Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5250/2007 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BONINO Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POZZI ELECTA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1596/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/10/2006 R.G.N. 1463/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso e rigetto del primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso diretto al Tribunale di Biella, P.G. evocava in giudizio la società POZZi ELECTA spa.

Premetteva, in punto di fatto, di essere stato nominato agente non in esclusiva con lettera dell’1.3.2001; di essere venuto a conoscenza il 2.10.200 che altri agenti della preponente avevano concluso affari nella zona a lui assegnata; di aver quindi receduto con lettera del 15.10.2001 dal contratto di agenzia; di aver ripetutamente richiesto alla società copia delle fatture relative alle vendite concluse nella sua zona onde verificare l’importo delle provvigioni spettantegli e di avere la POZZI ELECTA spa provveduto a ciò solo parzialmente.

Ciò premesso, chiedeva al giudice adito di ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., la esibizione dei registri di contabilità afferenti al periodo 1.3.2001-15.10.2001, il tutto con il favore delle spese.

La società POZZI ELECTA spa si costituiva con memoria, deducendo l’inammissibilità della domanda proposta dal P. per difetto di interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza comunque degli assunti avversari; chiedeva la società, in via riconvenzionale, la condanna del P. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso (quantificata in Euro 3.172,80), stante l’insussistenza di una giusta causa di recesso dell’agente.

Il P. depositava memoria di replica alla riconvenzionale, deducendone l’inammissibilità e, comunque, la totale infondatezza.

In corso di causa la POZZI ELECTA spa rinunciava alla propria domanda riconvenzionale e la rinuncia veniva accettata dal ricorrente.

Il Tribunale adito disponeva CTU volta a “riferire”, sulla base della contabilità esistente in azienda, delle fatture riferibili al P. e, dopo diversi rinvii, autorizzava le parti al deposito di note scritte; quindi, con sentenza in data 15.2.2005, depositata il 18.4.2005, dichiarava inammissibile il ricorso, compensava le spese di lite e poneva a carico del P. le spese della CTU. 2. Avverso tale sentenza, non notificata, interponeva appello il P. con ricorso depositato il 25.7.2005, chiedendo l’accoglimento dell’originaria domanda.

Resisteva la società POZZI ELECTA spa, che proponeva a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale concernente la liquidazione delle spese processuali.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18-29 ottobre 2006, respingeva l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale condannava P.G. a rimborsare alla POZZI FLECTA spa le spese del primo grado oltre quelle del grado d’appello.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il P. con due motivi.

La parte intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e artt. 99, 100 e 210 cod. proc. civ. e art. 2907 cod. civ., oltre a vizio di motivazione circa un fatto decisivo. In particolare il ricorrente deduce che erroneamente la corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità della domanda per carenza d’interesse essendosi limitata all’esame delle sole conclusioni del ricorso introduttivo senza una valutazione complessiva dello stesso.

In particolare osserva il ricorrente che il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 2, ha posto a carico de Ha prepotente una serie di obblighi di documentazione e di informazione nei confronti dell’agente e ha altresì contemplato il diritto di quest’ultimo ad avere un estratto delle scritture contabili del prepotente. Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente aveva fatto valere questo diritto di esigere che gli fossero fornite le informazioni ne cessane per verificare che l’importo delle provvigioni a lui liquidate fosse esatto. Sussisteva quindi l’interesse ad agire. Essendo stato violato un diritto alla corretta informazione e all’ottenimento di un estratto delle scritture contabili del prepotente, solo in tal modo – ossia con un la proposizione del ricorso – poteva il ricorrente essere tutelato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un fatto decisivo. In particolare deduce che con note autorizzate ritualmente depositate in giudizio egli aveva modificato le proprie conclusioni. All’udienza di discussione le parti hanno discusso la causa richiamandosi alle rispettive note difensive depositate e cosi facendo la società nulla aveva opposto alla modifica delle conclusioni rassegnate dal ricorrente. Erroneamente pertanto il tribunale prima e da corte d’appello poi non hanno tenuto conto di questa modifica della domanda.

2. Il ricorso inammissibile.

La sentenza impugnata risulta depositata in data 20 ottobre 2006 e pertanto è applicabile nella specie l’art. 366 bis c.p.c., che prescrive la formulazione del quesito di diritto.

Il ricorrente, pur muovendo le censure di violazione di legge in entrambi i motivi di ricorso, non ha formulato alcun quesito di diritto incorrendo nella sanzione di inammissibilità del ricorso prevista dalla disposizione citata.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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