Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19415 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. II, 11/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 11/09/2010), n.19415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10924/2007 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10

INT. 18, presso lo studio dell’avvocato CURSARO ELIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati RITORTO Adele, CHIODO TERESA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2005 del GIUDICE DI PACE di MELITO DI

PORTO SALVO del 21/12/05, depositata il 18/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.B. impugna per cassazione la sentenza n. 256 del 18 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Melito Porto Salvo ne ha respinta l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificatagli dall’ETR, relativa ad assunta infrazione al Codice della Strada, con ingiunzione di pagamento per complessivi Euro 1.053,51.

Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

Il Giudice di Pace è pervenuto all’adottata decisione ritenendo non provata e solo dedotta in via ipotetica la mancata notificazione del verbale presupposto ed affermando che il ricorrente fosse a conoscenza delle violazioni commesse ed avesse avuto la possibilità di svolgere adeguata difesa con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il ricorrente deduce violazione di legge quanto all’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, erronea e mancata valutazione della prova nonchè illogicità manifesta e carenza della motivazione. Osserva di avere posto a fondamento della propria opposizione la mancata notifica del verbale presupposto all’ordinanza ingiunzione.

A fronte della contumacia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l’onere della quale incombeva sull’amministrazione rimasta contumace.

Il ricorso è fondato.

Devesi, preliminarmente, considerare come il giudice delle leggi e quello di legittimità abbiano ritenuto che l’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, possa essere indirizzata anche avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione d’una sanzione amministrativa, in ragione dell’esigenza di garantire al destinatario della cartella stessa l’esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di garanzia giurisdizionale che, a causa dell’omessa rituale notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento per le violazioni del codice della strada, gli fosse stato dapprima negato.

Nella specie, il G.d.P., disquisendo della possibilità per il destinatario d’un verbale d’accertamento di sanzione amministrativa, in quanto portato a conoscenza degli illeciti addebitatigli, d’adire in ricorso amministrativo od in opposizione, rispettivamente, l’autorità amministrativa o giudiziaria competenti, e della consequenziale decadenza dal diritto di svolgere le proprie difese in ordine ai detti illeciti ove tali vie non abbia seguite, non ha adeguatamente valutato lo specifico motivo d’opposizione con il quale, in funzione recuperatoria delle difese non potute svolgere avverso il o i verbali, l’opponente aveva anzi tutto denunziato la mancata notificazione del o dei verbali stessi.

Il G.d.P. non ha fornito, al riguardo, alcuna razionale motivazione, limitandosi ad affermare che tale motivo sarebbe stato dedotto “solo in via ipotetica”, senza dare alcuna giustificazione di tale singolare rilievo (una deduzione o è stata fatta, o non lo è stata) ma, soprattutto, senza considerare che, rimasta contumace l’Amministrazione sulla quale incombeva l’onere di provare l’avvenuta rituale notificazione del o dei verbali, ovviamente mancava in atti proprio la prova di quella o di quelle notificazioni che l’opponente aveva denunziato come non avvenute, onde doveva ritenere fondata l’opposizione per inutile decorso del termine di contestazione e consequenziale venir meno della pretesa sanzionatoria della P.A. ex art. 201 C.d.S., comma 5.

Donde la sussistenza del denunziato vizio di motivazione, in quanto, allorchè una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione.

Argomentazione siffatta manca del tutto nella sentenza in esame, dalla quale non è dato desumere in base all’esame diretto di quali documenti il giudicante sia pervenuto alla conclusione che il o i verbali d’accertamento in discussione fossero stati regolarmente, ed in quale data, notificati al destinatario.

Nella sentenza sembra adombrarsi anche la tardività della riassunzione del giudizio, originariamente introdotto innanzi al G.d.P. di Caulonia dichiaratosi territorialmente incompetente.

Il G.d.P., tuttavia, giustifica la rilevata tardività sulla considerazione “che il ricorso di riassunzione è stato depositato in cancelleria (22.9.2004) facilmente ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza, il cui deposito in cancelleria è incontrovertibilmente avvenuto in data 11.5.2004” senza accertare affatto quando fosse avvenuta la notificazione della sentenza dalla quale – e non dal cui deposito – decorreva il termine assegnato dal primo giudice adito per la riassunzione innanzi al diverso giudice indicato come competente per territorio a conoscere della proposta opposizione.

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna l’U.T.G. di Reggio Calabria alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 600,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA