Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19413 del 11/09/2010
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 11/09/2010), n.19413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sul ricorso proposto da:
D.S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione
ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso
dall’avv. SCOCCA Giovanni giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.P. e L.G. domiciliati in Padova, Via
Rezzonico n. 37, presso lo studio dell’avv. Marco Campadello;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2119/09 del 23 aprile
2009, pubblicata in data 28 luglio 2009.
Letta la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M., in persona del Cons. Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che
nulla ha osservato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 28 luglio 2009 il Tribunale di Padova, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova, ha rigettato la domanda proposta da D.S.F., che aveva chiesto la condanna del mandante L.P. al pagamento di quanto anticipato per la esecuzione di un mandato con il quale era stato incaricato di vendere alla moglie separata del L. la quota di proprietà di un immobile in (OMISSIS); il padre del L. G., aveva corrisposto quanto sborsano per le spese vive dell’atto di vendita (Euro 448,00); non era stata invece riconosciuta dal Tribunale l’ulteriore somma di Euro 2.134,28 che sarebbe stata corrisposta dal D.S. alla moglie del L., B. S., che sarebbe stata pretesa da questa per la sottoscrizione dell’atto.
La sentenza impugnata dà atto che il mandato (formalizzato con procura notarile) non prevedeva altri atti se non la cessione della quota e quindi la pretesa della donna era da ritenere estranea al contenuto del mandato; nè vi era prova che il L. si fosse mai obbligato a rimborsare al mandatario la somma pretesa dalla donna.
Propone ricorso per cassazione D.S.F. con unico motivo.
Gli intimati L.P. e L.G. non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia la motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e cioè il contenuto della procura un atti, nella quale erano state conferite tutte le facoltà opportune e necessarie per il disbrigo dell’ incarico; nè era stato considerato l’impegno assunto da L. G., padre del mandante, di far fronte a tutte le spese inerenti al mandato, compreso l’esborso indicato.
Il relatore ha osservato che il motivo è infondato, in quanto la censura si risolve in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).
In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.
Le conclusioni di manifesta infondatezza di cui alla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., debbono essere condivise; il ricorso va quindi rigettato; nulla per le spese poichè’ gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile – 3^, rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010