Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19413 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19413

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15382/2013 proposto da:

C.A., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Preve, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna

Dionigi n. 57, presso l’avvocato Nizzardi Gianluca, rappresentato e

difeso dall’avvocato Bramardi Alessandra, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che chiede che Codesta Suprema

Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2008, B.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, C.A. chiedendo accertarsi la falsità di un assegno, falsificato nell’importo (Lire 96.800.00, in luogo di Lire 6.800.000), che egli, nel 1985, aveva consegnato alla propria moglie e procuratrice generale, Ba.Ad., perchè lo trasferisse, a titolo di garanzia, allo stesso convenuto. Quest’ultimo – veniva spiegato – si era rifiutato di restituirlo, nonostante avesse ricevuto cambiali a copertura integrale del debito, e nel 1995 lo aveva posto a fondamento di una domanda monitoria, cui era seguito un decreto ingiuntivo opposto tardivamente.

Costituitosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva rigetto della domanda attrice.

A seguito di esperimento di consulenza tecnica grafica, il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso per carenza di interesse del querelante.

2. – La pronuncia era impugnata da B.A. e, nella resistenza di C.A., la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2013, dichiarava la falsità dell’assegno, accogliendo la proposta querela. La Corte di merito osservava che l’interesse a proporre la querela di falso in via principale sussisteva in capo a tutti coloro nei cui confronti il documento denunciato di falsità potesse essere fatto valere, non operando, con riferimento a tale impugnativa, la previa valutazione ex art. 222 c.p.c. della rilevanza dello scritto, da parte del giudice investito della domanda. Nel merito, il giudice distrettuale riconosceva poi esistente il falso documentale.

3. – A tale pronuncia C. oppone un ricorso per cassazione che si fonda su sette motivi. Resiste con controricorso B.. Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte e domandato il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il contenuto dei sette motivi di ricorso si riassume come segue.

1.1. – Primo motivo: violazione dell’art. 414 c.p.c.. Si deduce l’inammissibilità dell’appello proposto da B. in quanto i relativi motivi, ad avviso del ricorrente, difettavano di specificità.

1.2. – Secondo motivo: violazione degli artt. 100,112,221 e 222 c.p.c.. La Corte di merito – lamenta il ricorrente -aveva ritenuto che solo in caso di querela di falso proposta in via incidentale fosse necessario che il querelante risultasse munito di uno specifico interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione a una pretesa fondata su di esso. Di contro, l’art. 222 c.p.c. non conterrebbe alcuna deroga alla norma generale posta dall’art. 100 c.p.c.: con la conseguenza che la parte sarebbe comunque onerata di allegare il proprio interesse ad agire, così da consentire al giudice di verificare che tale condizione dell’azione sussista in concreto.

1.3. – Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti e omessa motivazione. Viene dedotto che C. in primo grado aveva prodotto alcuni documenti dai quali emergeva una ricostruzione del fatto diversa da quella prospettata nella citazione, e accolta in appello: in particolare, da tali scritti risultava che l’assegno era stato consegnato ad esso ricorrente “firmato in bianco con facoltà di riempimento”. Il detto riempimento aveva avuto luogo su invito della moglie di B., sicchè l’istante avrebbe potuto essere accusato di aver riempito l’assegno contra pacta, ma non absque pactis. Ne discendeva che la querela di falso non era esperibile, essendo come noto inammissibile la proposizione di essa nell’ipotesi di riempimento del documento attuato contra pacta.

1.4. – Quarto motivo: violazione dell’art. 221 c.p.c.. La censura si sovrappone a quella precedente, essendo incentrata sul rilievo per cui in presenza di patto di riempimento non è esperibile la querela di falso.

1.5. – Quinto motivo: violazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2. E’ lamentata la nullità della querela di falso per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità. E’ esposto, in sintesi, che B., quale prova della presunta falsità dell’assegno, aveva prodotto una relazione grafotecnica che non conteneva, però, indicazioni e riscontri decisivi circa la denunciata alterazione.

