Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19412 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12560/2007 proposto da:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51,

presso lo studio dell’avvocato FARINA ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMBROSIO Pietro, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 432/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 06/02/2007 r.g.n. 146/06;

udita la. relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LOREDANA GOMBIA per delega PIETRO AMBROSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.A., con ricorso a Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del Lavoro, depositato il 24 febbraio 2003, espose di essere dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna (ivi transitata, fin dalla Costituzione dell’Ente, provenendo dall’Ispettorato ripartimentale delle Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, per il quale aveva lavorato fin dal 4 luglio 1991) ove era inquadrata come operaio agricolo comune di 1^ livello.

Fece presente che, a seguito di ordine di servizio del 17 luglio 1992 emesso dal coordinatore del servizio, aveva svolto per 85 giorni consecutivi (dal 17 luglio al 10 ottobre 1992) mansioni superiori di impiegato di 3^ livello, consistite nella registrazione di dati e nella ricezione delle telefonate, presso la base antincendio del (OMISSIS).

Sostenne di avere pertanto diritto al superiore inquadramento, per il combinato disposto dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 7 del contratto di lavoro.

Chiese pertanto che il Tribunale accertasse il suo diritto alla qualifica superiore dal 1992, “con ogni conseguenza di legge in ordine all’aspetto retribuivo e contributivo”.

L’Ente Foreste della Sardegna si costituì, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere il rapporto in esame di pubblico impiego, e per essere i fatti costitutivi del diritto anteriori tutti al 30 giugno 1998; rilevò quindi che l’art. 2103 cod. civ. è inapplicabile al rapporto di lavoro pubblico, segnatamente in ordine al diritto alla progressione di camera;

subordinatamente dedusse che le mansioni di centralinista rientrano nel 2^ e non nel 3^ livello.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 74/2003 del 20 – 22 novembre 2003, ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, per tutte le pretese della ricorrente relative al periodo di lavoro fino al 30 giugno 1998, ed ha ritenuto la propria giurisdizione per tutte le pretese relative ai periodo di lavoro successivo.

Avverso tale decisione non è stata formulata riserva di impugnazione. La causa è stata quindi istruita mediante prova per testimoni ed interrogatorio formale.

Con la sentenza definitiva, il Tribunale ha rigettato la domanda. Ha osservato il primo giudice anzitutto che la domanda concernente le differenze retributive, a seguito della sentenza non definitiva, era stata dalla attrice limitata al periodo successivo al 30 giugno 1998;

che la prova aveva consentito di accertare che la C. aveva svolto mansioni corrispondenti alla qualifica superiore solo nel periodo 17 luglio – 10 ottobre 1992 e dunque per un arco temporale appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, perchè anteriore al 30 giugno 1998. Ha quindi, sulla base di tali rilievi, rigettato la domanda.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello la C., affidando il gravame a plurime censure. Erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendosi incompetente a decidere sulla controversia, pur avendo ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori dal 17 luglio al 10 ottobre 1992, ritornando su quanto oggetto della sentenza non definitiva, ed emettendo una pronunzia che. seppure avallata dalla giurisprudenza, comporterebbe una riduzione dei termini di prescrizione, ed una ingiustificata compressione del diritto ad agire in giudizio che deve essere invece riconosciuto, senza disparità, ai pubblici dipendenti. Rammentato che, secondo un orientamento giurisprudenziale, non è dunque precluso al pubblico dipendente di riproporre “la medesima questione”, anche dopo il 30 settembre 2000, di fronte al giudice ordinario la appellante ha rilevato l’erroneità della qualificazione data dal primo giudice alla pretesa, posto che nella specie si era in presenza di un illecito omissivo della Pubblica Amministrazione, avente carattere permanente, onde solo quando cessa la permanenza si realizza il fatto dannoso. E – ha argomentato la appellante – poichè il comportamento omissivo dell’Ente Foreste, che rifiutava di riconoscere il giusto inquadramento, permaneva, sussisteva il diritto al riconoscimento dell’inquadramento maturato fin dal 1992 e, per l’effetto, al pagamento di quanto dovuto sotto il profilo retributivo.

