Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19412 del 11/09/2010
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 11/09/2010), n.19412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sul ricorso proposto da:
GRAND HOTEL BILLIA HOLDING s.r.l. e ELLE CLAIMS S.A. (già APOGON
SHIPPING COMPANY S.A.), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre
n. 3 presso lo studio dell’avv. RAPPAZZO Antonio, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
CASINO DE LA VALLEE s.p.a., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ludovisi n. 16 presso lo
studio R & P Legai, rappresentato e difeso dall’avv. VILLANI
Giovanni
giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
CASINO DE LA VALLEE – Gestione Straordinaria in liquidazione, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Ludovisi n. 16 presso lo studio dell’avv. Maurizio Corain, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Alberto Cavalieri giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del G.I. del Tribunale di Aosta del 17 settembre
2009 con la quale è stato sospeso il giudizio pendente tra le stesse
parti.
Letta la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M., in persona del Cons. Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che
nulla ha osservato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 15 ottobre 2009, Grand Hotel Billia Holding s.r.l. e Apogon Shipping Company S.A., oggi Elle Claims S.A., notificavano a Casinò de la Vallee Gestione Straordinaria, in persona del Liquidatore Rag. B.R., e a Casinò de la Vallee s.p.a., in persona del l.r.p.t., ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Aosta, depositata il 17 settembre 2009 e notificata in data 29 settembre 2009, con cui era stata disposta la sospensione del giudizio R.G. 96/05, inter partes, sino alla decisione del giudizio di legittimità promosso con il ricorso avverso la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Torino in data 3 – 26 aprile 2007. Il ricorso è stato successivamente iscritto a ruolo con il numero 22821/09.
Nelle more, la Corte di Cassazione, in data 13 gennaio 2010 ha reso la sentenza n. 4343/10, pubblicata il 23 febbraio 2010 tra Sitmar S.p.A., SAAV S.p.A. e Casinò de la Vallee Gestione Straordinaria in liquidazione e Casinò S.p.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota di deposito del 23 marzo 2010 il difensore della Grand Hotel Billia Holding s.r.l. ha proposto istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il motivo della sospensione del giudizio sopra indicato avanti il Tribunale di Aosta.
L’istanza può trovare accoglimento per i motivi dedotti dalla parte;
le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile – 3^, dichiara l’estinzione del procedimento; dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010