Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19413 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10519-2013 proposto da:

M.N.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato M.N.F. difensore

di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MO.GA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DE MARINIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato MO.GA. difensore di sè

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2012 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.L’opposizione proposta dall’Avv. M. avverso il decreto ingiuntivo, che lo aveva condannato al pagamento in favore dell’Avv. Mo. della somma riconosciuta dovuta a titolo di prestazioni professionali, espletate su incarico dello stesso ed in favore della società Mixlegno srl, che aveva conferito mandato difensivo solo al M., fu rigettata dal Giudice di pace, con conferma del decreto ingiuntivo.

L’appello fu respinto dal Tribunale civile di Rovigo (sentenza del 6 novembre 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza, M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Mo., che deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato la mancanza di specifici motivi di appello formulati in riferimento critico alla decisione impugnata, essendosi l’appellante limitato ad affermare di non ritenere condivisibile la sentenza del Giudice di Pace.

Poi, ha testualmente affermato che “Mancando i motivi di appello, l’unica cosa che il giudice del secondo grado può fare è “leggere” la sentenza in relazione agli atti del procedimento di primo grado”.

Quindi, ha proceduto a rigettare l’impugnazione “rileggendo” gli atti e i documenti allegati nel corso del giudizio di primo grado.

2. Preliminarmente, va rilevato che il giudice di appello, valutando come non specifici i motivi dell’impugnazione dinanzi a lui proposta, ha deciso una pregiudiziale di rito che preclude ogni decisione di merito, non essendo ipotizzabile nel nostro sistema processuale un giudizio di appello che si svolge come revisione del giudizio di primo grado a prescindere dalla censure specifiche proposte dal soccombente con l’impugnazione, che delimitano l’ambito del devolutum.

Quindi, una volta esercitato il potere con la decisione sul piano processuale, il Tribunale non avrebbe potuto argomentare nel merito, rivalutando liberamente le prove acquisite in primo grado. Consegue l’inammissibilità dei motivi di censura contenuti nel secondo e terzo motivo, con i quali sostanzialmente si lamenta il mancato esame di un documento nuovo e indispensabile prodotto in appello, invocando la violazione dell’art. 345 c.p.c. e omessa motivazione. Infatti, questi sono rivolti avverso le argomentazioni di merito della sentenza ora gravata, che aveva esplicitamente considerato solo la documentazione prodotta in primo grado, ma che non avrebbero potuto essere pronunciate, avendo il giudice ravvisato una pregiudiziale di rito.

3.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma del 2012, applicabile ratione temporis, sostenendo che il requisito della specificità era stato rispettato con il mettere in evidenza l’illegittimità della decisione sulla base delle risultanze probatorie.

3.1. Il motivo è inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, il ricorrente, per sostenere che i motivi di appello erano specifici, invece di richiamare i vari punti dell’appello rilevanti, si limita a richiamarne la pag. 5; tanto non è idoneo a ritenere specificamente dedotto il motivo di censura, al fine di poterlo verificare nella sua corrispondenza al dedotto, con conseguente impossibilità per la Corte di valutarne la decisività ai fini dell’esito della controversia.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione, in ragione della peculiarità della sentenza impugnata che ha pronunciato contemporaneamente sia in rito che nel merito.

5. L’applicazione del contributo unificato aggiuntivo è indifferente rispetto alla pronuncia sulle spese processuali del giudizio di impugnazione. La Corte ha già affermato, il principio, che si condivide, secondo cui, “In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame” (Cass. n. 10306 del 2014).

Quindi, deve darsi atti della sussistenza dei presupposti (pronuncia di inammissibilità del ricorso principale) per l’applicazione dell’art. 13 cit. in argomento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione nella stessa composizione, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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