Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19414 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19414 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 455-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CAVALIERI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
2266

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA DE MURI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2009 della COMM.TRIB.REG.
VENEZIA, depositata il 16/11/2009;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Rilevato che:
1 Cavalieri Giacomo proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso
dell’Irap versata nell’anno 2000, assumendo di svolgere l’attività di
commercialista con lavoro prevalentemente proprio.
La commissione tributaria provinciale di Vicenza rigettava il ricorso.
Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria

elevato, derivava prevalentemente da compensi da collegi sindacali; inoltre, il
contribuente svolgeva in via esclusiva l’attività fondandola sulle proprie
capacità intellettive, avvalendosi del minimo indispensabile di beni strumentali
e senza l’ausilio di collaboratori tirocinanti né di dipendenti.
2. Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe propone ricorso per
cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi.
Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. Con il primo motivo, concluso con la formulazione del quesito di diritto,
la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’articolo 2697 del codice
civile ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver
correttamente applicato la disposizione codicistica citata, ponendo a carico del
contribuente l’onere di provare il diritto al rimborso delle somme versate a
titolo di Irap.
4. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto la
sentenza avrebbero dovuto dare conto degli elementi atti a stabilire la
sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
5. La prima censura deve esser disattesa, in quanto i giudici territoriali hanno
giustificato la propria decisione valorizzando gli elementi probatori forniti dal
contribuente, in ottemperanza al principio di ripartizione dell’onere della prova
che, nella fattispecie, grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta.
6.Parimenti infondata è la seconda censura.

i

regionale del Veneto lo accoglieva sul rilievo che il reddito denunciato, benché

L’amministrazione finanziaria lamenta che la motivazione non è correlata
alle risultanze istruttorie, con la conseguente inintelligibilità della statuizione, in
quanto non risulta se i dati riportati desumibili dalla documentazione da essa
prodotta siano stati scrutinati dal decidente.
Gli elementi istruttori, che secondo la ricorrente, non sarebbero stati
esaminati sono individuati dal medesimo ente nei valori dei beni strumentali

1999.
Ciò che, dunque, lamenta l’Agenzia è un malgoverno degli elementi
documentali allegati al processo, che a suo avviso avrebbero dovuto far
propendere per la sussistenza dei presupposti d’imposta, negata invece dal
giudice d’appello.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha
motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di
indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una
loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso
argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).
Ora, a parte che l’istanza di rimborso riguarda l’imposta dell’anno 2000, il
che esclude la rilevanza probatoria del MU 2000 e del MU 1999, attesa
l’autonomia di ogni singolo anno di imposta, giova evidenziare che, al
contrarioordi quanto sostenuto dall’Agenzia, la Commissione ha considerato il
quadro RE della dichiarazione dei redditi, sottolineando che il reddito dichiarato
era composto prevalentemente dai compensi per le partecipazioni ai collegi
sindacali nonché l’assenza di organizzazione autonoma che legittima
l’applicazione dell’Irap, in quanto i beni strumentali costituivano il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di collaboratori, dipendenti
e di una struttura organizzata.
Il vizio di motivazione non ricorre, dunque, nel caso in esame, laddove la
C.T.R.., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare
l’insussistenza, per l’anno 2000 del requisito dell’autonoma organizzazione,
valutate le prove offerte dal contribuente e la dichiarazione dei redditi.
2

indicati al quadro RE del M.U. 2000, per l’anno di imposta 1999 e M.U. del

Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente
apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015;
n. 29628/2017; 24548/2017).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.

P.Q. M
La Corte
Rigetta il ricorso;

Condanna l’Agenzia alla refusione delle spese di lite sostenute dal

contribuente che liquida in euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario, iva e
c.p.a. se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21.06.2018

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

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