Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19410 del 22/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19410 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 27487-2007 proposto da:
ACQUAFRESCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78,

presso

lo

studio

dell’avvocato MAllETTI FEDERICO, che lo rappresenta e
411

difende unitamente all’avvocato BONGIORNO GALLEGRA
ANTONINO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1365

SEI

SERVIZI

ELICOTTERISTICI

ITALIANI

S.P.A.

01606870580, in persona del suo procuratore dott.
VLADIMIRO STEVANELLA, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 22/08/2013

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio
dell’avvocato ALAJMO FILIPPO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MANDRIOLI CRISANTO,
MANDRIOLI EUGENIO giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2007 R.G.N.
3487/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;
udito l’Avvocato FILIPPO ALAJMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

,.

avverso la sentenza n. 1704/2007 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Acquafresca propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che
ha rigettato, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto
Arsizio, le domande svolte nei confronti della SEI e lo ha condannato a
restituire alla SEI le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo
grado.
Elicotteristici Italiani S.p.A.

resiste con

controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di Appello di Milano ha qualificato il contratto

inter

partes, con il quale la SEI si era impegnata ad acquistare il 40% delle
partecipazioni nella futura s.r.l. che Antonio Acquafresca avrebbe
costituito per gestire una elisuperficie da realizzarsi sul demanio
marittimo in località “Punta Pedale”, nel Comune di Santa Marherita
Ligure, come contratto preliminare di vendita di cosa futura. Ha rigettato
la domanda per difetto di prova sull’esistenza di danni.
Con il primo motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione
dell’art. 1362 cod. civ. e del vizio di motivazione, deduce l’erroneità di
tale qualificazione, dovendo il contratto de quo piuttosto qualificarsi come
contratto innominato di associazione in partecipazione ad effetti reali, e,
identificato il fatto controverso in tale qualificazione, formula il seguente
quesito di diritto:«doveva la Corte di Appello nell’esaminare il contratto di
cui è causa, anziché limitarsi alle espressioni letterali contenute nel
contratto stesso indagare quale era la intenzione effettiva delle parti e
valutare a tal fine la circostanza che dopo l’intervenuto recesso la SEI
continuava a sollecitare l’esecuzione dei lavori e controllava lo
svolgimento degli stessi e non avendolo fatto la Corte di Appello ha
omesso di applicare l’art. 1362 c.c.».
1.1.- Il mezzo, quanto alla violazione di legge, è inammissibile per
inadeguatezza del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza
depositata il 19/6/07, in mancanza di qualsiasi indicazione su dove si
troverebbe la prova (“Era stato provato. . .”a pag. 38 del ricorso) che la
SEI, dopo la conclusione del contratto e dopo la propria lettera di
3

La SEI – Servizi

recesso, continuava a sollecitare l’esecuzione dei lavori e controllava lo
svolgimento degli stessi.
1.2.- Quanto al vizio di motivazione, il mezzo è pure inammissibile,
considerato che la chiara indicazione del fatto controverso non può
consistere nella censura riguardante «la identificazione della sostanza
delle pattuizioni intercorse tra le parti» e cioè nella qualificazione del
contratto inter partes, che può essere censurata solo sotto il profilo della

2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e
vizio di motivazione e, quanto al vizio di violazione di legge, formula il
seguente quesito dì diritto: «la Corte Suprema di Cassazione voglia
affermare che la Corte di Appello di Milano ha erroneamente non
applicato l’art. 2909 c.c. non rilevando l’efficacia del giudicato per quanto
attiene alle opere eseguite dal ricorrente ed ha erroneamente applicato
gli artt. 1223, 1225 e 1453 c.c. non tenendo conto che il contraente
adempiente ha diritto di essere risarcito di tutte le spese sostenute per
l’esecuzione del contratto, spese che costituiscono un danno risarcibile ed
ha inoltre applicato sempre erroneamente l’art. 2909 asserendo essersi
formato il giudicato sull’invio di un recesso al sig. Acquafresca
allorquando la sentenza afferma esattamente il contrario».
2.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto,
assolutamente generico (non si dice quali sarebbero le “spese sostenute
per l’esecuzione del contratto”) e perché comunque non si indica dove,
tra gli atti di causa, si troverebbero la sentenza della Corte di Appello di
Genova e la sentenza di primo grado, sulle quali il motivo si fonda.
Resta assorbito il dedotto vizio di motivazione.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo della «violazione
degli artt. 112 c.p.c., art. 342 e art. 345 c.p.c.», formula in conclusione il
seguente quesito di diritto: «Viola l’art. 112 c.p.c. e 342 e 345 c.p.c. il
Giudice che identifica l’oggetto del contratto in modo diverso
dall’identificazione effettuata dal Gìudìce dì primo grado senza che sul
punto sia stata presentata alcuna domanda e motivo di censura avverso
la decisione di primo grado stessa?»
3.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile per inadeguatezza del
quesito di diritto, considerato che il ricorrente assume che non sarebbe
stata presentata alcuna domanda né motivo di censura avverso la
4

violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

qualificazione effettuata dal giudice di primo grado ma non riporta
testualmente i motivi di appello incidentale della SEI.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente, sotto i profili della nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della violazione di
legge, censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe operato la
compensazione tra le istanze risarcitorie di esso ricorrente e
l’arricchimento in suo favore, senza appello sul punto e senza eccezione

artt. 112 c.p.c. e 342 c.p.c. il Giudice che non accoglie la domanda
risarcitoria di una delle parti dichiarandola compensata con un obbligo
restitutorio, senza che l’altra parte abbia mai eccepito la compensazione
e proposto appello sul punto contro la decisione di primo grado? Può il
Giudice del merito ritenere che costituisca indebito arricchimento quanto
versato da una parte all’altra in esecuzione di un contratto risolto,
allorquando sulla base di sentenza passata in giudicato la parte che lo ha
ricevuto ha diritto di trattenerlo essendo stata respinta la domanda di
restituzione avanzata ex art. 1458 c.c.?»
4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile per inadeguatezza dei
quesiti di diritto, in difetto di trascrizione testuale dei motivi di appello
incidentale della SEI.
5.- Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 12.000,
di cui C 11.800 per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C 12.000, di cui C 11.800 per
compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 14 giugno 2013.

della convenuta, e formula in conclusione i seguenti quesiti: «Viola gli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA