Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19414 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19414

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3234/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Cosimo Bonfante, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del

curatore dott. S.C., elettivamente domiciliato in Roma,

Via T. Campanella n. 11, presso l’avvocato Titone Patrizia,

rappresentato e difeso dall’avvocato Messinese Dante, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 501/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte dichiari

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 23 novembre 2015, ha respinto il reclamo, proposto L. Fall., ex art. 18, da (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione (d’ora innanzi, solo (OMISSIS)) per la revoca del proprio fallimento, dichiarato – con sentenza n. 53/2015 – dal Tribunale di Taranto, su istanza di vari creditori, previo contestuale decreto di inammissibilità del concordato preventivo, la cui proposta – modificata su invito del Tribunale – era stata disattesa perchè manifestava profili di non convenienza legati al trattamento per i crediti di lavoro e per il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute d’acconto, applicabile – secondo il primo giudice – a tutte le procedure di concordato.

1.1. Secondo la Corte, ritenuto legittimo l’intervento dei lavoratori, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 9, in quanto soggetti interessati, andavano respinte anche le censure proposte, perchè: a) il Tribunale non avrebbe sconfinato, fino a giungere ad un giudizio di merito, poichè in caso di opposizione da parte di creditori appartenenti a una classe dissenziente – dovrebbe verificarsi la legittimità della proposta rispetto alle disposizioni di legge inderogabili, ai sensi della L. Fall., art. 180, comma 4, e a valutare il merito, in relazione ai livelli di soddisfacimento del credito rispetto alle alternative praticabili, nella specie ridottesi per la falcidia di un terzo di quelle spettanze, senza la possibilità della copertura del residuo da parte dell’apposito Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1 che potrebbe intervenire solo in via sostitutiva: perciò la preferibilità dell’alternativa del fallimento; b) non vi sarebbe stata violazione della L. Fall., art. 182-ter, in ordine alla falcidia concordataria sul capitale per il pagamento dell’IVA, prevista nella proposta concordataria; c) non vi sarebbe stata violazione della L. Fall., art. 15, in ragione della modestia del credito fatto valere dal lavoratore istante, in quanto lo squilibrio tra l’ammontare del passivo e dell’attivo, denoterebbe l’esistenza dello stato d’insolvenza della società.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), con sei motivi, illustrati anche con memoria.

3. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 affinchè la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

4. La Curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di impugnazione (violazione e falsa applicazione delle direttive dell’UE nn. 987/1980 e 74/2002), la società ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in quanto, male interpretando la norma relativa al Fondo di garanzia, avrebbe violato le menzionate direttive dell’UE concernenti la tutela dei crediti dei lavoratori subordinati che imporrebbero il pagamento della totalità dei crediti maturati dai lavoratori.

2. Con il secondo (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15), la ricorrente, sulla premessa che vi era un unico creditore per un importo di Euro 10.000,00 circa, ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte d’appello nella parte in cui ha affermato l’esistenza dello stato d’insolvenza per il rilevante squilibrio tra i debiti e l’attivo.

3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18, comma 1), la ricorrente, sulla premessa della mancanza di una motivazione giustificativa dell’intervento dei lavoratori nel giudizio di reclamo, ha censurato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha consentito l’intervento di chi non era stato parte nel procedimento di primo grado.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982), la ricorrente, sulla premessa dell’erronea interpretazione delle disposizioni relative al Fondo di Garanzia per violazione della legislazione nazionale, ha censurato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha escluso l’accesso alle prestazioni del Fondo a copertura integrale delle spettanze dei lavoratori.

5. Con il quinto (Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e del diritto di difesa), la ricorrente, sulla premessa del proprio adeguamento ai suggerimenti del Tribunale e della conseguente modifica della proposta concordataria, nonchè dell’esito favorevole delle votazioni, ha censurato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha considerato legittima la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato senza che ricorressero elementi nuovi rispetto al momento iniziale della procedura in relazione al quale non avrebbe neppure evidenziato l’orientamento riguardante l’impossibilità della falcidia del credito IVA.

6. Con il sesto (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 180), la ricorrente, sulla premessa dell’opposizione di alcuni creditori, lamenta il fatto che la Corte d’appello non abbia limitato la valutazione di merito alla sola classe dei creditori in cui si era registrato l’opposizione, ma lo abbia esteso all’intero merito concordatario.

7. In adesione alle osservazioni del PG, riguardanti l’eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione per la mancata censura di una delle rationes decidendi contenuta nella decisione impugnata, devono essere esaminati congiuntamente i motivi nn. 1 e 4, (riguardanti la percentuale di soddisfazione dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti della società) nonchè 5 e 6 (relativi alla valutazione di merito della proposta, nonostante la diversa valutazione preliminare da parte dello stesso Tribunale e la limitata opposizione di alcuni creditori), ossia i mezzi attinenti all’omologabilità del concordato preventivo.