L’Ente Foreste si è tardivamente costituito, concludendo per il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 20 dicembre 2006 6 febbraio 2007 accoglieva l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del Lavoro, del 20 aprile 2006 n. 95/2006 e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che C. A. aveva diritto ad essere inquadrata nella qualifica di impiegata di 3^ livello secondo il contratto integrativo regionale di lavoro dal 1 luglio 1998 ed a ricevere le conseguenti differenze retributive rispetto alla qualifica di inquadramento dalla stessa data; condannava l’Ente Foreste della Sardegna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

In particolare la corte osservava che, secondo la contrattazione collettiva regionale di riferimento – da individuare, segnatamente, nell’art. 7 del CIRL 7 febbraio 1989 ultrattivo ed in vigore nell’anno 1992 – non occorreva un atto formale per l’assegnazione delle mansioni superiori: in particolare, l’operaio adibito a mansioni superiori per 25 giorni consecutivi o 40 non consecutivi aveva diritto alla attribuzione della categoria superiore.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’ente Foreste della Sardegna con un unico motivo.

la parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Con l’unico motivo di ricorso l’ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 97 della Costituzione, della L.R. Sardegna n. 31 del 1998, art. 36, nonchè della L.R. n. 40 del 1989 e della L.R. n. 24 del 1999, art. 2, comma 4.

Secondo l’ente Foreste la pretesa della originaria ricorrente si pone in contrasto con la normativa regionale che ha definito l’ambito di contrattazione dei dipendenti addetti ai lavori idraulico-forestali.

Deduce in particolare che la deroga dell’applicabilità dell’art. 2103 cod. civ., al pubblico impiego regionale è espressamente prevista alla L. n. 31 del 1998, art. 36, applicabile al rapporto di lavoro della ricorrente in base alla norma speciale successiva di cui alla L.R. n. 24 del 1999, art. 2, comma 4, da intendersi come modificativa o integrativa della L.R. n. 31 del 1998, art. 1, commi 1 e 2.

2. Il ricorso è fondato.

E’ vero che la L.R. n. 40 del 1981, all’art. 1 prevede che per l’attuazione dei programmi regionali di forestazione si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali contratti integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali e degli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale. Però la L. n. 31 del 1998, art. 36, comma 3, che disciplina il rapporto di impiego con la regione e con gli enti ausiliari quale l’ente foreste come espressamente previsto dall’art. 1, sancisce testualmente che nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposte con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza del dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. Precisa poi il successivo comma 9 che in deroga all’art. 2103 cod. civ., l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. Successivamente la L.R. n. 24 del 1999, art. 2, comma 4, che ha istituito l’ente foreste della Sardegna, con soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, espressamente prevede al quarto comma l’applicabilità dei principi e dei criteri generali contenuti nella L.R. n. 31 del 1998, per il pubblico impiego regionale ed anzi, nella Formulazione precedente la modifica apportata dalla L.R. 9 agosto 2002, n. 12, art. 1, applicabile nella specie ratione temporis, la precedente L.R. n. 31 del 1998 per il pubblico impiego regionale era richiamata tout court e non già solo in riferimento ai principi e dei criteri generali.

Pertanto anche nella specie trovava applicazione l’espressa preclusione alla stabilizzazione delle mansioni superiori svolte dal dipendente regionale in deroga all’art. 2103 cod. civ..

La Corte d’appello invece ha ritenuto che una tale deroga non trovasse applicazione per il solo fatto che nella L. n. 40 del 1989, art. 1, si demandasse la disciplina del rapporto alla contrattazione collettiva. Invece è la norma posta dalla combinato disposto della L. n. 24 del 1999, art. 2 e della L. n. 31 del 1998, art. 36, che induce a ritenere che l’art. 2103 non sia applicabile nella specie.

3. L’impugnata sentenza pertanto va cassata in questa parte con rinvio, anche per te spese di lite, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione con l’indicazione del seguente principio di diritto: “Al personale dipendente dell’Ente foreste della Sardegna, istituito con L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a seguito della soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, trova applicazione – in ragione del richiamo contenuto nella cit. L. n. 24 del 1999, art. 2, comma 4 – la L.R. 19 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina in generale del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in particolare il suo art. 36, commi 3 e 9, che prevede che in caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime, ma, in deroga all’art. 2103 cod. civ., non anche il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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