Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11016/2013 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

G. CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., FI.RO., L.M.I., domiciliate

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato FRANCESCO BARBAGALLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 18/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di

PATERNO’, depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato NICOLA DI PIERRO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione proposta da S.F., il Giudice di Pace di Paternò revocò il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di L.M.I. e F.R. e Ro. per il pagamento di canoni insoluti – relativi ad un immobile ad uso abitativo di cui era stato conduttore il S. – e condannò le opposte alla restituzione della somma di Euro 1.885,15 in quanto riscossa in eccedenza rispetto al dovuto.

Il Tribunale di Catania, Sez. Dist. di Paternò ha riformato la sentenza, confermando il decreto ingiuntivo e rigettando tutte le altre domande, con consequenziale condanna del S. alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione il S., affidandosi a tre motivi; hanno resistito le intimate a mezzo di controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha dichiarato di rinunciare al primo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Risulta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stata sollevata dalle controricorrenti in ragione del fatto che le copie ad esse notificate presentano una procura alle liti che, pur essendo autenticata dal difensore, è priva della sottoscrizione del ricorrente.

Invero, la procura presente nell’originale del ricorso (e di seguito alla quale è stata stesa la relata di notifica) risulta completa della sottoscrizione del S. e dell’autentica del difensore e le copie notificate contengono l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente; tanto basta ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (cfr. Cass. n. 5392/2010 e Cass. n. 13524/2014).

2. Il Tribunale ha osservato che, pur non avendo sottoscritto la scrittura (firmata dalle locatrici e dalla moglie del S.) che, in vista della prima scadenza contrattuale, aveva previsto la proroga triennale della locazione e l’aumento del canone, il conduttore aveva comunque dato attuazione all’accordo e ha ritenuto che il primo giudice avesse errato nel fare riferimento soltanto al contratto originario, in quanto – a norma dell’art. 1362 c.c. – la comune volontà delle parti andava accertata sulla base del comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto; ha inoltre ritenuto che spettasse alle locatrici l’importo corrispondente all’adeguamento ISTAT, tenuto conto che il contratto prevedeva che tale adeguamento fosse dovuto “secondo l’intera variazione del costo della vita accertata dall’ISTAT nell’anno precedente” e che il conduttore aveva dato atto della richiesta avanzata in tal senso dalle locatrici e si era impegnato ad effettuare un versamento integrativo.

3. Sul primo motivo è cessata la materia del contendere a seguito della espressa rinuncia effettuata dal difensore del ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15962/2003 e Cass. n. 11154/2006 che hanno sottolineato come, a differenza della rinuncia all’intero ricorso, la rinuncia ad uno o più motivi sia rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore e non sia soggetta alle modalità previste dall’art. 390 c.p.c.).

4. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., oltrechè degli artt. 1703, 1704 e 1705 c.c. e della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4 e, altresì, la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c..

Il ricorrente assume che non è stata provata l’esistenza di un rapporto di mandato fra lui e la moglie, che aveva sottoscritto l’accordo (di proroga e aumento del canone) del (OMISSIS), e rileva, altresì, che un siffatto accordo avrebbe richiesto “inderogabilmente la forma scritta essenziale L. n. 431 del 1998, ex art. 1, comma 4”; aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto della previsione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in tema di nullità di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto; contesta, infine, la pertinenza del precedente di legittimità richiamato dal Tribunale a sostegno dell’applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c..

4.1. Del tutto infondate sono le censure svolte ex artt. 1341 e 1342 c.c., giacchè l’accordo di proroga e di contestuale aumento del canone non si presta ad essere letto in termini di “condizioni generali di contratto” e di clausole vessatorie.

Inconferenti rispetto alla ratio decidendi risultano – poi – le censure relative all’insussistenza del mandato, giacchè la sentenza non ipotizza un siffatto rapporto (fra il S. e la moglie firmataria dell’accordo), ma fa discendere la vincolatività della pattuizione di aumento del canone dal fatto stesso che il conduttore vi aveva dato esecuzione, valorizzando tale adempimento quale comportamento posteriore alla stipulazione del contratto che sarebbe significativo ex art. 1362 c.c..

Ciò premesso e passando ad esaminare il punto nodale della controversia, concernente la portata dell’accordo del (OMISSIS) e la sua possibile efficacia nei confronti del S., deve considerarsi che:

– l’accordo incide sul contratto del (OMISSIS) e reca – pacificamente – una pattuizione di proroga della locazione e di contestuale aumento del canone;

– come tale, la pattuizione è nulla ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, in quanto “volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”, senza che osti all’applicazione di tale norma la circostanza che l’accordo sia successivo e non contestuale al contratto “scritto e registrato”, giacchè la previsione trova applicazione sia nei casi (statisticamente prevalenti) di accordo simulatorio originario sull’entità del canone sia nei casi di accordo modificativo successivo che non si traduca nella stipulazione di un nuovo contratto di locazione;

– ciò comporta l’inefficacia della pattuizione, a prescindere dalla circostanza che essa non sia stata sottoscritta dal S. e dal fatto che ciononostante – questi vi abbia dato esecuzione fino al mese di settembre 2007.

Atteso che la questione della validità dell’accordo del (OMISSIS) si ricollega al secondo motivo di ricorso (essendo implicita nella deduzione della violazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4), ritiene il Collegio che non fosse tenuto ad effettuarne una specifica preventiva indicazione alle parti (ex Cass., S.U. n. 26242/2014).

5. Il terzo motivo (che deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79, ed attiene all’adeguamento del canone all’inflazione) è assorbito a seguito dell’accoglimento del motivo precedente (attinente, come si è visto, all’individuazione del canone dovuto).

6. Cassata la sentenza in relazione al secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, debbono rimettersi le parti al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che si adeguerà ai principi espressi al punto 4.1. e provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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