Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19410 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3055/2015 proposto da:

Gardenia S.p.a. in Liquidazione, in rappresentante pro tempore,

domiciliata in persona del legale Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gabriele Gava, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n. 29,

presso l’avvocato Luongo Maria Filomena, che la rappresenta e;

(Ndr: testo mancante);

Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza Socio-

Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno;

– intimato –

e contro

Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza

Socio-Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno, domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Termomeccanica Ecologia S.p.a., Tralice Costruzioni S.r.l., Solmet

S.r.l., Medio Sarno S.c.a.r.l. in Liquidazione;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2830/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO Alberto, che chiede che Codesta Suprema

Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso principale e

dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

In un procedimento avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo/emesso a favore di GARDENIA SpA avverso la Regione Campania e il Commissariato governativo per le bonifiche e la tutela delle acque per la Regione Campania; il Tribunale di Napoli dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, a seguito dell’orientamento espresso da (Cass. S.U. n. 19246 del 2010).

La Corte di Appello di Napoli accoglieva sul punto l’appello del Commissario Governativo, rilevando l’entrata in vigore della L. n. 218 del 2011 e alla relativa interpretazione autentica.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che doveva dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e disposto la sua cancellazione dal ruolo, in quanto l’opponente avrebbe dovuto riassumere la causa cancellata dal ruolo ex art. 307 c.p.c., comma 1.

In realtà il Tribunale erroneamente ha dichiarato improcedibile l’opposizione per mancata costituzione dell’opponente nei termini e disposto la cancellazione della causa da ruolo. L’art. 647 c.p.c., comma 1 per tali ipotesi prevede la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, conseguente alla improcedibilità dell’opposizione. Avverso il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell’opponente, è proponibile il rimedio dell’appello (Cass. n. 9772 del 2016).

E’ evidente che l’ordinanza del Tribunale assunse natura di provvedimento definitivamente conclusivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non apparendo dubbio che la volontà del giudice fosse quella di considerare definitivamente improcedibile l’opposizione. Nella specie, l’assunzione del provvedimento di cancellazione nonostante la dichiarata improcedibilità dell’opposizione, deve considerarsi come tanquan non esset.

Parimenti infondato il motivo n. 3 che invoca la natura innovativa, e non interpretativa della L. n. 218 del 2011, art. 2: motivo chiaramente confliggente con la lettera della norma e con la sua immediata applicabilità alle cause pendenti.

Anche il motivo n. 2 è palesemente infondato. Si vorrebbe dichiarare inammissibile l’appello/essendo stato proposto un ulteriore atto d’appello. In realtà il diverso atto di appello riguarda pacificamente un altro procedimento, ed è stato inserito per errore nel fascicolo di causa.

Con il motivo n. 4 si afferma che il Commissario di Governo non era dotato di legittimazione processuale, e dunque il processo si doveva immediatamente estinguere.

Al contrario sussisteva sicuramente la legittimazione passiva del Commissario, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013 convertito in L. n. 98 del 2013. In particolare il predetto decreto aveva precisato che era bensì cessata il 31/12/2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo e tuttavia in ragione delle competenze residue non precedentemente trasferire agli enti competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, era assegnato al Commissario il compito di definire entro il termine del 31/12/2013, il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell’attività ammiistrativa svolta.

Vanno dunque dichiarati infondati tutti i motivi del ricorso e conseguentemente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di ciascuna delle parti costituite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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