Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19414 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7785/2009 proposto da:

G.G., nella qualità di erede di G.D.

ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo

studio degli avvocati SASSI Francesco, PASCAZI PAOLO, ANGELO GASILE,

ARENA GREGORIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ENEA – ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E

L’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/01/2009 r.g.n. 204/08;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PAOLO PASCAZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, respingeva la domanda del dante causa del ricorrente in epigrafe, che, quale ex dipendente dell’ENEA, cessato dal servizio in epoca posteriore al 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva “(OMISSIS)” stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza.

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, innanzitutto, rilevava che il contratto stipulato tal l’Enea e l’Ina non poteva qualificarsi contratto a favore di terzo o un contratto di assicurazione a capitalizzazione in quanto si trattava di un contratto in senso stretto rivolto a coprire il rischio degli esborsi conseguenti alla risoluzione del rapporto. Sottolineava, poi, la predetta Corte, che il dipendente è indicato come beneficiario della prestazione garantita dalla singola polizza (art. 14) e cioè del TFR che il datore di lavoro deve versare alla cessazione del rapporto e non già quale beneficiario del contratto di assicurazione. Nè, secondo la Corte del merito, vi era un accordo aziendale vincolante il datore di lavoro al versamento del maggior importo derivante dalla polizza, al momento della liquidazione del TFR. Del resto, affermava la Corte potentina, il R.D. n. 5 del 1942, art. 4, che mirava, ma attraverso particolari clausole di polizza ad assicurare ai dipendenti condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge era stato abrogato. Inoltre la Corte di appello escludeva che il contratto di polizza contenesse clausole da cui desumere la diretta attribuibilità di benefici ai dipendenti. Neppure il certificato assicurativo era per la richiamata Corte idoneo a suffragare la tesi dei lavoratori in quanto il contratto di assicurazione venne stipulato nell’interesse esclusivo del contraente Enea per la copertura del rischio di non poter far fronte al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Avverso questa sentenza il predetto erede ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da momoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 15 disp. gen., in relazione alla ritenuta abrogazione del R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che l’efficacia abrogativa di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4, è rivolta esclusivamente al citato R.D.L. n. 5 del 1942, art. 3.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 15 disp. gen., in relazione alla ritenuta impossibilità giuridica di qualifica, la fattispecie in esame, come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., assume, infatti, ponendo il relativo quesito di diritto, l’erroneità della sentenza di appello che ha affermato il divieto di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4, di concludere contratti in favore di terzi secondo la tipologia delineata dal R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4.

Con la terza critica il ricorrente, prospettando violazione dell’art. 1362 c.c., allega, articolando il relativo quesito di diritto, che la Corte del merito ha erroneamente interpretato la convenzione di assicurazione.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1411 c.c., sostiene, ponendo il relativo quesito, che erroneamente la Corte di appello ha negato la configurabilità di un contratto a favore di terzo.

Con la quinta censura il ricorrente, assumendo violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2, asserisce, formulando il relativo quesito, che erroneamente la Corte di Appello non ha proceduto all’acquisizione del certificato assicurativo.

Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nella diversa interpretazione della convenzione assicurativa.

I motivi che vanno trattati congiuntamente, essendo diretti, in stretta connessione, a denunciare la asserita erroneità delle conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della convenzione assicurativa, sono, in continuità giuridica con i precedenti di questa Corte (ex plrimus V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 e altre conformi) che hanno affrontato fattispecie analoghe, infondati.

La Corte di Appello ha accertato, mediante l’interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, dovendosi escludere che vi fosse un diritto garantito ai dipendenti per una sorta di capitalizzazione, autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia corrisposta direttamente dall’ENEA. D’altro canto, la predetta Corte ha altresì sottolineato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale al finanziamento dell’ente, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto.

