Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19414 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 11/09/2010), n.19414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sul ricorso proposto da:

FORNACI CALCE GRIGOLIN s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilia

n. 88, presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti, rappresentato e

difeso dall’avv. CAMPECCIA Stefano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GAZZA MAURO s.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cairoli n.

2, presso lo studio dell’avv. GUERRA Maria Concetta, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Cristina Cittolin giusta

delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di

Conegliano n. 265/09 del 28 settembre 2009, pubblicata in pari data.

Letta la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che

nulla ha osservato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 28 settembre 2009 il Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Fornaci Calce Grigolin s.p.a. per l’importo di Euro 530.891,30 nei confronti di Gazza Mauro s.r.l. dichiarando la competenza del collegio arbitrale come da clausola compromissoria. Il Tribunale riteneva che la questione riguardasse l’interpretazione del contratto stipulato tra le parti e segnatamente il termine dello stesso, in ordine alla quale era stata prevista la competenza di un collegio arbitrale (“qualsiasi controversia di qualsiasi natura tra le parti sull’interpretazione del presente contratto”).

Propone istanza per regolamento necessario di competenza Fornaci Calce Grigolin s.p.a. con unico motivo.

Resiste con controricorso Gazza Mauro s.r.l..

La ricorrente Fornaci Calce Grigolin s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., comma 1 e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo in quanto, non essendo stato stabilito nel contratto il termine finale dello stesso, trascorso un congruo periodo di tempo (circa tre anni) ed in esito al mancato riscontro alle diffide inviate dal ricorrente, era stato preteso, ai sensi dell’art. 1183 c.p.c., comma 1, l’immediato adempimento del contratto (che prevedeva l’acquisto di materiale per complessivi Euro 615.000, a fronte dell’acquisto di materiale per meno del 10%).

Secondo il ricorrente non si tratterebbe quindi di questione relativa alla interpretazione del contratto e non si tratterebbe quindi di materia devoluta alla competenza del collegio arbitrale.

Nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., si rileva che il presente regolamento necessario di competenza riguarda un giudizio introdotto con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 31 ottobre 2008 e quindi in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, 40, che ha previsto nel nuovo testo dell’art. 819 ter c.p.c., che la sentenza del giudice ordinario che neghi la propria competenza sia impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c..

Si aggiunge che la questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, nel senso che nella specie si tratta di valutare la corretta applicazione di clausole contrattuali e segnatamente quella riguardante la quantità di merce acquistata dalla ditta Gazza Mauro s.r.l. pur in assenza di un termine esplicitamente pattuito. Nella memoria illustrativa depositata il 25 giugno 2010 la parte ricorrente ribadisce che, al contrario, si tratta di applicare una norma di legge (l’art. 1183 c.c., comma 1), in quanto le parti non avevano stabilito quale fosse il termine entro il quale il contratto avrebbe dovuto essere eseguito.

Si deve tuttavia ritenere che in caso di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita occorre fare riferimento agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti: occorre cioè procedere alla valutazione di tutti gli aspetti che hanno indotto le parti a raggiungere un certo tipo di accordo, prima di mettere in mora il debitore. Solo in tale prospettiva si può’ ritenere decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. 6 luglio 2009 n. 15796), secondo la valutazione del giudice del merito.

Le conclusioni di manifesta infondatezza di cui alla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., debbono essere quindi condivise: il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile – 3, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

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