Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19411 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 11/09/2010), n.19411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26823/2009 proposto da:

CASA MUSEO DI ANTONIO GRANISCI – FONDAZIONE in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COVA Micaela, COVA

ANTONIO, COVA NOEMI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. TERESA MANCA, giusta

delega a margine delle scritture difensive e memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 148/09 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata

il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA.

 

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Fondazione ora ricorrente, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Cagliari, riassumeva con ricorso davanti al Tribunale di Oristano il giudizio proposto, nei confronti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Direzione regionale del lavoro di Cagliari, Comitato regionale per i rapporti di lavoro), oltre che di M.R., per opporsi alla diffida accertativa di crediti di lavoro – crediti che sarebbero maturati in favore del suindicato M. in forza di un rapporto “Co.Co.Pro” con la Fondazione – adottata dalla Direzione provinciale del lavoro di Oristano in base al D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 12, comma 4, e confermata dall’indicato Comitato regionale, che aveva rigettato l’opposizione proposta contro la diffida stessa.

Costituitisi nel giudizio sia il Ministero che il M., il Tribunale, accogliendo la relativa eccezione proposta dal secondo, dichiarava con ordinanza in data 27.10.2009 la litispendenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, rispetto al ricorso in opposizione all’esecuzione proposto dalla Fondazione nei confronti del M. davanti al “giudice dell’esecuzione di Macomer”, rilevando che in ambedue i giudizi era fatta valere la nullità della diffida accertativa.

2. La Fondazione ha proposto, con atto notificato, per quanto rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione, in data 26.11.2009, ricorso per regolamento di competenza, deducendo l’illegittimità della declaratoria di litispendenza. Sostiene che i due giudizi differiscono per soggetti, petitum e causa petendi e che, comunque, tenendo conto della data in cui il presente giudizio era stato instaurato davanti al Tribunale di Cagliari, il criterio della prevenzione opera in suo favore.

Il M. e il Ministero resistono, il primo con memoria difensiva e il secondo con controricorso. E’ fuori termine la memoria illustrativa del M., pervenuta il 5.7.2010.

3. Rilevata la tempestività del ricorso, deve darsi rilievo ad una ragione pregiudiziale di illegittimità della dichiarazione della litispendenza, e cioè al fatto che la stessa non poteva essere dichiarata per l’assorbente ragione che i due giudizi pendevano davanti allo stesso ufficio giudiziario, il Tribunale di Oristano, di cui quella di Macomer è una sezione distaccata. In effetti, le sezioni distaccate di tribunale, come già rilevato da questa Corte, costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza (Cass. 11572/2005, 27100/2007). E qualora sia erroneamente dichiarata la litispendenza rispetto a procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni dello stesso tribunale, versandosi fuori dallo schema legale previsto dall’art. 39 cod. proc. civ., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con regolamento di competenza, senza necessità di indicare il giudice competente, perchè in caso di insussistenza della litispendenza o di nullità della relativa sentenza il processo prosegue (giurisprudenza richiamata).

Tali principi comportano indubbiamente la non configurabilità di un’ipotesi disciplinata dalle norme del codice sulla litispendenza anche nel caso in cui uno dei procedimenti riguardi esecuzioni in corso davanti ad una delle articolazioni dello stesso Tribunale.

4. In conclusione, deve provvedersi sul ricorso proposto dichiarando la nullità dell’ordinanza impugnata e le parti devono essere rimesse davanti al Tribunale di Oristano. La particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul proposto regolamento di competenza, dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al giudice a quo (Tribunale di Oristano); compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

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