Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23413-2015 proposto da:

P.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

GABRIELE D’ANNUNZIO HANDLING S.P.A. (già AEROPORTO GABRIELE

D’ANNUNZIO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCIA VANZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2015 R.G.N. 285/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con sentenza n. 70/2015 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di P.S. intesa all’accertamento della nullità dei contratti a termine e relative proroghe stipulati con Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a. e dichiarato il diritto del lavoratore all’inquadramento nel 6 livello c.c.n.l. applicabile dal 1.1.2010 al 26.6.2010 condannando la società datrice a corrispondere le relative differenze retributive oltre accessori;

2. per quel che ancora rileva, la statuizione di riforma della sentenza di primo grado è stata fondata sulla rispondenza al canone di specificità D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, delle ragioni indicate alla base dell’apposizione del termine ai contratti in controversia e sulla effettività delle stesse alla stregua delle emergenze probatorie;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.S. sulla base di un unico motivo; la società intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 2, denunziando il mancato impiego dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella verifica della specificità delle ragioni indicate nei contratti in controversia come giustificative dell’apposizione del termine. Assume in particolare la necessità, al fine di ritenere integrato il requisito della specificità, di indicazioni relative ai servizi ai quali il lavoratore doveva essere adibito, alla relativa durata ed agli ulteriori elementi destinati ad evidenziare la natura temporanea delle esigenze alla base dell’assunzione a tempo determinato; deduce, inoltre, la totale indeterminatezza delle ragioni alla base delle proroghe;

2. che il motivo è da respingere. Si premette che la Corte di merito ha ritenuto specifica la causale apposta ai contratti in controversia per il riferimento in essa contenuto al Progetto Voli Postali e all’accordo sindacale 6 dicembre 2006 con il quale le parti stipulanti avevano concordato sulla necessità di ricorrere a contratti a tempo determinato e di somministrazione al fine di fare fronte all’incremento temporaneo di attività connesso al richiamato Progetto che prevedeva il trasferimento presso l’aeroporto Gabriele D’Annunzio del centro di smistamento della posta da Fiumicino a Brescia; la clausola faceva, inoltre, riferimento all’attività da prestarsi in favore di Compagnie Aeree che stavano “in parte avviando e in parte consolidando la loro attività presso lo scalo “. In tal modo il giudice di appello ha dimostrato di fondare la valutazione di specificità della causale su una serie di elementi, tratti dalla stessa, convergenti nell’evidenziare la temporaneità delle esigenze alla base dell’assunzione a tempo determinato;

2.1. tale valutazione è coerente con i parametri dettati da questa Corte in tema di verifica in concreto del requisito di specificità prescritto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. E’ stato, infatti, chiarito che l’apposizione del termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. 12/01/2015, n. 208; Cass. 07/09/2012 n. 15002; Cass. 27/04/2010, n. 10033); è stato inoltre chiarito che la specificazione delle ragioni giustificatrici del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche “per relationem” ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro (Cass. 25/05/2012, n. 8286; Cass. 01/02/2010, n. 2279); spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi logici resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (Cass. 10033/2010 cit.);

2.2. la censura riferita alla indeterminatezza delle ragioni alla base delle proroghe dei contratti è inammissibile. La sentenza impugnata ha dato atto che l’appellato non aveva proposto gli altri profili di illegittimità sollevati in prime cure per cui si era verificata decadenza ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (sentenza pag. 7, primo cpv.). Non ha specificamente indicato tali profili ma ha dimostrato comunque di voler argomentare anche nel merito in relazione agli stessi (sentenza, pag. 8, primo cpv), osservando, quanto alla dedotta illegittimità delle proroghe per difetto di sopravvenienza delle esigenze aziendali, che in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 1, la proroga è legittima anche quando giustificata dal perdurare delle medesime ragioni che avevano giustificato l’apposizione del termine;

2.3. parte ricorrente non si confronta con le motivazioni alla base della statuizione ed in particolare non investe con alcuna critica l’affermazione della Corte di merito, affermazione configurante autonoma ratio decidendi, circa la mancata riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., della relativa questione, con (implicita) valutazione di inammissibilità della relativa questione e tanto determina la inammissibilità della censura riferita alla indeterminatezza delle ragioni alla base della proroga, in quanto inidonea a incrinare una statuizione divenuta definitiva;

3. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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