del 2014, applicabile a partire dall’anno 2015 (comma 3), è di 31 gg (dal 1 al 31 agosto).

In ogni modo i motivi sono comunque tutti inammissibili.

Il primo, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis; (v. Cass. sez. unite 8053 e 8054/2014), atteso che con lo stesso viene denunciata solo una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ritenendo peraltro omesso un fatto (la detta estensione verbale dell’incarico) espressamente invece esaminato dalla Corte e dalla stessa ritenuto non provato.

Il secondo in quanto si risolve nel censurare la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alle prove raccolte, insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo, in quanto assolutamente non in linea con la statuizione impugnata, con la quale la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della responsabilità della società non con riferimento all’art. 2236 c.c. ed ai criteri ivi previsti, ma sulla diversa considerazione che l’attività, la cui omissione era stata posta a base della domanda risarcitoria, non era stata proprio oggetto dell’incarico intercorso tra le parti

Nulla per le spese, non avendo la SE.A TER. srl, in liquidazione, svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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