Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19412 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21707-2013 proposto da:

D.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

TAMPONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

MARIA GARBAGNATI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., D.D., D.M.G.,

G.L., D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GEN.

GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PAZZAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO NICOLINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2464/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI;

udito l’Avvocato MASSIMO NICOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 del ricorso e condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Pavia G.L., M.G., C., G. e D.D. convennero in giudizio D.L. e – sulla premessa che questi aveva stipulato un contratto di affitto agrario con i propri genitori D.F. e G.L., in data (OMISSIS), con scadenza al (OMISSIS), e che il (OMISSIS) era morto il padre D.F. – chiesero che venisse riconosciuto che quel contratto era scaduto il (OMISSIS), con contestuale attestazione che il convenuto non poteva più occupare in via esclusiva i beni oggetto del contratto di affitto.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse integralmente le domande, condannando il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

2. Appellata la pronuncia da D.L., la Corte d’appello di Milano, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 19 giugno 2013, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha respinto la domanda delle ricorrenti volta all’accertamento che D.L. non poteva più occupare in via esclusiva i beni oggetto del contratto di affitto, mentre ha confermato nel resto la decisione di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale che il contratto in questione, non essendo stato stipulato alle condizioni di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45 non poteva avere una durata diversa da quella legale, fissata in quindici anni; sicchè, essendo stato concluso il (OMISSIS), quel contratto era scaduto alla fine dell’anno (OMISSIS), tenendo conto della tempestiva lettera raccomandata di disdetta inviata dalle ricorrenti in data (OMISSIS).

Ha poi aggiunto la Corte che non poteva essere accolta la tesi dell’appellante secondo la quale doveva nella specie trovare applicazione la L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 1, perchè la fattispecie andava invece inquadrata nell’ipotesi dell’art. 49 cit., comma 3 in base al quale i contratti agrari non si sciolgono con la morte del concedente. Secondo la Corte, infatti, doveva farsi distinzione tra l’ipotesi nella quale alla morte del proprietario vi sia già un contratto di affitto e quella in cui tale contratto non vi sia, nè poteva parlarsi di prevalenza dell’una disposizione sull’altra. Se il contratto non c’è, si applica il comma 1, con conseguente riconoscimento di un contratto di affitto forzoso in favore dell’erede che ha coltivato e continua a coltivare il fondo; mentre se il contratto c’è già, non vi è alcuna necessità di crearlo per legge, perchè la tutela del coerede “consiste nel consentirgli di proseguire nell’attività”.

Tali considerazioni hanno indotto la Corte d’appello a ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dall’appellante, perchè la scelta del legislatore di privilegiare gli eredi che si trovano nella situazione di cui all’art. 49 cit., comma 1 “non vale di per sè a consentire la costituzione di un affitto forzoso quando già il coltivatore sia affittuario del fondo di proprietà del de cuius”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso D.L. con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono G.L., M.G., C., G. e D.D. con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, commi 1 e 3.

Rileva il ricorrente che – anche volendo trascurare il fatto che l’orientamento seguito dalla Corte d’appello trova un numero “esiguo” di precedenti a sostegno – tale tesi sarebbe comunque meritevole di essere sottoposta a critica, dovendosi optare per una diversa interpretazione secondo cui la norma del comma 1 è speciale e, come tale, destinata a prevalere su quella del citato art. 49, comma 3. Si osserva, al riguardo, che la finalità sottesa alla disposizione del primo comma non sarebbe soltanto quella di garantire la continuazione dell’attività imprenditoriale, ma anche quella di conservare l’integrità della base fondiaria dell’azienda agricola; per cui, in caso di morte del proprietario ed in presenza di un familiare che ha coltivato il fondo, dovrebbe comunque applicarsi l’art. 49, comma 1 con conseguente creazione di un affitto forzoso e conseguente facoltà di acquisto della proprietà del fondo stesso una volta scaduto il contratto. Se così non fosse, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 cit., in riferimento all’art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, comma 1, nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poichè in tal caso l’erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al comma 3 cit. art., secondo cui “i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente” (così la sentenza 4 aprile 2001, n. 4975, recentemente confermata dalla sentenza 20 agosto 2015, n. 17006). La sentenza n. 17006 del 2015, poi, ha specificato che il diritto del coerede all’acquisto ex lege delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri eredi – diritto previsto dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 4 per i soli Comuni montani ed esteso a tutti i Comuni dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4 – presuppone la costituzione, in favore del coerede che coltivava già il fondo, di un rapporto contrattuale ex lege, sicchè tale meccanismo non opera “qualora l’erede coltivatore fosse legato al de cuius da un ordinario rapporto contrattuale preesistente alla morte di questi”.

1.2. Tale giurisprudenza, che va in questa sede confermata, è stata correttamente applicata dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha deciso la controversia in questione distinguendo tra la figura di cui all’art. 49, comma 1, e quella di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 3. La sentenza impugnata, poichè nel caso in esame alla morte del concedente D.F. il figlio D.L. era già titolare di un rapporto contrattuale, stipulato anche con la madre G.L., ha tratto la conclusione per cui non vi era alcuna necessità di instaurare un contratto di affitto forzoso; e da tale corretta impostazione ha dedotto che il contratto non doveva considerarsi decorrente dalla data dell’apertura della successione, bensì da quella della effettiva stipulazione in favore di D.L..

1.3. La difesa del ricorrente ha prospettato nel motivo di ricorso in esame una serie di argomentazioni giuridiche che dovrebbero condurre ad accogliere una diversa interpretazione dell’art. 49 cit.; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che la disposizione dell’art. 49, comma 1 sarebbe una norma speciale, come tale destinata a prevalere su quella generale del comma 3, ed ha aggiunto che, ove così non fosse, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost..

Osserva questo Collegio, al contrario, che non vi è alcuna ragione per configurare un rapporto di specialità tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 49 cit., perchè tali disposizioni sono evidentemente diverse, il che esclude anche la possibilità di prospettare un dubbio di legittimità costituzionale.

Se la parte coltivatrice diretta del fondo ha ritenuto di tutelarsi, mentre il concedente è ancora in vita, con lo strumento contrattuale, la legge ha evidentemente considerato tale strumento sufficiente a garantirne le ragioni, ed ha per questo stabilito che i contratti agrari “non si sciolgono per la morte del concedente” (art. 49, comma 3). Diversamente, ove la coltivazione diretta vi sia stata in linea di continuità tra il prima e il dopo dell’apertura della successione, ma il coltivatore diretto non si sia tutelato con il contratto – cosa che non di rado si verifica all’interno di un contesto familiare – la legge è intervenuta a proteggere quel soggetto, imponendo la creazione di un rapporto di affitto ex lege che decorre, questo sì, dall’apertura della successione; nè potrebbe essere diversamente.

Ritiene questa Corte, dunque, che la diversità delle situazioni delineate nell’art. 49 cit., commi 1 e 3 dia pienamente conto della scelta compiuta dal legislatore, che non è lesiva del principio di uguaglianza nè di quello di ragionevolezza, il che comporta che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa del ricorrente deve essere dichiarata manifestamente infondata. Non appare utilmente richiamata, del resto, l’ordinanza n. 597 del 1988 della Corte costituzionale, nella quale il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1 cit. prospettata sotto un profilo diverso da quello odierno; e comunque è evidente che la finalità della norma in questione, che la Corte costituzionale ha individuato nella “esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell’imprenditore agricolo, l’integrità dell’azienda e la continuità e l’unità dell’impresa”, non è frustrata dalla distinzione tra le due ipotesi in precedenza delineate.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, tale obbligo va escluso, trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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