Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19412 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26271-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA presso lo studio dell’avvocato SILVIA PARASCANDOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNALISA BOVA, FABRIZIO

FIORINI;

– ricorrente –

contro

MO.GI. & C. S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

di SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

DIERNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVANA

MARANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/05/2015 R.G.N. 72/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

1. con sentenza n. 512/2015 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di M.L. intesa all’accertamento della diretta imputabilità del dedotto rapporto di lavoro subordinato alla società Mo.Gi. & C. s.r.l. per la quale aveva prestato attività di montatore meccanico in virtù di contratto di appalto stipulato tra la detta società e il soggetto formale datore di lavoro;

1.1. il giudice di appello, premesso che in relazione alle attività cd. labour intensive, come nella specie (sostanzialmente montaggio ripetitivo di pezzi), diveniva irrilevante lo scrutinio dell’organizzazione reale in capo all’appaltatrice ma si richiedeva tuttavia, ai fini della configurabilità di un appalto cd. genuino, che a quest’ultima facessero capo il potere organizzativo e direttivo dell’attività di lavoro, ha osservato che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva offerto la prova, stante “la disomogeneità” delle emergenze del quadro probatorio, dell’esercizio nei propri confronti da parte della società committente del potere organizzativo e direttivo;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.L. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria a sensi dell’art. 381 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2094 c.c., nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per avere privilegiato nella ricostruzione della natura del rapporto tra M.L. e Mo.Gi. & s.r.l. il nomen iuris utilizzato dalle parti contraenti del contratto di appalto e di subfornitura rispetto ai quali il lavoratore era rimasto estraneo – anzichè l’effettiva e concreta modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato sulla base dei tradizionali indici di imputazione dello stesso;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 29, dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio di impresa, deduce l’errore del giudice di appello per avere posto esclusivamente a carico del lavoratore l’onere della prova della organizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente-utilizzatore; in questa prospettiva, ricordato che era stata la società, originaria convenuta, a dedurre la esistenza di un contratto di appalto, sostiene che su questa gravava il relativo onere della prova. Assume, inoltre, l’errore della Corte di merito per avere trascurato che per darsi ingresso, nella verifica della genuinità o meno dell’appalto, all’indice prioritario della sola organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore, era comunque necessario che in capo a tale soggetto vi fosse almeno un minimo apporto di mezzi e l’assenza di controllo dispositivo, anche solo parziale sui lavoratori, da parte del committente appaltante. Tali presupposti erano risultati in concreto insussistenti posto che quanto all’apporto di mezzi esso era costituito unicamente da disegni non intellegibili, sostanzialmente irrilevanti al fine di una legittima applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e che la prova orale aveva evidenziato la esistenza di un controllo dispositivo in capo alla società committente, la quale non aveva provato, come suo onere, la assenza di rischio in capo alla cooperativa appaltatrice;

3. con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e della L. n. 192 del 1998, art. 1 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Censura la sentenza impugnata per avere trascurato l’esame di questioni attinenti alla legittimità dei contratti di subfornitura presupposti dal contratto di appalto ed alla compatibilità tra i primi e l’esecuzione dell’appalto; deduce, inoltre, che lo schema negoziale della subfornitura configurava un controllo della prestazione lavorativa da parte della Mo.Gi. & C. s.r.l., giuridicamente apprezzabile al fine della configurazione di un’utilizzazione del dipendente da parte della società committente;

4. il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ opportuno premettere che parte ricorrente, pur mostrando in vari punti del ricorso di fare riferimento ad un rapporto di lavoro riferibile alla somministrazione, non censura in modo idoneo l’affermazione del giudice di appello che ha qualificato la causa petendi della originaria domanda come fondata sulla allegazione di uno (pseudo) appalto intercorso fra la società cooperativa, alla quale era formalmente imputabile l’attività prestata dal M., e la committente Mo.Gi. & C. s.r.l. (v. sentenza, pag. 2, primo capoverso); tanto vale a delimitare il contesto giuridico nell’ambito del quale devono essere esaminati i motivi di ricorso e ad espungere, in quanto non pertinenti (e perciò inammissibili), i rilievi del ricorrente connessi alla configurazione del rapporto in oggetto come riconducibile all’ambito della somministrazione D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 20 e sgg., sia pure irregolare; la contestazione di parte ricorrente che sostiene di non avere allegato alla base della domanda uno pseudo appalto ma l’esistenza di un rapporto dipendente con la società Mo.Gi. & C. s.r.l. verosimilmente da ricondursi ad un’ipotesi di somministrazione irregolare (v. in particolare pag. 17 ricorso, in fine, con prosecuzione alla pagina seguente), oltre ad essere del tutto generica (e non sorretta dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto della originaria domanda) non tiene conto dello sviluppo della vicenda processuale quale narrata nel ricorso medesimo; da esso risulta, infatti, che il primo giudice, sulla base delle allegazioni e produzioni della società convenuta, ha inquadrato il rapporto dedotto nell’ambito dei formali contratti di appalto intervenuti tra la convenuta Mo.Gi. & s.r.l. e la società Coopolis (v. in particolare ricorso, pag. 9 e sg.) e ritenuto sulla base della istruttoria espletata la non genuinità degli stessi con conseguente interposizione illecita di manodopera tradottasi di fatto in una somministrazione di manodopera al di fuori di tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21; l’odierno ricorrente, secondo quanto si evince dallo storico di lite del ricorso per cassazione, non ha in alcun modo censurato l’inquadramento giuridico del rapporto dedotto nell’ambito dei rapporti di appalto intervenuti fra le due società essendosi limitato in secondo grado a chiedere la conferma della sentenza impugnata (v. ricorso, pag. 14) e tanto preclude ogni contestazione sul punto del formale inquadramento del rapporto tra la società Mo. e la società formale datrice di lavoro dell’odierno ricorrente;

