Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1941 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35092/2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MOTTOLA Sergio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, GEST LINE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55057/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

28/10/05, depositata il 31/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P,G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Napoli con sentenza del 31 ottobre 2005 respingeva l’opposizione proposta il 22 giugno 2005 da S. R. avverso il Comune di Napoli, per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a sanzione amministrativa conseguente a violazioni del codice della strada.

Rilevava che l’amministrazione aveva dato prova della notifica del verbale; che le attestazioni ivi contenute non erano state contestate con querela di falso; che dalla notificazione delle contestazioni non erano trascorsi ancora cinque anni.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 dicembre 2006 anche al concessionario Gest Line spa. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Preliminarmente va rilevato che il gravame è stato correttamente instaurato, atteso che il giudice di primo grado ha qualificato il ricorso propostogli come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981. Ne conseguiva, trattandosi di causa decisa con sentenza anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 40 del 2006, la diretta ricorribilità in cassazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 23.

Il ricorso da atto dell’avvenuto pagamento dei verbali notificati in data 31 maggio 2000 e 8 luglio 2000, in ordine ai quali non v’è pertanto richiesta di annullamento. L’impugnazione concerne i residui quattro verbali, del 14 gennaio, 20 marzo, 20 aprile e 15 maggio 2000: in ordine a essi il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 e della L. n. 742 del 1969.

L’istante deduce che il giudice di pace ha negato che l’intervenuta prescrizione di cui all’art. 28 si fosse verificata, erroneamente applicando al termine per la notifica della cartella esattoriale il disposto della normativa che regola la sospensione feriale dei termini processuali.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha negato il decorso dei cinque anni previsti dall’art. 28 quale limite di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute in forza di sanzioni amministrative, affermando che detto termine non era decorso perchè il quinquennio era comprensivo “nel computo delle feriali intercorse”. Intendeva inequivocabilmente affermare che alla data della notifica della cartella (avvenuta, stando al ricorso, il 27 maggio 2005) non erano decorsi i cinque anni, perchè il termine quinquennale doveva essere ogni anno allungato del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Trattasi di affermazione astrattamente errata, che interpreta malamente le disposizioni di cui alla L. n. 742 del 1969 e la applica indebitamente alla L. n. 689 del 1981, art. 28. La notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa non è atto processuale, ma atto del procedimento amministrativo diretto all’irrogazione della sanzione, cioè attività amministrativa (Cass. 776/99). La sospensione disposta dalla L. n. 742 del 1969, si applica (art. 1) ai termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, ma resta estranea ai procedimenti amministrativi, quale è quello che conduce alla irrogazione di sanzioni amministrative. Solo in sede giurisdizionale, ove sia stata proposta impugnazione davanti al giudice competente, si può tener conto e può farsi luogo alla sospensione dei termini processuali (sulla differente natura dei termini in materia, cfr. Cass. 21918/06). La decorrenza dei termini ordinari di prescrizione delle attività amministrative relative al procedimento sanzionatorio resta invece ininterrotta secondo le norme del codice civile, come disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, comma 2.

Va precisato che il ricorso non presenta alcun difetto sotto il profilo dell’autosufficienza, contrariamente a quanto rilevato dal procuratore generale, atteso che esso riferisce puntualmente l’unico elemento utile a valutare la rilevanza della violazione denunciata e la sua astratta decisività, cioè le date dei verbali di contestazione e la data della notifica della cartella; ogni altra indicazione sarebbe stata superflua ai fini della valutazione della censura.

Ne consegue l’accoglimento della censura nei limiti oggettivi (i quattro verbali più risalenti) posti dal ricorso stesso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza, perchè nulla essa avrebbe statuito sulla validità della cartella e per aver omesso di considerare l’avvenuto pagamento dei due ultimi verbali, dei quali il giudicante avrebbe dovuto tener conto omettendo di confermare, almeno quanto ad essi, la cartella impugnata.

La doglianza, che avrebbe dovuto essere forse proposta sotto il profilo della omessa pronuncia, ove si sostenga che fosse stata richiesta una decisione sulla persistente legittimità della pretesa, resta invece assorbita quanto al vizio motivazione, giacche il giudice di rinvio dovrà provvedere a nuovo esame della opposizione e pronunciare sulla cartella alla luce del principio di diritto sopraenunciato, prendendo atto e riconsiderando i limiti delle doglianze sollevate dal ricorrente.

La cognizione va rimessa ad altro giudice di pace di Napoli per il nuovo esame e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento ai quattro verbali di contestazione oggetto dell’impugnazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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