Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1941 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13776-2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELI STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. A.J., sollevata una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 23 marzo 2018, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale in ragione della sottoposizione delle controversie in materia di protezione internazionale al rito camerale.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, lamentando che il Tribunale non abbia fissato l’udienza nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando il decreto impugnato laddove aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, censurando il decreto impugnato laddove aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

6.1. La questione di costituzionalità di cui al primo motivo è stata già più volte disattesa da questa Corte, con decisioni alle quali è sufficiente richiamarsi (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

6.2. -Il secondo motivo è fondato in applicazione del principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

6.3. Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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