Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1941 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1941 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 25/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Dodaro Francesco Silvio, rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Leonardo
Deramo, elett.te dom.to in Roma alla via Cosseria 2, presso lo studio del
dott. Alfredo Placidi Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate

Intimato

avverso l’ordinanza n. 4088/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/2/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Rilevato che Dodaro Francesco Silvio ha proposto ricorso per la
correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza in epigrafe
laddove nel dispositivo è stata erroneamente indicata la CTR del Lazio

letto l’art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che:
laddove leggesi “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2012″; debba leggersi
ed intendersi:” cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
composizione. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2017″
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza
in questione nel senso che:
laddove leggesi “cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2012″; debba leggersi
ed intendersi:” cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
alla Commissione tributaria regionale della P glia, in diversa
composizione. Così deciso in Roma il 12 gennaio 201 ”
Così deciso in Roma, 20/12/2017

Il Presi.(-nte est.
gts:
dott. Nlar
Iacobellis

anziché quella della Puglia, nonché la data della decisione;

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