Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19410 del 11/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 11/09/2010), n.19410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23095/2009 proposto da:

DITTA LAVANDERIA SILVANA in persona della titolare omonima,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio

dell’avvocato TAVERNITI Bruno, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAONE CARLO, giusta mandato a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in proprio e quale

mandatario della S.C.CI. SpA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino, LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2009 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Bruno Taverniti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

1. – La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

V.S. con ricorso al Tribunale di Lanciano ha proposto, nei confronti dell’Inps, opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme pretese dall’Istituto a seguito del verbale di ispezione in data 17.10.2007.

Il giudice del lavoro, costituitosi in giudizio l’Inps, riteneva che l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dallo stesso, che indicava come competente il Tribunale di Chieti, fosse inammissibile in quanto formulata con una memoria difensiva depositata tardivamente. Rilevava però d’ufficio, con sentenza depositata il 2.10.2009, la medesima incompetenza.

Riteneva ammissibile il rilievo d’ufficio per il fatto che nel procedimento non erano ancora stati impartiti provvedimenti sull’istruzione della causa.

Circa il merito osservava che, trattandosi di controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro, doveva considerarsi competente il Tribunale del luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’ente legittimato a ricevere i contributi e pretenderne il pagamento, cioè nella specie il Tribunale di Chieti, dove era stata aperta la relativa posizione dell’opponente.

2. La V. propone regolamento di competenza con ricorso notificato il 23.10.2009.

L’Inps, anche nella qualità di mandatario della società di cartolarizzazione SCCI, ha depositato procura difensiva in calce al ricorso notificato.

Il ricorso risulta notificato solo per notizia alla Equitalia Pragma s.p.a., non presa in considerazione come parte dalla sentenza impugnata.

3. Il regolamento, tempestivo ed ammissibile, è fondato.

Ha rilievo preliminare il secondo motivo, con cui si deduce che il giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio, non avendolo fatto tempestivamente alla prima udienza, ma solo alla terza. Premesso che tale deduzione trova conferma in linea di fatto nella vicenda processuale come riferita nella stessa sentenza impugnata, deve ricordarsi che nella giurisprudenza di questa Corte si è precisato che, nel quadro della nuova e più restrittiva disciplina in materia di rilievo dell’incompetenza, anche per materia o per territorio inderogabile, di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo posto dalla L. n. 353 del 1990, secondo cui tali tipi di incompetenza possono essere rilevati d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 (cioè di prima comparizione delle parti), l’art. 428, deve essere interpretato rigorosamente nel senso che, nel rito del lavoro, il rilievo d’ufficio dell’incompetenza può avere luogo non oltre la “prima” udienza di discussione (cfr., tra le altre, Cass. 180/1998, 1866/2005, 1167/2007, 2775/2010).

In accoglimento del ricorso deve quindi dichiararsi la competenza del Tribunale di Lanciano, non più contestabile, davanti a cui devono essere rimesse le parti.

Poichè il giudice a quo ha rilevato l’incompetenza d’ufficio si ritiene di ricorrere alla compensazione delle spese per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano, davanti a cui rimette le parti; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

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