Tale accertamento esclude, altresì, ogni violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e della disciplina del t.f.r.

in essa contenuta, in quanto la mancanza di giustificazione delle somme aggiuntive domandate dai ricorrenti comporta in maniera del tutto coerente la configurazione delle medesime come illegittima integrazione, o duplicazione, del t.f.r., trattandosi di somme che non troverebbero alcun altro titolo all’interno del rapporto di lavoro e non potendosi configurare, d’altra parte, un diretto rapporto contrattuale fra i dipendenti e la compagnia di assicurazione. Infatti secondo le previsioni della citata L. n. 297 del 1982, come già rimarcato da questa Corte in analoghe controversie (per tutte V. Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit.), non sono impedite, in generale, indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell’indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, poichè, in effetti, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al titolo del trattamento di fine rapporto, sussìstendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere. Ciò nondimeno, la previsione di tali somme si ricollega pur sempre al contratto di lavoro, nel quale deve trovare una giustificazione causale che sia idonea ad escludere una disposizione derogatoria della disciplina legale. A questa ipotesi si riconducono, per esempio, le previsioni contrattuali di mensilità aggiuntive al momento della cessazione del rapporto, riguardanti l’incentivazione all’esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e idonee, pertanto, a configurare un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, nella specie,come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (per tutte Cass. S.U. 12 ottobre 2009 n. 21533 cit. e, da ultimo, Cass. 23 marzo 2011 n. 6600 cit.), l’interpretazione del giudice di merito, condotta alla stregua della comune volontà delle parti come emergente dalle clausole della convenzione in parola, ha escluso che somme aggiuntive possano trovare causa nel rapporto di lavoro, in riferimento ad incentivazioni all’esodo, ovvero ad altre causali, ed ha invece ricollegato il frutto dell’investimento alla gestione e alle finalità proprie dell’ente, così identificando con precisione la natura e la funzione della polizza stipulata con l’INA. Non si è trattato, pertanto, di ricondurre nell’area del trattamento di fine rapporto emolumenti di dubbia natura, ma, piuttosto, di escludere in maniera specifica, anche in ragione della struttura della provvista e delle modalità di erogazione degli importi derivanti dalla polizza, che la previsione di utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del t.f.r. fosse diretta ai dipendenti. Nè può configurarsi nella conclusione ermeneutica del giudice di merito, una violazione dell’art. 1411 c.c., una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.

Altrettanto infondati sono i motivi relativi al procedimento esegetico e l’iter argomentativo su cui si basa l’ accertamento de quo.

I ricorrenti deducono che i giudici di appello hanno trascurato il primario criterio letterale, prescritto dall’art. 1362 c.c., identificando un intento negoziale diverso da quello effettivamente risultante dalle clausole esaminate.

La censura, però, è inammissibile.

Non risulta, innanzitutto, adempiuto l’onere di integrale trascrizione delle clausole, imposto ai ricorrenti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8080 del 2002 e Cass. n. 3737 del 2001), non potendo valere, a tali fini, e il mero riferimento al testo della convenzione allegato agli atti, e la riproduzione parziale di talune clausole. Non è consentito, consequenzialmente a questa Corte di valutare la correttezza dell’interpretazione adottata dal giudice del merito alla stregua delle censure sollevate dalle parti. Sul mette conto osservare che l’omissione riguarda, nella specie, non solo le clausole asseritamente pretermesse dai giudici di merito (delle quali vengono trascritti solo alcuni brani o singole parole), ma anche quelle prevalentemente utilizzate dai medesimi giudici ai fini della individuazione della comune volontà delle parti. Nè, d’altronde, una maggiore specificità si rinviene nelle censure relative al mancato esame di altre clausole (o di altri fatti e documenti) prive di ogni indicazione, mentre la doglianza relativa alla mancata acquisizione di taluni documenti (certificati individuali, modelli INA di liquidazione) – oltre che a riferirsi a documenti che le parti avrebbero potute certamente acquisire e produrre in giudizio – manca di decisività atteso che la sentenza impugnata, nell’escludere un rapporto negoziale diretto fra i dipendenti e l’INA, e nel riferirsi comunque al tenore letterale dei certificati individuali, ha attribuito valore determinante alla esplicita previsione della convenzione (art. 14) in ordine alla esclusiva legittimazione dell’ENEA nella liquidazione delle prestazioni.

Per concludere non può sottacersi che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta, oltre a riferirsi a clausole riportate solo in maniera parziale e all’interno di diverse argomentazioni, è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutica secondo le censure proposte dal ricorrente.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso pertanto va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario ed oltre spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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