4.1. tanto premesso, il motivo in esame, laddove ascrive alla sentenza impugnata di avere, nella verifica della diretta imputazione alla Mo.Gi. & C. s.r.l., dell’attività prestata quale montatore meccanico dal M., valorizzato il nomen iuris utilizzato dalle parti contraenti del contratto di appalto e di subfornitura, non è fondato. La sentenza impugnata non ha, infatti, attribuito rilievo assorbente alla esistenza di un contratto di appalto, con conseguente automatica imputazione del rapporto in oggetto alla società appaltatrice ma ha proceduto alla concreta verifica della effettività dell’esercizio dei poteri di organizzazione e direzione in capo alla detta società ravvisando nell’esercizio di tali poteri, stante le caratteristiche dell’attività cd. labour intensive prestata dal M., il parametro di riferimento al quale ancorare la esclusione della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso un appalto non genuino;

5. il secondo motivo di ricorso è infondato. In tema di appalto di opere o servizi espletato, come nella specie, con mere prestazioni di manodopera, la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha chiarito che tale appalto è lecito purchè il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, costituisca un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019). Tale giurisprudenza si pone in continuità con l’elaborazione formatasi nella vigenza della L. n. 1369 del 1960, in tema di illecita intermediazione di manodopera, secondo la quale qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003, Cass. n. 8643 del 2001);

5.1. la sentenza impugnata è coerente con l’indirizzo richiamato posto che, come già evidenziato, ha ancorato la verifica della genuinità dell’appalto in oggetto all’accertamento dell’esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice ed è pervenuta al rigetto della originaria domanda sulla considerazione che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato, in sintesi, il ricorrere di tale presupposto stante la non univocità degli elementi acquisiti all’esito della prova orale. Tale decisione, non è frutto, come, invece, deduce parte ricorrente, della violazione del canone di cui all’art. 2697 c.c.; premesso che non può dirsi in contestazione, alla stregua di quanto rappresentato al paragrafo 4.1, la esistenza di un contratto di appalto tra il soggetto formale datore di lavoro e Mo.Gi. & C. s.r.l., l’onere della prova della non genuinità dello stesso non poteva che ricadere, sulla base dell’ordinario criterio dell’art. 2697 c.c., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della L. n. 1369 del 1960 (Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998);

5.2. sono inammissibili le censure che investono la questione della effettività della esistenza di una autonoma struttura imprenditoriale in capo alla formale datrice di lavoro, sotto il profilo della irrilevanza dell’apporto di mezzi sulla produzione e organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatrice, così come dell’assenza di rischio imprenditoriale in capo a quest’ultima; premesso che tali questioni, implicanti accertamento di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza di appello, trova applicazione il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006), onere non assolto dall’odierno ricorrente;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non verte sul significato e sulla portata applicativa delle norme delle quali è denunziata violazione ma risulta incentrato sulla deduzione di mancato esame della questione connessa alla necessità di considerazione unitaria dell’apparato negoziale costituito dai contratti di appalto e di subfornitura intercorsi tra le parti rispetto alla quale si prospetta anche il vizio motivazionale;

6.1. in relazione al primo profilo, non specificamente affrontato dalla sentenza impugnata, valgono le considerazioni espresse al paragrafo 5.2. in tema di oneri connessi alla deduzione di una questione non trattata dalla sentenza impugnata, oneri non assolti dall’odierno ricorrente. In relazione al secondo profilo si rileva che la censura non è articolata in conformità dell’attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014), per la dirimente considerazione che il “fatto” al quale sembra riferirsi l’odierno ricorrente è costituito dalla stipula di contratti di subfornitura, dei quali, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non è trascritto o riassunto il contenuto; di tale ” fatto” non è, inoltre, illustrata la decisività da intendersi nel senso che la relativa considerazione avrebbe potuto portare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa soluzione della controversia;

7. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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