1.6. – Sesto motivo: omessa impugnazione di tutte le ragioni distinte e autonome della decisione (di prime cure), ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia; in rubrica si deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 360 bis c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 4. Osserva il ricorrente che la pronuncia del Tribunale si reggeva su una duplice ratio decidendi: B. avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo basato sull’assegno che assumeva essere stato contraffatto (ciò che non era accaduto); era scaduto il termine previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. per la revocazione del provvedimento per dolo (posto che la possibile causa di revocazione del provvedimento emesso doveva essere individuata nella fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1). Ciò posto, rileva il ricorrente che la controparte aveva contrastato esclusivamente la seconda ratio decidendi, e non anche la prima: sicchè il gravame doveva ritenersi inammissibile, giacchè il suo accoglimento non avrebbe potuto comunque condurre alla riforma della sentenza impugnata.

1.7. – Settimo motivo: violazione degli artt. 2702 e 1988 c.c.. Sostiene l’istante che B. aveva riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sul titolo, sicchè aveva l’onere di dimostrare che essa era stata apposta su foglio non ancora riempito, o riempito con altri dati, sia che il riempimento fosse avvenuto absque pactis. La Corte di merito non aveva quindi fatto buon governo del principio sancito dall’art. 1988 c.c., secondo cui, in presenza di un riconoscimento del debito, incombe all’autore della dichiarazione (nella specie, per l’appunto, l’odierno controricorrente) l’onere di dimostrare l’insussistenza del rapporto di debito sottostante e, quindi, l’eventuale violazione del patto di riempimento.

2. – Il primo motivo è inammissibile.

2.1 – L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; cfr. pure, in tema di denunciata falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum: Cass. 8 giugno 2016, n. n. 11738; Cass. 10 novembre 2011, n. 23420). In particolare, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

Nel caso in esame, la censura è carente di specificità, in quanto il ricorrente non riproduce il contenuto dei motivi di appello di cui trattasi.

3. – Il secondo motivo è fondato.

3.1. – E’ senz’altro vero che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l’art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (così, da ultimo, Cass. 3 giugno 2011, n. 12130).

Tale rilievo non è tuttavia risolutivo.

3.2. – Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l’autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l’efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell’attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l’insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070). Correlativamente, l’interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, la quale richiama, in tema, Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).

L’interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l’altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l’efficacia che l’ordinamento gli attribuisce.

La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell’autenticità o meno del documento.

Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l’incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso; si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un’eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l’autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).

Agendo dunque nei confronti dell’odierno ricorrente, B.A. non poteva che individuare in tale soggetto colui che minacciava di fare uso del titolo o che già si era avvalso del medesimo: infatti, solo tali evenienze erano tali da giustificare, a mente di quanto sopra osservato, un concreto interesse dell’attore quanto all’accertamento giudiziale della falsificazione del documento nei confronti della controparte.

3.3. – Ora, l’assegno in questione era stato già posto da C. a fondamento di una pretesa giudiziale: nel 1995 l’odierno istante aveva infatti ottenuto, sulla base del titolo, un decreto ingiuntivo passato in giudicato.

Come è noto, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonchè l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628).

Ne discende che all’attuale ricorrente non era opponibile la falsificazione del titolo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma portata dall’assegno, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.

Ne discende, ancora, che la querela di falso non potesse essere sorretta dall’interesse ad agire come sopra definito. Infatti chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato.

Deve pure escludersi che l’interesse ad agire dell’odierno controricorrente possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395 c.p.c., n. 2 (cfr. controricorso, pagg. 17 s.).

Occorre infatti tener conto che la revocazione del decreto ingiuntivo in tanto può essere pronunciata, in quanto l’interessato riesca ad ottenere l’accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l’esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell’interesse ad agire dell’odierno controricorrente.

3.4. – In conclusione, l’interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso; tale interesse non può però sussistere se sul punto dell’autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l’interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.

4. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque.

5. – La sentenza deve essere dunque cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dovendosi dare atto dell’assenza di una condizione dell’azione e, quindi, del fatto che la causa non poteva essere proposta.

6. – Gli esiti alterni delle precedenti fasi di merito, la particolarità della vicenda e la riconosciuta inaccoglibilità di uno dei motivi di ricorso rendono ragione della integrale compensazione delle spese processuali, mentre vanno poste a carico del controricorrente quelle della disposta consulenza tecnica.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in quanto la domanda non poteva essere proposta; compensa le spese dell’intero giudizio, ponendo a carico dell’odierno contro ricorrente quelle di consulenza tecnica; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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