Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19413 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4484/2015 R.G. proposto da:

P.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FAUSTO PORCU’, elettivamente domiciliato presso lo studio legale

SUTTI in Roma, Via Antonio Bertoloni, 44/46;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 6422/31/2014, depositata in data 24 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente P.G. ha impugnato due cartelle di pagamento, emesse a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, per omesso versamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2008. Il contribuente ha dedotto l’omesso invio della comunicazione di irregolarità, nonché ha osservato che nei periodi di imposta precedenti erano state riportate perdite accumulate in qualità di socio della società Splendor SNC, che l’Ufficio non aveva considerato.

La CTP di Caserta ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 24 giugno 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha accertato che nella cartella impugnata, la quale doveva ritenersi correttamente motivata, fosse espressamente indicato l’invio della comunicazione di irregolarità, osservando che il contribuente avrebbe potuto fornire chiarimenti, come indicato in cartella, anziché proporre ricorso. Conseguentemente, la CTR ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi, non numerati; resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato in fatto che la comunicazione di irregolarità sarebbe stata inviata sulla base di quanto indicato nella cartella impugnata, nonché in quanto il contribuente avrebbe proposto ricorso anziché recarsi presso l’Ufficio per fornire chiarimenti. Deduce il ricorrente, sotto il profilo i cui all’art. 112 c.p.c., che “l’argomento speso nella sentenza gravata non è quello dedotto dall’Ufficio nel suo gravame”, posto che l’Ufficio avrebbe, diversamente, sostenuto (in tesi) come non sarebbe stato necessario nel caso di specie l’invio della comunicazione, non anche che la comunicazione sarebbe stata effettivamente inviata al contribuente. Deduce, sotto un secondo profilo, che la sentenza sarebbe errata per avere omesso di considerare le censure relative al difetto di motivazione dell’atto impugnato e all’omessa allegazione degli atti presupposti, osservandosi come il contribuente avesse dedotto che le motivazioni a sostegno del ricorso evidenziassero la necessità dell’invio della comunicazione di irregolarità al fine della sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce parte ricorrente come il procedimento di cui al citato D.P.R. n. 600, art. 36-bis, non sarebbe consentito ove occorra una valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria, nel cui caso sarebbe necessario un atto di accertamento. Osserva, in particolare, il ricorrente che, dovendosi nel caso di specie comparare i dati della dichiarazione oggetto di controllo con quelli relativi alle dichiarazioni degli anni di imposta precedenti, non sarebbe consentito all’Ufficio il ricorso al controllo automatizzato.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 8, comma 3 e art. 84, nonché omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Deduce parte ricorrente che la CTR avrebbe omesso l’esame di ulteriori motivi di doglianza, con particolare riferimento alla circostanza che nella dichiarazione in oggetto fossero state indicate le perdite accumulate negli anni precedenti in qualità di socio della Splendor SNC, perdite che l’Ufficio aveva omesso di considerare.

2 – Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente deduce, nella sostanza, che la CTR sarebbe incorsa in ultrapetizione, pronunciando oltre i motivi dell’Ufficio appellante, laddove ha ritenuto (sulla base delle indicazioni emergenti dalla cartella impugnata) che la comunicazione di irregolarità sarebbe stata effettivamente inviata al contribuente, anziché limitarsi a prendere atto della difesa dell’Ufficio, secondo cui la comunicazione non sarebbe necessaria nel caso di specie.

2.1 – Si osserva, in proposito, come le due distinte valutazioni su invio della comunicazione (e relativa prova) e necessità dell’invio della comunicazione appaiono, da un punto di vista logico-giuridico, strettamente connesse, in quanto la prova dell’invio fa venir meno l’interesse della parte a una decisione sulla necessità dell’invio. Diversamente, laddove non si ravvisassero le condizioni (in fatto e in diritto) che deponessero per la necessità dell’invio dell’avviso, il mancato invio (o la mancata prova dell’invio dell’avviso) non risulterebbe dirimente ai fini del decidere in ordine alla legittimità formale (come anche sotto il profilo procedimentale) della cartella.

2.2 – Nel caso di specie, l’invio della comunicazione di irregolarità risultava circostanza affermata dall’Ufficio nello stesso atto impugnato, costituendo così uno dei presupposti della legittimità della pretesa espressa nella cartella, presupposto la cui sussistenza, a fronte della contestazione della contribuente, il giudice di appello ha correttamente preso in esame, riscontrandone la prova, così rendendo ultronea ogni ulteriore valutazione sulla mera difesa dell’Ufficio circa la non necessità dell’invio dell’avviso bonario.

2.3 – Inammissibile e’, poi, il motivo in relazione all’omesso esame delle censure relative al difetto di motivazione dell’atto impugnato e all’omessa allegazione degli atti presupposti, in quanto gene amente formulato.

3 – Il secondo motivo è fondato quanto alla questione della dedotta omessa pronuncia quale error in procedendo.

3.1 – Il contribuente ha dedotto sin dal primo grado di giudizio (come risulta dalla sentenza impugnata) che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto delle perdite riportate dal contribuente, quale socio della Splendor SNC, in anni precedenti quello oggetto di accertamento. Sotto questo profilo il ricorrente ha dedotto l’argomentazione secondo cui non sarebbe stato consentito nel caso di specie il ricorso allo strumento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis (all. doc. 5), argomentazione riproposta nelle controdeduzioni in appello, allegate al ricorso (all. doc. 10), sul presupposto che il disconoscimento di crediti di imposta relativi a dichiarazioni degli anni precedenti non consentirebbe l’accertamento mediante l’invio della cartella in oggetto e che tale strumento si rivelerebbe del tutto eccezionale, non estensibile a ipotesi diverse da quelle previste dalla norma, per il qual caso si renderebbe necessario il ricorso allo strumento dell’accertamento vero e proprio (pag. 10 ricorso). La suddetta questione è stata dichiarata assorbita (unitamente alle altre) dal giudice di appello nella sentenza impugnata.

3.2 – In questo caso non ricorre un caso di assorbimento della domanda – che presuppone il difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, ovvero (in caso di assorbimento improprio) quando ‘la decisione assorbente comporta un implicito rigetto di altre domande, ovvero qualora le affermazioni contenute in motivazione siano logicamente incompatibili con l’accertamento richiesto nella domanda non espressamente trattata (Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24542; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23239; Cass., Sez. Lav., 22 giugno 2020, n. 12193; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2019, n. 26365; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2019, n. 16637; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2019, n. 27811).

3.3 – E’ sufficiente osservare in proposito, sotto il profilo dell’assorbimento improprio, che la sussistenza di crediti di imposta relativi ad anni precedenti non è stata sostenuta dal contribuente al solo fine di ritenere dovuta la comunicazione di irregolarità (alla quale si riferisce il superiore motivo di impugnazione, teste’ esaminato), bensì anche al fine di ritenere non consentito tout court il ricorso allo strumento del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ancorché in costanza dell’invio della suddetta comunicazione di irregolarità. Si tratta di argomentazione non assorbita dall’esame della questione, formale e procedimentale, dell’invio della comunicazione, in quanto investe a priori la legittimità del ricorso allo strumento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ancorché in costanza della avvenuta comunicazione di irregolarità.

4 – La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR a quo, perché esamini la questione della rilevanza della sussistenza dei crediti di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni ai fini della legittimità dell’emissione delle cartelle di pagamento per cui è causa. E’, conseguentemente, assorbito il terzo motivo, essendo l’esame delle ulteriori questioni demandata al giudice del rinvio. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito, il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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