Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19411 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 444-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CAVALIERI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
2263

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA DE MURI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2009 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 16/11/2009;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Rilevato che:
1 Cavalieri Giacomo proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso
dell’Irap versata nell’anno 2001, assumendo di svolgere l’attività di
commercialista con lavoro prevalentemente proprio.
La commissione tributaria provinciale di Vicenza rigettava il ricorso.
Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria

elevato, derivava prevalentemente da compensi per la composizione di collegi
sindacali; inoltre, affermava che il contribuente svolgeva in via esclusiva
l’attività fondandola sulle proprie capacità intellettive, avvalendosi del minimo
indispensabile di beni strumentali e senza l’ausilio di collaboratori tirocinanti né
di dipendenti.
2. Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe propone ricorso per
cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi.
Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso, illustrato con
memorie ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
3. Con il primo motivo, concluso con la formulazione del quesito di diritto,
la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’articolo 2697 del codice
civile ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver
correttamente applicato la disposizione codicistica citata, ponendo a carico del
contribuente l’onere di provare il diritto al rimborso delle somme versate a
titolo di Irap.
4. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto la
sentenza avrebbero dovuto dare conto degli elementi atti a stabilire la
sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
5. La prima censura deve esser disattesa, in quanto i giudici territoriali hanno
giustificato la propria decisione, valorizzando gli elementi probatori forniti dal
contribuente, in ottemperanza al principio di ripartizione dell’onere della prova
che, nella fattispecie, grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta.

regionale del Veneto lo accoglieva sul rilievo che il reddito denunciato, benché

6.Parimenti infondata è la seconda censura.
L’amministrazione finanziaria lamenta che la motivazione non è correlata
alle risultanze istruttorie, con la conseguente inintelligibilità delle
argomentazioni poste a sostegno della statuizione, in quanto non risulta se gli
elementi desumibili dalla documentazione da essa prodotta siano stati
scrutinati dal decidente.

esaminati sono individuati dal medesimo ente nei valori dei beni strumentali
indicati al quadro RE del M.U. 2000 e del M.U. del 1999.
Ciò che, dunque, lamenta l’Agenzia è un malgoverno degli elementi
documentali allegati al processo, che a suo avviso dovevano far propendere
per la sussistenza dei presupposti d’imposta, negata invece dal giudice
d’appello.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha
motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di
indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una
loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso
argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).
Ora, in disparte la circostanza che l’istanza di rimborso riguarda l’imposta
dell’anno 2001, il che esclude la rilevanza probatoria dei MU 2000 e 1999,
attesa l’autonomia di ogni singolo anno di imposta, giova evidenziare che, al
contrario, di quanto sostenuto dall’Agenzia, la Commissione ha considerato il
quadro R.E della dichiarazione dei redditi, sottolineando che il reddito
dichiarato era composto prevalentemente dai compensi per le partecipazioni ai
collegi sindacali e affermando l’assenza di organizzazione autonoma che
legittima l’applicazione dell’Irap, in quanto i beni strumentali costituivano il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di collaboratori,
dipendenti e di una struttura organizzata.
Il vizio di motivazione non ricorre, dunque, nel caso in esame, laddove la
C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare

2

Gli elementi istruttori, che secondo la ricorrente, non sarebbero stati

l’insussistenza, per l’anno 2001 del requisito dell’autonoma organizzazione,
valutate le prove offerte dal contribuente e la dichiarazione dei redditi.
Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente
apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015;
n. 29628/2017; 24548/2017).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.

P.Q. M
La Corte

Rigetta il ricorso;
Condanna l’Agenzia alla refusione delle spese di lite sostenute dal

contribuente che liquida in euro 1400,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a.
se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21.06.2018

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

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