Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12887-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GIERRE GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6178/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per imposte Ires e Iva anno 2010 non versate, ha respinto l’appello dell’Ufficio e accolto il ricorso incidentale di GIERRE Group srl in liquidazione, in relazione alla compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente con riferimento all’Ires (non contestata la debenza dell’IVA). La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il documento prodotto dall’Ufficio contenente “comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale” costituisse una nuova prova, la cui produzione in appello non è consentita.
GIERRE Group srl in liquidazione è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio sull’erroneo presupposto del divieto di produrre nuovi documenti in appello.
Il motivo è fondato, costituendo principio consolidato quello secondo cui in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, (la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte Cost. n. 199/2017), le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado (v. Cass. n. 8927 del 11/04/2018).
La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, trattandosi di nuovo documento, la cui produzione in appello nel processo tributario è giustificato dal principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, (in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), per cui non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., richiamato art. 58, comma 2 (Cass. n. 27774/2017).
L’accoglimento del motivo d’impugnazione riposa pertanto sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015).
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019