7.1. Essi sono, tutti insieme, inammissibili, così come osservato dal PG.

7.2. Infatti, sia pure in relazione al diritto vivente modificatosi in forza dall’intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 26988 del 2016, secondo cui “la L. Fall., art. 182 ter, comma 1, come modificato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32 conv. con L. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dalla L. Fall., art. 160, comma 2, della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale”), a sua volta anche a seguito dell’intervento della CGUE del 2016 nella C-546/14, il Tribunale prima e la Corte territoriale poi, hanno dichiarato inammissibile la proposta concordataria de qua, il primo, e confermato tale approdo, la seconda, in quanto la stessa sarebbe stata contraria al principio dell’intangibilità del credito IVA (come si è detto, rivisto nel 2016), senza che la confermata pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria ricevesse censura sul punto, in sede di legittimità.

7.3. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha contestato le conclusione del PG, affermando di aver proposto apposita censura sul punto rilevante, con il proprio ricorso, alle pp. 11-13.

8. Ma l’eccezione non ha pregio, atteso che con il quinto motivo (intitolato: Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento e del diritto di difesa), la ricorrente, sulla premessa del proprio adeguamento ai suggerimenti del Tribunale e della conseguente modifica della proposta concordataria, nonchè dell’esito favorevole delle votazioni, ha censurato la decisione della Corte d’appello solo nella parte in cui ha considerato legittima la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato per il fatto che, contraddicendo la precedente propria valutazione, aveva poi dichiarato inammissibile il concordato senza che a suo avviso ricorressero elementi nuovi rispetto a quelli risultanti all’inizio della procedura, in relazione al quale momento non avrebbe neppure evidenziato (come avrebbe potuto e dovuto) il suo diverso orientamento interpretativo relativo all’impossibilità giuridica della falcidia del credito IVA, esplicitato solo con l’epilogo decisorio.

8.1. Dunque, il richiamo al divieto di falcidia del credito IVA non è stato in realtà contestato in sè e per sè, dolendosi la ricorrente soltanto del fatto che ci sia stata un’incoerenza da parte del Tribunale che non avrebbe manifestato subito il proprio orientamento ermeneutico sul tema (che non era, perciò, avversato di per sè stesso), espresso poi, solo in un secondo momento (ossia, in sede di decisione finale sulla proposta concordataria).

8.2. Sicchè, l’eccezione, in quanto non sostanzialmente introdotta (al di là di un cenno formale, ma avente un diverso significato, come si è detto) in sede di ricorso per cassazione, deve essere respinta.

9. I restanti motivi di ricorso (il 2 ed il 3), che si riferiscono alla legittimità del fallimento dichiarato (e, quindi, si pongono, sul piano logico, in ordine successivo – ma non dipendente – rispetto alla contestazione relativa alla ammissibilità del concordato preventivo), sono infondati.

9.1. Infatti, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza (che è stato contestato per l’esiguità del credito dell’istante), di una società che – come la ricorrente – si trovi in stato di liquidazione, vale sicuramente il principio di diritto secondo cui “la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass., 1 sez., sent. n. 25167 del 2016).

9.1.1. Tuttavia, quanto alla censura relativa all’esistenza di un solo debito scaduto che si mostri inferiore alla soglia dei trentamila euro, richiesta dalla L. Fall., art. 15 affinchè si possa far “luogo alla dichiarazione di fallimento”, va precisato che tale ammontare deve riguardare il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati e che questa Corte ha già avuto modo di precisare che ” ai fini del computo del limite minimo di fallibilità, previsto dalla L. Fall., art. 15, u.c., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa.” (Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 2015 e, si veda altresì, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5377 del 2016).

9.1.2. Nella specie, erano emersi, in sede concordataria, un rilevante numero di debitorie verso i lavoratori, che superavano l’ammontare della condizione richiesta dall’art. 15 richiamato, così come interpretato da questa Corte.

9.2. Riguardo alla legittimità dell’intervento degli altri lavoratori, il giudice distrettuale ha rettamente deciso il caso in osservanza del principio di diritto secondo cui ” l’intervento spiegato da un terzo nel giudizio promosso dal fallito per opporsi alla dichiarazione del proprio fallimento ha carattere adesivo dipendente, non solo nel caso in cui il terzo intenda contrastare l’opposizione ed abbia interesse a che il fallimento sia tenuto fermo, ma anche quando egli si schieri invece a sostegno delle ragioni dell’opponente.” (Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 1997).

1O. In conclusione, il ricorso – complessivamente infondato – va respinto, e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, poste a carico della società opponente, in uno con il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 peri, esborsi, oltre alle spese generali forfettarie, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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