Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19412 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2801-2018 proposto da:

D.T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI, 15,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VITALE che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

contro

D.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22274/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 9/1/2012 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato improponibile la domanda proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, da D.T.P. nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., oggi UnipolSai Ass.ni (compagnia assicuratrice dello stesso attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale), con la quale era stata chiesta la condanna della detta Compagnia al risarcimento del danno subito dall’attore a seguito del sinistro accaduto in (OMISSIS) il (OMISSIS), in cui la propria auto Mercedes era stata tamponata dall’Audi A3, di proprietà e condotta da D.C.M., che non aveva rispettato la prescritta distanza di sicurezza tra i due veicoli; nel giudizio il contraddittorio era stato esteso, per ordine del Giudice, anche nei confronti di D.C.M., indicato come responsabile esclusivo del detto incidente.

Il Tribunale di Roma, decidendo sull’appello del D.T., pur ritenendo proponibile la domanda originariamente avanzata dall’attore, ne ha rilevato nel merito l’infondatezza, in assenza di elementi probatori di riscontro; in particolare, il Tribunale ha evidenziato come, non essendo il D.C. passivamente legittimato a contraddire alla domanda proposta dall’attore in via diretta nei confronti del proprio assicuratore (ai sensi dell’art. 149, comma 6, del codice delle assicurazioni private), l’interrogatorio formale reso in primo grado dallo stesso D.C. doveva ritenersi del tutto irrilevante.

Avverso la detta sentenza d’appello, D.T.P. ha proposto ricorso per cassazione, e questa S.C., con sentenza n. 9276 del 2017, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, rilevando che “a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio disposto nei confronti del danneggiante, assume carattere decisivo la circostanza che il D.C. fu in ogni caso chiamato a partecipare al processo al fine di estendere nei suoi confronti l’efficacia dell’accertamento sulle modalità di verificazione del sinistro; che, conseguentemente, in detta qualità di parte, il D.C. ha ritualmente reso l’interrogatorio formale a lui deferito; che le eventuali dichiarazioni confessorie rese in tale sede dal D.C., pur non vincolando la compagnia assicuratrice litisconsorte, avrebbero dovuto ritenersi liberamente valutabili dal giudice e, dunque, necessariamente esaminabili quali elemento di prova acquisito al giudizio; che, pertanto, l’affermazione del giudice d’appello – secondo cui, non essendo il D.C. legittimato a contraddire alla domanda proposta del danneggiato, le relative dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dovevano considerarsi totalmente irrilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) – costituiva violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”.

Con sentenza n. 22274 del 2017 il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello del D.T., ritenendo non provata la verificazione del fatto; nello specifico ha evidenziato che la dichiarazione resa dal D.C. nel suo interrogatorio formale costituiva l’unico elemento utilizzabile ai fini della ricostruzione del fatto (l’attore, peraltro, non aveva consentito alla propria assicurazione di periziare i danni, mentre la fattura relativa alla riparazione attestava solo i danni presenti sul veicolo un anno dopo i fatti); siffatta dichiarazione del D.C. non era tuttavia credibile in quanto “intrinsecamente contraddittoria”, non avendo, tra l’altro, il D.C. ricordato il punto di contatto tra i due veicoli ed avendo lo stesso rappresentato “una situazione che non giustificava la verificazione di danni di entità diversa tra i due veicoli”.

Avverso detta sentenza D.T.P. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La Unipolsai Assicurazioni SpA ha resistito con controricorso.

D.C.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del cod. delle assicurazioni, si duole che il Tribunale abbia rigettato l’appello sull’erroneo presupposto che il danneggiato non abbia consentito la verifica del veicolo da parte dell’Assicurazione nei termini prescritti.

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con la statuizione impugnata.

Il Tribunale, invero, proprio in base alle prescrizioni degli artt. 148 e 149 del cod. delle assicurazioni, ha considerato procedibile la domanda, ritenendola poi però infondata nel merito per difetto di prova in quanto le dichiarazioni del D.C. erano intrinsecamente contradditorie e non confortate da alcun altro elemento probatorio; solo ad abundantiam ha anche evidenziato che l’attore non aveva consentito alla propria assicurazione di periziare i danni; le considerazioni svolte sul punto nella memoria non consentono di superare i detti rilievi.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, si duole che il Tribunale, nonostante il D.C. avesse reso una vera e propria confessione giudiziale circostanziata e si fosse assunto la responsabilità dell’incidente e nonostante non fosse stata fornita alcuna prova di segno contrario da parte della Unipol, abbia ritenuto non provata la dinamica del sinistro, con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 228 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunto il Tribunale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal D.C.; dichiarazioni che, in base a quanto statuito dalla sentenza di questa S.C. 9276/2017, dovevano essere liberamente valutate dal Tribunale in sede di rinvio, come poi effettivamente avvenuto.

Non sussiste, in ogni modo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, è giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal ricorrente.

Assolutamente non motivata, e quindi non comprensibile – e come tale inammissibile – è la dedotta violazione dell’art. 228 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., si duole che il Tribunale lo abbia condannato al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di cassazione, nonostante in tale fase fosse risultato vittorioso.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa S.C., invero “il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 6369/2013).

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha correttamente valutato l’esito finale della lite, conclusasi con il rigetto della domanda proposta dall’attore, e, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha (implicitamente) ritenuto la non sussistenza di motivi di compensazione.

Siffatta valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, come già precisato da questa S.C. “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. 24502/2017; v. anche Cass. Sez. unite 14989/2005, secondo cui l’omessa compensazione delle spese non è censurabile in sede di legittimità).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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